FEMMINICIDIO

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sabato 4 agosto 2012

Presentato a Ginevra il primo rapporto mondiale sul femminicidio

L’ONU AI DELEGATI DI TUTTI I GOVERNI DEL MONDO: È ORA DI AGIRE CONTRO IL FEMMINICIDIO



di Barbara Spinelli*

Fonte: http://blog.ilmanifesto.it/antiviolenza/2012/06/28/lonu-contro-femmicidio-e-femminicidio-nel-mondo/

Qualche giorno fa a Ginevra durante la 20a sessione dei Diritti umani delle Nazioni Unite, la Relatrice Speciale sulla violenza di genere, Rashida Manjoo, ha presentato il Rapporto sulla violenza di genere in Italia e il Rapporto tematico sul femminicidio, in cui ha affermato che “la formulazione di istanze basate sul riconoscimento dei propri diritti fondamentali da parte delle donne, resta un’importante strumento strategico e politico per l’empowerment delle donne e per fronteggiare le violazioni dei diritti umani”. Durante la sua relazione ha chiarito i significati di femmicidio e femminicidio (per chi avesse ancora dubbi su come si nomina l’omicidio di genere) oltrepassando il carattere specificamente culturale, religioso, sociale del fenomeno, affermando che ovunque si consumi, l’omicidio di genere ha una chiara matrice comune a tutte le donne del mondo anche se con diverse declinazioni. A Ginevra, come relatrice, era presente anche Barbara Spinelli, avvocata esperta di femminicidio e femmicidio, parte attiva nella Piattaforma Cedaw e del relativo Rapporto Ombra presentato a luglio del 2011 a New York, redattrice del dossier specialistico “Femmicidio e femminicidio in Europa quale esito della violenza nelle relazioni di intimità” al seminario promosso dalla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne, e che per noi ha scritto una sintesi di quello che è stato il Rapporto tematico durante la 20a sessione dei Diritti Umani davanti ai Paesi di tutto il mondo, un evento così importante ed epocale perché il primo che viene redatto e illustrato in questi termini. Grazie


Il Rapporto tematico sugli omicidi basati sul genere

Il Rapporto tematico sugli omicidi basati sul genere, elaborato dalla Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo, è frutto di numerose consultazioni. In particolare, è stato preceduto nell’ottobre 2011 da un seminario convocato a New York dalla Relatrice Speciale, che ha coinvolto 25 esperti provenienti da diverse aree geografiche, appartenenti al mondo universitario, alle organizzazioni della società civile, ad agenzie delle Nazioni Unite, tutti con comprovate competenze tecniche e professionali in materia di femminicidio. A quell’incontro, nel quale io sono stata invitata in qualità di esperta per l’area europea, si è fatto il punto della situazione sul riconoscimento dei concetti di femmicidio e femminicidio a livello teorico. Ogni esperto ha esplorato le differenti manifestazioni del femminicidio nelle varie aree geografiche, e la risposta delle Istituzioni, con particolare riguardo alle buone pratiche instaurate per garantire una effettiva protezione delle donne dalla rivittimizzazione. Al termine, è stata analizzata la giurisprudenza rilevante a livello regionale e internazionale. La Relatrice Speciale, nel suo rapporto tematico non ha usato mezzi termini nell’affermare che “a livello mondiale, la diffusione degli omicidi basati sul genere, nelle loro diverse manifestazioni, ha assunto proporzioni allarmanti” e che “culturalmente e socialmente radicati, continuano ad essere accettati, tollerati e giustificati, e l’impunità costituisce la norma”. Il diverso significato dei concetti di femmicidio e femminicidio viene ricostruito meticolosamente, riconoscendo che questi termini sono diventati di uso comune grazie alle lotte del movimento femminista, “come alternativa alla natura neutra del termine omicidio, che trascura la realtà di disuguaglianza, oppressione e violenza sistematica nei confronti delle donne”, e per creare una vera e propria “resistenza” a questa forma di violenza letale. Rashida Manjoo non manca di notare una certa ipocrisia in chi continua a definire gli omicidi basati sul genere “delitti passionali” in Occidente, come atto di un singolo individuo, e “delitti d’onore” a Oriente, quale esito di pratiche religiose o culturali. Questa dicotomia, spiega la Relatrice richiamando l’ottima criminologa Nadera Shaloub Kevorkian, esprime una visione concettuale semplicistica, discriminatoria e spesso stereotipata, che oscura l’intersezionalità dei fattori politici, economici, sociali, culturali, e di genere che riguardano tutte le donne del mondo”. Gli omicidi basati sul genere nel Mondo si manifestano in forme anche diverse tra loro. Qualsiasi sia la forma in cui si manifestino, viene chiarito in via definitiva che “Non si tratta di incidenti isolati che accadono all’improvviso, inaspettati, ma rappresentano piuttosto l’ultimo atto si un continuum di violenza”. Ed infatti, la forma di femminicidio che accomuna tutte le donne del mondo è proprio l’uccisione a seguito di pregressa violenza subita nell’ambito della relazione d’intimità. Altre forme di femminicidio sono quelle legate alle accuse di stregoneria o di magia, diffuse in alcuni Paesi dell’Africa, dell’Asia e delle isole del Pacifico; gli omicidi di donne commessi in nome “dell’onore”; i ginocidi perpetrati nell’ambito dei conflitti armati; le uccisioni di donne a causa della dote, assai diffusi in alcuni Paesi dell’Asia meridionale; gli omicidi di donne indigene e aborigene; le forme estreme di accanimento sui corpi delle donne in cui sono coinvolte la criminalità organizzata e le organizzazioni paramilitari; le uccisioni a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere (che sono in continuo aumento, tanto che il Consiglio dei Diritti Umani ha adottato una risoluzione rivoluzionaria sulle violazioni dei diritti umani basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, la n. 17/19); e le altre forme di uccisioni correlate al genere, come la pratica del sati (le vedove indiane bruciate vive sulla pira funeraria del marito) o l’aborto dei feti e l’uccisione delle bambine in quanto donne. Un aspetto significativo di questo Rapporto tematico è la condanna dei media che spesso, nel riportare delle uccisioni di donne, “hanno perpetuato stereotipi e pregiudizi”, ma che tuttavia, in mancanza di una raccolta dati ufficiali, riportando informazioni sulla relazione autore/vittima e su eventuali pregresse violenze, spesso “hanno aiutato le associazioni di donne a a distinguere i femminicidi dagli altri omicidi di donne”. La Relatrice Speciale ha individuato, tra le sfide principali per prevenire e contrastare il femminicidio: la difficoltà di una trasformazione sociale profonda in generale, le difficoltà nell’accesso alla giustizia, l’assenza o insufficienza di un discorso basato sui diritti umani nell’approccio agli omicidi di donne; la cecità delle disuguaglianze strutturali e la complessa intersezione tra le relazioni di potere nella sfera pubblica e privata, che rimane la causa più profonda delle discriminazioni sessuali e basate sul genere.

Le raccomandazioni

La Relatrice speciale invita gli Stati a utilizzare categorie adeguate per la classificazione degli omicidi di donne, che tengano conto della dimensione di genere, e di adottare gli indicatori ONU per la raccolta disaggregata dei dati. Sottolinea l’importanza di una corretta informazione sul tema da parte dei media, di un’adeguata valutazione del rischio, della previsione di strumenti di tutela civili e penali, e dell’importanza di poter disporre di servizi sociali e di case rifugio in numero adeguato. Evidenzia come, nei casi di crisi o debolezza delle Istituzioni, l’impunità dovuta alla corruzione e alla rinuncia da parte dello Stato a offrire tutela giurisdizionale renda possibili e favorisca gravissime violazioni dei diritti fondamentali delle donne. Suggerisce che un Protocollo di azione, rivolto alla magistratura, alle forze dell’ordine e ai politici, potrebbe essere utile a definire linee guida basate su standard internazionali per la prevenzione e le indagini sui femminicidi, e potrebbe rendere più facile far valere la responsabilità internazionale degli Stati per la loro violazione. L’eliminazione della violenza sulle donne è basata sul rispetto degli standards internazionali nella previsione legale di misure di protezione, nell’adozione di politiche adeguate, e nella promozione di una cultura del rispetto e non discriminatoria. In sostanza, l’unica soluzione sta in un approccio olistico alle cause strutturali di discriminazione, oppressione e marginalizzazione delle donne, che preveda azioni sul piano politico, operativo, giuridico e amministrativo.

La reazione degli Stati alla presentazione del Rapporto tematico sul femminicidio

La maggior parte delle delegazioni governative presenti ha accolto con ampio favore il Rapporto Tematico, ringraziando la Relatrice Speciale ed impegnandosi a perseguire a livello nazionale ed internazionale gli obbiettivi indicati. Le uniche note critiche sono venute dall’Algeria, che ha affermato che il suo codice penale punisce qualsiasi persona responsabile di violenza nei confronti di un’altra persona, aldilà del genere, e che quindi era necessario che il rapporto non avesse incluso aspetti controversi non riconosciuti dal diritto internazionale, e dall’Egitto che, analogamente, si è espresso in totale disaccordo con il legame individuato nel Rapporto tra discriminazione nei confronti di donne e bambine e gli omicidi e che ha “rigettato categoricamente” il tentativo compiuto dalla Relatrice Speciale di introdurre nozioni estranee al quadro internazionale dei diritti umani e delle obbligazioni degli Stati, come le nozioni di orientamento sessuale e identità di genere.

Il ruolo della società civile: la storia siamo noi

La Piattaforma CEDAW è stata presente a Ginevra, ed ha attivamente preso parte ai lavori. Sono state presentate tre dichiarazioni scritte e gli interventi orali si sono alternati sia nell’ambito del dialogo interattivo (Giuristi Democratici e centro antiviolenza di Parma) sia nell’ambito del dibattito generale (Pangea e D.i.re). Inoltre, abbiamo organizzato un evento parallelo per approfondire il dibattito, con un panel di relatori nazionali ed internazionali. La Relatrice Speciale nel Rapporto tematico ha affermato che “la formulazione di istanze basate sul riconoscimento dei propri diritti fondamentali da parte delle donne, resta un’importante strumento strategico e politico per l’empowerment delle donne e per fronteggiare le violazioni dei diritti umani”. E’ così. Ce lo dimostrano i risultati ottenuti nel contrasto al femminicidio dalle donne messicane, ma ce lo dimostra anche la nostra storia. C’è una parte di società in Italia che ha modo di vedere con i suoi occhi quanto fa male la violenza maschile sulle donne: non fa male solo alla donna che viene picchiata o umiliata ogni giorno nell’inferno di casa sua, ma fa male anche all’azienda in cui lavora, per i giorni di malattia che si prende e la perdita di produttività, e fa male al sistema sanitario, e alla democrazia in generale. C’è una parte di società, uomini e donne, che ha voglia di raccontare l’entusiasmo di lavorare in rete per contrastare la violenza nelle relazioni di intimità, e le frustrazioni legate alla mancanza di fondi per farlo: dai soldi che mancano per la benzina delle volanti, alle case rifugio che chiudono per il mancato rinnovo delle convenzioni con gli enti locali. C’è una parte di società che ha documentato tutto questo, che ha fornito il proprio contributo all’elaborazione del “Rapporto ombra” sull’implementazione della CEDAW in Italia. Tante esperte ed esperti, tanti operatori e operatrici, tanti collettivi femministi e associazioni, tante donne sopravvissute alla violenza o alla discriminazione, hanno raccontato il loro pezzo di storia, il loro pezzo di resistenza quotidiana, fornito i dati raccolti, evidenziato le conseguenze sulle loro vite, o sulle vite delle persone che assistevano, di leggi sbagliate, ingiuste, e politiche incuranti degli effetti devastanti prodotti sulle vite delle donne. Hanno riferito delle battaglie portate avanti per cercare un dialogo con le Istituzioni a tutela di quei diritti, e di come non sempre fossero riusciti ad ottenerlo. Tutto questo materiale, raccolto e rielaborato dal gruppo di lavoro della Piattaforma CEDAW, è stato da me tradotto nel linguaggio dei diritti: ovvero, nel “Rapporto Ombra” abbiamo identificato le violazioni dei diritti umani delle donne in Italia, diritto per diritto, dal diritto all’istruzione, al diritto alla salute, al lavoro, e così via, fino al diritto a una vita libera dalla violenza. E, identificate tutte le violazioni, le abbiamo sottoposte all’ONU, al Comitato per l’implementazione della CEDAW. Il Comitato CEDAW, ricevute anche le corpose documentazioni ufficiali dal Governo italiano, e a seguito di un dialogo costruttivo da tra esperti del Comitato CEDAW ed esperti dei vari Ministeri, ha ritenuto che la maggior parte delle violazioni da noi identificate fossero effettivamente tali, ed ha indirizzato all’Italia una serie di raccomandazioni molto severe, identificando come problemi principali la lotta agli stereotipi e alla violenza sulle donne. Su questi temi, il Governo italiano è chiamato a riferire nel 2013. Ma come Piattaforma CEDAW, ed in particolare Giuristi Democratici e la rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.re, nel periodo in cui preparavamo il Rapporto Ombra, abbiamo anche invitato in Italia la Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne, per proporre tre giorni di incontri e seminari sugli strumenti internazionali di tutela dei diritti delle donne. In quei giorni la Relatrice Speciale ebbe modo di conoscere dalla società civile le cause e le conseguenze della violenza sulle donne in Italia. Successivamente, decise di chiedere al Governo italiano la possibilità di venire in Italia in visita ufficiale, possibilità che fu prontamente accordata. La Missione, avvenuta dal 15 al 26 gennaio 2012, ha permesso alla Relatrice di poter ottenere informazioni dirette dalle Istituzioni, attraverso incontri con esperti dei vari Ministeri, esponenti della Magistratura e altri organismi, che l’hanno ricevuta ufficialmente ed hanno dialogato con Lei, rispondendo alle sue domande e offrendole informazioni rilevanti. Il Governo le ha anche concesso la possibilità di visitare carceri e C.I.E., e di parlare con donne detenute e trattenute, in privato. Inoltre, ci sono stati gli incontri con la società civile: dalle operatrici dei centri antiviolenza, alle mediatrici culturali, a medici, avvocate, psicologhe, accademiche, associazioni filogovernative e organizzazioni non governative, collettivi, e poi vittime di violenza o di discriminazioni. Si è creata una rete di contatti e relazioni per documentare attraverso resoconti documentati, dati, ricerche e storie di vita vissuta una realtà che le Istituzioni si ostinano a non voler vedere, quella del percorso a ostacoli che devono affrontare le donne che vogliono uscire da una situazione di violenza e gli operatori che le assistono. La Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne, In contemporanea al Rapporto tematico sul femminicidio, davanti al Consiglio dei Diritti umani dell’ONU ha presentato anche il Rapporto sulla Missione in Italia, che contiene delle Raccomandazioni specifiche rivolte alle Istituzioni italiane su quali azioni è necessario porre in essere per il futuro per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e la prevenzione del femminicidio. E’ evidente che il protagonismo della Piattaforma CEDAW e della rete nazionale dei centri antiviolenza (DIRE), nonché di tutte quelle realtà femminili e femministe che vi orbitano intorno e che hanno apportato dati fondamentali all’elaborazione delle istanze promosse davanti all’ONU (si pensi al prezioso lavoro di Femminismo ASud sulla PAS o dell’ASGI sulla condizione delle donne migranti e le problematiche relative alle azioni antidiscriminatorie, ma l’elenco sarebbe davvero troppo lungo) ha reso possibile la definizione da parte delle Nazioni Unite di indicazioni ben precise circa le politiche e le modifiche legislative che devono essere poste in essere per garantire, in concreto, miglioramenti per le donne italiane nell’accesso e nel godimento dei loro diritti fondamentali. Più che mere indicazioni, si tratta di vere e proprie obbligazioni internazionali che il Governo italiano è chiamato ad adempiere, e della cui violazione può essere chiamato a rispondere. Spetta a tutte/i noi, ora, fare si che queste raccomandazioni vengano rispettate e che venga data attuazione alle misure richieste. Credo che il protagonismo di tutte/i coloro, singole e associazioni, che hanno partecipato sia al percorso che ha portato alla presentazione del Rapporto Ombra CEDAW sia alle consultazioni con la Relatrice Speciale nel corso della sua visita ufficiale, vada riconosciuto e ringraziato, unitamente alla sensibilità di quei media che hanno dato visibilità alle raccomandazioni, output di questo percorso. E’ stato solo grazie a questa rete informale che questi risultati sono stati possibili, ed è un meraviglioso esempio di partecipazione politica e di protagonismo civile per la trasformazione sociale. “Be the change you wish to see in the world”, diceva Ghandi. Il merito mio e della Piattaforma CEDAW è stato solo quello di avere fatto da regia e da cassa di risonanza delle rivendicazioni provenienti dalla società civile, e di averle portate all’attenzione delle Nazioni Unite nella forma e con le modalità adeguate. Ora si tratta di andare avanti, in un processo che da un lato deve tendere alla responsabilizzazione istituzionale su queste tematiche, e dall’altro al progressivo superamento dei personalismi e delle strategie di etichettamento che fino ad oggi hanno ostacolato l’efficacia dell’azione dei gruppi femminili, andando invece verso l’identificazione ed il perseguimento di obbiettivi comuni che vedano uniti tutti e tutte per la rivendicazione di misure adeguate per la prevenzione e protezione delle bambine, donne, lesbiche, trans, queer ed intersessuali dalla violenza basata sul genere e sull’orientamento sessuale.

Il mio pensiero, nel leggere il Rapporto tematico e nel partecipare ai lavori della sessione, è andato a Barbara, Maria Grazia, Vanessa, Elisa ed a tutte quelle altre di donne di cui conosciamo nomi, volti, ed esecutori, ma soprattutto è andato a tutte quelle che sono scampate alla violenza femminicida, e che passano ogni giorno della loro vita nell’insicurezza, temendo che possa succedere di nuovo, che possa accadere il peggio, con l’amarezza in bocca e quel senso di essere state abbandonate dalle Istituzioni. Queste raccomandazioni sono per voi, e per chi verrà dopo di voi, che possa non provare più questa solitudine, che possa trovare dalle Istituzioni il supporto necessario per vivere in sicurezza una vita libera dalla violenza.


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* Barbara Spinelli, avvocata, fa parte dell’Associazione Giuristi Democratici e della Piattaforma di ONG “30 anni di CEDAW: lavori in corsa”, nell’ambito della quale ha coordinato la redazione e scritto il “Rapporto ombra” sull’implementazione della CEDAW in Italia, presentato nel corso della 49ma sessione del Comitato CEDAW, alle Nazioni Unite, nel luglio 2011. E’ autrice del libro “Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale” (FrancoAngeli, 2008) e di altre pubblicazioni specialistiche sul tema. E’ stata invitata in qualità di esperta al seminario sugli omicidi basati sul genere promosso dalla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne, nell’ambito del quale ha presentato il dossier specialistico “Femmicidio e femminicidio in Europa quale esito della violenza nelle relazioni di intimità”. E’ stata il punto di contatto per gli incontri con la società civile nell’ambito della missione ufficiale in Italia della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne avvenuta dal 15 al 26 gennaio 2012. Gestisce i blog femminicidio.blogspot.it e gdcedaw.blogspot.com





mercoledì 28 marzo 2012

4 aprile a Torino: seminario in Università sul femminicidio

Nell'ambito del seminario interdisciplinare sugli studi di genere, organizzato dal Collettivo AlterEva

BIO-POLITICA DEI CORPI E DELLE CULTURA: FEMMINICIDIO E MUTILAZIONI

Mercoledì 4 Aprile
secondo incontro del Seminario Interdisciplinare di Studi di Genere
Sala Lauree della Facoltà di Lettere
Palazzo Nuovo, Università degli Studi di Torino, Via Sant'Ottavio 20
ore 15-17

Barbara Spinelli, avvocata, scrittrice del libro “Femminicidio”
Vanessa Maher, antropologa, ex docente universitaria
Saida Ahmed Ali, Progetto Aurora








31 marzo, Polignano a Mare: presentazione di "Femminicidio"


“Dare un nome ad un problema è essenziale sia per far sorgere consapevolezza della sua esistenza, sia per agire” Betti Friedan 1950. “L’obiettivo di quante parlano di femicidio ( tutte le uccisioni di donne inquanto donne) e di femminicidio (indica tutte le forme di violenza di genere contro le donne in ambito pubblico e privato) non è solo di denuncia, bensì di rendere pubblico un problema nei secoli considerato privato, quello della violenza esercitata dagli uomini sulle donne e farne elemento chiave del dibattito politico”. Barbara Spinelli Femminicidio dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale.“ Femminicidio è un termine che a livello internazionale ha fatto storia, sta facendo storia, sta segnando una rivoluzione dal basso……..a me non va di negare questa storia, di autocensurarmi e limitarmi, di chiedere agli uomini di essere più gentili, non voglio solo dire sono stati loro, voglio fare molto di più, voglio smascherare tutte le forme attraverso cui il potere patriarcale mi opprime e mi limita come donna, mi impedisce di autodeterminarmi e fruire dei miei diritti, e voglio lottare per ottenerli”. Barbara Spinelli Femminicidio dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale


ASSOCIAZIONE “SAFIYA” ONLUS POLIGNANO A MARE (BA)
LA PRESIDENTE ANNA MARIA MONTANARO





domenica 20 novembre 2011

La violenza sulle donne non ha confini nè frontiere

23.11.2011
h. 14,30 -17,30
BOLOGNA, via Marconi 67/2
Camera del lavoro, 3 piano, Salone Di Vittorio

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne - 25 novembre - la Camera del Lavoro ed il Gruppo Donne della CdLM di Bologna promuovono l'iniziativa "La violenza sulle donne non ha confini, né frontiere" per il 23 novembre prossimo, dalle 14.30 alle 17.30 presso il Salone Di Vittorio, 3° piano, Camera del lavoro di Bologna (via Marconi 67/2).

Siete tutti invitati alla partecipazione e alla diffusione.

PROGRAMMA

Introduce Nadia Tolomelli, Segreteria CGIL Bologna

Intervengono:

Gianmaria Monti, coautore del libro Hina. Questa è la mia vita.Storia di una figlia ribelle

Barbara Spinelli, avvocato e autrice del libro Femminicidio

Angela Romanin, vicepresidente associazione Casa delle donne per non subire violenza

Milena Schiavina, responsabile Sportello donna CGIL Bologna





Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI CONCETTI DI FEMMICIDIO E FEMMINICIDIO

Contributo dell’ Avv. Barbara Spinelli pubblicato in AA.VV., “Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere” Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2011, pp.125-142



I. Femmicidio e femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico nazionale ed internazionale. II Il Femmicidio e femminicidio entrano nei codici penali nazionali. III. Il femminicidio è una violazione dei diritti umani delle donne. Il riconoscimento del femminicidio nel diritto internazionale umanitario: la rivoluzionaria sentenza “Campo Algodonero”. IV. L’obbligazione degli Stati di proteggere le donne dalla violenza di genere: le ripercussioni della sentenza “Campo Algodonero” sugli ordinamenti nazionali, sull’ordinamento comunitario e in Italia. Prospettive e conclusioni.



I. I neologismi “femicide” e “feminicidio” nascono con una valenza spiccatamente politica: dare un nome alle uccisioni e violenze nei confronti delle donne “perché donne”, e renderle visibili in quanto tali .

I due concetti di femmicidio e femminicidio hanno assunto immediatamente rilevanza scientifica quali categorie di analisi socio-criminologica , in quanto oltre ad evidenziare la natura di genere che connota la maggior parte dei crimini contro le donne, li analizzano e li classificano in quanto tali . Ciò ha consentito, come fu in passato per le violenze sessuali, il ribaltamento di consolidati stereotipi e luoghi comuni concernenti la violenza degli uomini sulle donne.

Emblematico (oltre che “esperienza pilota”) è il caso delle indagini svolte in Messico dalla Commissione Speciale parlamentare sul femminicidio, nominata e presieduta da Marcela Lagarde. La Commissione ha rielaborato, per un arco temporale di dieci anni, le informazioni reperite presso varie istituzioni (procure generali, ONG, istituzioni di donne, Corte suprema, organizzazioni civili, giornali, INM, INEGI), verificando che l’85% dei femminicidi messicani avviene in casa per mano di parenti, e concerne non soltanto donne indigene ma anche studentesse, impiegate, donne di media borghesia. Per ogni Stato si è tenuto in considerazione non solo il dato risultante dall’indagine empirica e dalle analisi fornite dalle fonti ufficiali, ma anche la situazione legislativa, le misure adottate per il contrasto alla violenza di genere, la presenza sul territorio di progetti indirizzati alle donne o di centri antiviolenza. Tale comparazione ha consentito di verificare che il 60% delle vittime di femminicidio aveva già denunciato episodi di violenza o di maltrattamento.

Gli esiti delle indagini sul femmicidio e sul femminicidio, condotte sull’esempio del Messico in numerosi altri stati latinoamericani, hanno reso quindi possibile evidenziare la natura strutturale della discriminazione e della violenza di genere, e di conseguenza la responsabilità istituzionale per la mancata rimozione dei fattori culturali, sociali ed economici che la rendono possibile.

Il percorso messicano e degli altri paesi latinoamericani di riconoscimento del femmicidio e del femminicidio ha evidenziato come “nominare” gli atti estremi di violenza di genere abbia determinato l’insorgere di una consapevolezza nella società civile e nelle Istituzioni sulla effettiva natura di tali crimini, che a sua volta ha reso possibile una maggiore conoscenza del fenomeno attraverso la raccolta di dati statistici e la predisposizione di accurate indagini socio-criminologiche.

Di conseguenza, la profonda conoscenza delle dinamiche socio-culturali, politico-giuridiche ed economiche che favoriscono ovvero inibiscono il femmicidio/femminicidio ha reso possibile l’emergere di istanze di riconoscimento anche giuridico di tali categorie.

Le esperienze di Messico e Guatemala, ad esempio, dimostrano che già in una prima fase di sensibilizzazione da parte del movimento femminista sul femminicidio, il carattere scientifico e la natura spesso ufficiale delle indagini hanno determinato un forte impatto dei risultati sulle politiche e sulle riforme legislative sollecitate o in atto in quei paesi in materia di violenza di genere. Le ONG e il movimento femminista attivo sui territori hanno promosso e utilizzato queste indagini per la propria attività di lobby.nei confronti dei Governi, ma anche per evidenziare, sulla base dei dati raccolti, la responsabilità dello Stato nel momento in cui non è in grado di garantire il diritto delle donne all’integrità psicofisica ed a vivere con sicurezza e dignità nella propria comunità, per l’inefficacia dimostrata nel prevenire, perseguire, e punire ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

Infatti la discriminazione e la violenza di genere costituiscono, in maniera diversa, violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, delle quali lo Stato si rende complice o responsabile attraverso la propria azione o inazione .

La rivendicazione del femmicidio e del femminicidio come violazioni dei diritti fondamentali delle donne “in quanto donne” hanno determinato da un lato quel processo di internazionalizzazione delle istanze di giustizia per i crimini contro le donne, già avanzate a livello locale, ben descritto nel mio libro , dall’altro una pressante richiesta di codificazione interna del reato di femmicidio/femminicidio , che, nei Paesi latinoamericani, è funzionale ad una precisa esigenza di adottare una “misura speciale temporanea” capace di fungere al contempo sia da deterrente all’impressionante numero di uccisioni di donne in quanto donne sia da risarcimento simbolico al disinteresse storico del sistema giuridico per la protezione della vita e dell’integrità delle donne .


II. Il femmicidio e il femminicidio sono due concetti entrati con prepotenza nel dibattito giuridico nazionale della maggior parte dei Paesi latinoamericani, non senza resistenze di carattere ideologico da parte dei giuristi, secolarmente abituati ad un linguaggio e ad una codificazione “neutrale”.

In Costa Rica ad esempio – il primo Paese in cui fu presentata un’iniziativa legislativa volta a tipizzare il delitto di femmicidio, nel 1999 – la proposta fu tacciata per incostituzionale e discriminante nei confronti degli uomini. Anche se la Corte Costituzionale si pronunciò in senso contrario a tali accuse, il disegno di legge subì tali e tante modifiche sostanziali che, di fatto, la definizione di femmicidio fu di fatto “neutralizzata” rispetto alla versione originaria.

Se in Costa Rica la proposta di codificazione del reato di femmicidio nacque dai gruppi femministi e fu ampliamente dibattuta sui media e in ambito accademico, appoggiata da una marcia di più di cinquemila persone e dal Governo in carica, per il Messico e per il Guatemala invece, dove le attiviste erano già in stretto contatto con le istituzioni nazionali e regionali a tutela dei diritti umani , L’indicazione di inserire nella legislazione nazionale il femminicidio come reato è arrivata direttamente dal Comitato per l’attuazione della CEDAW , il quale, nelle Raccomandazioni rivolte ai due Stati, li esortava ad introdurre nei propri ordinamenti nazionali il reato di femminicidio.

Attualmente, i Paesi che hanno introdotto nei propri ordinamenti interni il reato di femmicidio o di femminicidio sono Costa Rica, Guatemala, Messico, Venezuela, Cile, El Salvador. Progetti di legge per la codificazione del reato di femmicidio/femminicidio sono stati presentati a Panama, in Argentina, Nicaragua, Colombia, Honduras.

Il bene giuridico tutelato è il diritto della singola donna e del genere femminile ad una vita libera dalla violenza e da ogni forma di vessazione discriminatoria basata sul sesso, e dunque il diritto alla vita ed all’integrità psicofisica, senza discriminazioni basate sul sesso. Emblematico, per capire il contesto in cui sorge l’esigenza di codificare il reato di femmicidio/femminicidio, l’appello dell’ambasciatrice di Amnesty International Hilda Morales ai legislatori per l’introduzione del reato di femminicidio nel codice penale, sulla base del fatto che “il codice penale è una Costituzione in negativo” e dunque si rende necessaria al fine di “garantire l’integrità fisica senza discriminazioni” .

Peraltro, per numerosi dei Paesi che hanno introdotto questo crimine, si trattava della prima forma di legislazione nazionale diretta a sanzionare specificamente la violenza contro le donne, rendendola in tal modo visibile anche per l’ordinamento giuridico.

Tuttavia, la trasposizione dei concetti socio-crimino-antropologico di femmicidio/femminicidio in una fattispecie penale ha sollevato non poche sfide giuridiche connesse all’individuazione delle condotte da incriminare, alla scelta se differenziare il reato di femmicidio/femminicidio rispetto alle altre forme di violenza di genere già tipizzate ovvero considerarlo aggravante di reati connotati perlopiù in maniera neutra dal punto di vista della parte offesa e dell’aggressore.

Ad una prima analisi, le esperienze di codificazione penale si sono rivelate piuttosto insoddisfacenti, da un lato per le difficoltà connesse alla identificazione di condotte sufficientemente determinate e precise, tali da rispettare i principi di tassatività e di legalità, dall’altro per la sostanziale assenza di volontà politica di assimilare in toto negli ordinamenti giuridici una fattispecie non neutra. Tale assenza di volontà politica è risultata decisiva in più occasioni nel vanificare progetti in astratto destinati al successo: anche in presenza di disegni di legge “perfetti”, il dibattito parlamentare e le modifiche apportate da quei soggetti che politicamente non erano pronti ad accettare una modifica del diritto penale inclusiva della differenza sessuale, hanno alla fine privato la fattispecie di ogni consistenza e peculiarità, rendendola quindi di difficile o addirittura inutile attuazione.

Per quanto attiene alla costruzione della fattispecie criminale, si è posto in via principale il problema della delimitazione della condotta punibile.

Se infatti il femmicidio è “facilmente” identificabile nella condotta di chi uccide una donna/bambina/lesbica/transessuale in ragione del suo genere di appartenenza, il femminicidio al contrario include una vasta gamma di condotte discriminatorie e violente rivolte contro la donna “in quanto donna”, che rappresentano una violazione dei suoi diritti fondamentali, in quanto la eliminano fisicamente o annullano la sua possibilità di godere delle libertà concesse invece agli altri consociati (maschi).

Di qui la difficoltà di “formalizzare” giuridicamente la categoria del femminicidio in ambito penale nel rispetto del principio di tassatività .

Rimandando ad altre sedi per un’analisi più puntuale delle legislazioni relative ai singoli Paesi, in questa sede si può brevemente evidenziare che la maggior parte delle legislazioni nazionali ha delineato l’atto femminicida come la condotta violenta di un individuo (o più) nei confronti di una donna o una bambina, spinta da un “odio di genere”. La condotta può inserirsi in un contesto strutturale di discriminazione di genere o di politiche inadeguate per la prevenzione della violenza di genere o di disinteresse per la persecuzione di questo genere di crimini. Per tale motivo, oltre alla condotta del singolo in alcune legislazioni viene sanzionata in forma aggravata anche la responsabilità dei pubblici ufficiali per omissione di atti d’ufficio, per concorso, o favoreggiamento di tali crimini.


III. Come far valere la responsabilità degli Stati per il mancato adempimento delle obbligazioni internazionali di protezione e promozione dei diritti umani delle donne, alle quali si sono vincolati attraverso la ratifica delle Convenzioni ONU e delle Convenzioni regionali (c.d. due diligence obligation)?

Il femmicidio ed il femminicidio, come tutte le forme di discriminazione e violenza di genere, costituiscono la “manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne…uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini..” : è evidente quindi che sarà difficile far valere la responsabilità dello Stato se prima non si è agito in maniera sistematica al suo interno per scardinare i meccanismi sociali e di potere che rendono tollerabile la soggezione delle donne ai ruoli tradizionali e la violenza rivolta nei confronti di quelle donne tentano di fuggire a tali ruoli.

Per chiamare lo Stato alla sua responsabilità internazionale occorre, a livello nazionale, evidenziare che l’indifferenza delle Istituzioni per il riaffermarsi di una cultura patriarcale che discrimina le donne, costituisce una inadempienza alle obbligazioni internazionali di promozione di una cultura di genere assunte con l’adesione al sistema giuridico internazionale umanitario (e, per quanto attiene all’Italia, anche per la sua adesione all’Unione Europea). Di qui l’importanza cruciale di declinare in termini di violazione dei diritti umani delle donne le censure mosse politicamente (e giuridicamente) allo Stato, a livello nazionale, per le inadempienze relative alla predisposizione di adeguati meccanismi di prevenzione della violenza sulle donne e di protezione delle donne sopravvissute alla violenza .

Laddove gli stati-nazione non appaiono più in grado di garantire adeguatamente il rispetto dei diritti delle donne, la richiesta di giustizia a livello internazionale, davanti alle Corti per i diritti umani, rappresenta un preziosissimo strumento di pressione sugli Stati stessi e dunque un importante mezzo per richiamare i governi nazionali alle responsabilità assunte sottoscrivendo le Convenzioni Onu e regionali a tutela dei diritti delle donne (per quanto ad oggi resti aperto il problema di come sanzionare adeguatamente gli Stati membri, una volta che questi siano stati dichiarati colpevoli di aver violato i diritti delle donne).

Nell’ambito del diritto umanitario internazionale, i diritti delle donne sono affermati da numerose Convenzione ONU e carte regionali. Tra queste vale la pena di ricordare in questa sede la principale, la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e, a livello regionale, la Convenzione interamericana di Belem do Parà, la Convenzione europea contro la violenza sulle donne, il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli .

La Conferenza di Pechino ha sancito ufficialmente che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne.

Ne consegue, per gli Stati, l’obbligazione di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, solitamente declinata come “obbligazione delle 4 P”: to Promote, promuovere una cultura che non discrimini le donne, to Prevent, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile sulle donne, to Protect, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile, to Punish, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne.

In tema di femmicidio e femminicidio, uno è il caso che ha segnato la storia a livello mondiale: la sentenza “Campo algodonero”, emessa dalla Corte interamericana per i diritti umani in data 10.12.2009 , in occasione del giorno in cui si commemora la firma della Dichiarazione universale sui diritti umani. Per la prima volta nella storia della Corte interamericana, a presiedere l’organo giudicante era una donna, la magistrata Cecilia Medina Quiroga.

Con questa storica sentenza, per la prima volta nella storia del diritto internazionale umanitario uno Stato viene dichiarato responsabile per i femminicidi avvenuti sul suo territorio, e dunque per la prima volta viene riconosciuta una identità giuridica propria al concetto di femminicidio quale omicidio di una donna per motivi di genere . Il neologismo viene utilizzato anche quale simbolo di restituzione al diritto del linguaggio di rappresentazione della realtà di violenza subita usato dalle stesse vittime, a titolo di risarcimento per dare loro quella voce, quel diritto alla parola, la credibilità stessa della loro azione che lo Stato, in violazione dei loro diritti umani, gli aveva sistematicamente negato .

Nell’ambito del procedimento, la madre di Esmeralda Herrera Monreal è stata difesa dalla Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. (ANAD) e dal Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). La madre di Claudia Ivette González e di Laura Berenice Ramos Monárrez sono state invece rappresentate dalla Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana e dal Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC).

Sono numerose le ONG e gli organismi di tutela dei diritti umani intervenuti nel procedimento davanti alla Corte in qualità di amicus curiae, provenienti da numerosi Paesi del mondo, a testimonianza dell’interesse tanto della società civile quanto del mondo accademico per l’affermazione della responsabilità degli Stati per il mancato adempimento delle obbligazioni in materia di violenza di genere. Alla Corte sono pervenuti ben tredici interventi, sottoscritti congiuntamente da più associazioni .

La Corte interamericana per i diritti umani ha ritenuto responsabile lo Stato messicano responsabile per non aver adeguatamente prevenuto la morte di tre giovani donne, i cui corpi furono ritrovati in un campo di cotone nei pressi di Ciudad Juarez .

La Corte altresì ha ritenuto che i casi individuali di queste tre ragazze, presentati davanti alla Corte dalla Commissione Interamericana per i Diritti umani (CIDH), fossero rappresentativi di una situazione strutturale di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali delle donne sulla base del genere di appartenenza. Infatti, nella sentenza si riconosce che la violenza subita dalle donne di Ciudad Juarez fin dal 1993 costituisce una violazione strutturale dei loro diritti umani della quale è responsabile lo Stato messicano.

Lo Stato messicano è stato condannato per aver violato il diritto alla vita , alla integrità psicofisica ed alla libertà delle tre vittime, per aver posto in essere indagini inadeguate, e dunque per aver violato il diritto alla tutela giurisdizionale anche nei confronti delle loro famiglie, per aver violato il diritto delle minori ad avere protezione da parte dello stato , per aver violato il diritto all’integrità psicofisica dei famigliari delle vittime per le sofferenze loro causate e per le pressioni avanzate nei loro confronti. Inoltre, è stato condannato per averle discriminate in quanto donne , nel venir meno al rispetto dell’obbligazione dello Stato di garantire il pieno e libero esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti , che in questo caso sono stati ritenuti violati.

Per tale motivo, lo Stato messicano è stato condannato, al fine di riparare al danno arrecato mediante la violazione dei diritti delle tre giovani e delle loro famiglie, non solo alle vittime ma alle donne messicane tutte, ad adempiere ad una serie di sanzioni imposte dalla Corte.

In primo luogo, la Corte ha sancito che la sentenza, dichiarando la responsabilità dello Stato, per la ripercussione pubblica del suo contenuto costituisce essa stessa una forma di riparazione.

Inoltre la Corte nel dispositivo della sentenza ha disposto che lo Stato messicano:

- provvedesse a garantire un adeguato svolgimento del processo penale in corso relativo ai casi portati davanti alla Corte, assicurando un adeguato contraddittorio, trasparenza e prospettiva di genere nelle investigazioni, pubblicazione delle sentenze;

- provvedesse a garantire di procedere penalmente nei confronti dei funzionari pubblici accusati di aver commesso delle irregolarità nell’ambito delle indagini sui casi delle tre giovani;

- provvedesse a garantire di procedere penalmente nei confronti dei funzionari pubblici denunciati per aver effettuato indebite pressioni nei confronti dei familiari delle vittime;

- pubblicasse la sentenza sulla stampa nazionale e locale;

- riconoscesse, mediante un atto pubblico, le proprie responsabilità internazionali per i fatti relativi al femminicidio delle tre ragazze, in onore della loro memoria;

- costruisse, entro un anno dalla notifica della sentenza, un momento commemorativo delle vittime di femminicidio a Ciudad Juarez, da inagurare con una cerimonia nell’ambito della quale avrebbe dovuto riconoscere la propria responsabilità internazionale;

- predisponesse dei protocolli e dei manuali di indagine circa le sparizioni di donne e i femminicidi, con una prospettiva di genere ed in linea con gli standards internazionali;

- creasse una pagina web informativa sulle donne scomparse dal 1993 nello Stato di Chihuahua;

- creasse una banca dati sulle sparizioni e omicidi di donne;

- predisponesse una formazione permanente dei suoi funzionari sui diritti umani in una prospettiva di genere;

- realizzasse un programma educativo per la popolazione dello Stato di Chihuahua, per agire a livello culturale al fine di superare la dimensione sistematica della discriminazione e la violenza di genere;

- fornisse assistenza medica, psicologica, psichiatrica, pubblica e gratuita, ai familiari delle vittime;

- pagasse i danni morali e materiali e le spese alle parti del procedimento.

Il tutto sotto il controllo e la supervisione della Corte.

Purtroppo oggi, a quasi due anni dalla pubblicazione della sentenza, l’unica obbligazione che lo Stato messicano ha compiutamente adempiuto è quella relativa alla pubblicazione della sentenza: le altre risultano tutte parzialmente o totalmente inattuate . Di più: aumenta il numero dei femminicidi e delle ragazze scomparse, salgono le aggressioni e le intimidazioni nei confronti delle attiviste.

E’ evidente allora che il principale problema sta, ancora una volta, nella mancanza di volontà politica da parte dello Stato di adempiere effettivamente alle obbligazioni internazionali assunte. Ma si pone anche una nuova sfida per il diritto internazionale umanitario: come assicurarsi che gli Stati adempiano alle condanne da parte degli organismi internazionali a protezione dei diritti umani.


IV. La sentenza di Campo Algodonero, lungi dal costituire un attacco della comunità internazionale allo Stato messicano, rappresenta uno snodo fondamentale del diritto internazionale umanitario nel farsi garante, attraverso i propri meccanismi, del rafforzamento dello Stato di diritto e delle sue istituzioni democratiche, così come dello sviluppo umano nelle società di tali Stati, in un’ottica di genere .

Nel corso della trattazione si è più volte sottolineato che lo stato messicano è stato ritenuto responsabile per non aver adeguatamente prevenuto la morte delle tre giovani juarensi.

Sullo Stato messicano infatti incombe, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Belém do Parà, l’obbligazione di utilizzare la dovuta diligenza per prevenire, sanzionare ed eradicare la violenza sulle donne. In generale, tale obbligazione incombe pure su tutti gli Stati che hanno ratificato la CEDAW, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione.

La CEDAW, già dal 1992, ha ritenuto che gli Stati possono essere responsabili degli atti privati se non adottano misure adeguate ad impedire la violazione dei diritti (da parte dei singoli), o ad assicurare le indagini e la punizione degli atti di violenza o a risarcire le vittime . Analogamente si è espressa l’Assemblea Generale ONU nel 1993 e la Piattaforma di Pechino . Anche la Special Rapporteur ONU sulla violenza sulle donne già da tempo ha dato atto dell’esistenza di una norma pattizia, nel diritto internazionale consuetudinario, che obbliga gli Stati ad utilizzare la dovuta diligenza nel prevenire e contrastare la violenza sulle donne .

Dunque, non è sufficiente che lo Stato si astenga dal commettere in prima persona violazione dei diritti fondamentali delle donne (ad esempio adottando leggi che violano i diritti delle donne) ma, per andare esente da responsabilità internazionale, deve pure aver adottato ogni mezzo idoneo ad evitare che i singoli possano porre in essere lesioni dei diritti garantiti attraverso l’adesione agli strumenti internazionali e regionali di diritto umanitario.

Ma come si può valutare se uno Stato ha adottato tutte le misure adeguate a prevenire il femminicidio, ovvero ne è responsabile?

Gli indicatori molteplici. Semplificando molto il discorso, lo Stato deve avere assolto all’obbligazione di assicurare la protezione dei diritti delle donne sia de jure che de facto. Ovvero: deve aver ratificato gli strumenti internazionali a tutela dei diritti delle donne, deve avere fonti primarie (di rango costituzionale) che sanciscano il principio dell’uguaglianza di genere, deve essere dotato di un corpus normativo di contrasto alla violenza sulle donne, deve aver predisposto politiche e piani di azione in materia, deve aver formato gli operatori giudiziari e le forze dell’ordine in un’ottica di genere, deve avere a disposizione strutture di protezione adeguate, deve aver predisposto strumenti di rilevazione statistica dei dati, di sensibilizzazione culturale . Ma non è sufficiente che uno Stato disponga di un adeguato quadro normativo e politico di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, occorre anche che tale quadro sia funzionale ed efficace nel contrasto alla violenza di genere, ovvero sia in grado di prevenire i fattori di rischio, agendo a livello strutturale.

Indubbiamente, la sentenza “Campo Algodonero” è estremamente preziosa nel ripercorrere minuziosamente tutte le omissioni dello Stato messicano che ne sanciscono la responsabilità per i femminicidi di Ciudad Juarez, e nel motivarla alla luce dei parametri sanciti dagli altri organismi a tutela dei diritti umani e delle osservazioni pervenute, in special modo dalla CEDAW e dai vari Special Rapporteur ONU, allo Stato messicano . Ma è ancora più preziosa nella misura in cui richiama i precedenti in cui, anche se non si parlava espressamente di femminicidio, la questione verteva in materia di responsabilità dello Stato per non aver adottato tutte le misure adeguate a prevenire l’uccisione della donna, la violenza di genere nella sua forma più estrema.

E la Corte non lo fa soltanto richiamando la propria giurisprudenza, ma anche con riferimento a quello della Corte Europea per i diritti umani e citando la motivazione dei casi decisi davanti al Comitato CEDAW, quasi a voler riaffermare l’universalità dei parametri per una giustizia minima sui diritti delle donne, l’universalità della risposta giuridica del diritto umanitario al femminicidio: gli Stati devono garantire con tutti i mezzi adeguati e in concreto, alle donne, una vita libera dalla violenza “in quanto donne”.

Il primo caso in cui la Corte interamericana sancì questa responsabilità (nei confronti dello stato brasiliano) richiamando esplicitamente la Convenzione di Belém do Parà fu quello di Maria Da Penha , una donna uccisa dopo che per ben quindici anni aveva subito (e denunciato!) violenze domestiche.

Ma la Corte richiama anche la più recente decisione del Comitato CEDAW nei confronti dell’Ungheria (2005, in cui lo Stato fu dichiarato responsabile in quanto non disponeva di una legislazione specifica in materia di violenza domestica e molestie sessuali, né di strumenti analoghi agli ordini di protezione o di allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare, né di case rifugio per la protezione immediata delle donne sopravvissute alla violenza) e quella, ancora più recente, della CEDAW nei confronti dell’Austria (2007, in cui lo Stato fu dichiarato responsabile dell’uccisione di una donna da parte di suo marito, poiché lo stesso nonostante la pericolosità e la riportata condanna non era stato trattenuto in carcere) .

Nella sentenza di Campo Algodonero si sviluppa un ulteriore concetto: se lo Stato non adotta tutti i mezzi adeguati per prevenire e contrastare la violenza di genere, discrimina le donne in quanto non garantisce loro il diritto ad essere uguali davanti alla legge, e dunque ugualmente protette dalle istituzioni. Perché lo Stato sia responsabile di tale discriminazione, non occorre che sia intenzionale.

In tal senso, la Corte interamericana richiama il precedente della Corte Europea per i diritti umani, Opuz vs. Turchia , ove i giudici di Strasburgo (a loro volta richiamando la giurisprudenza della Corte Interamericana) avevano condannato lo Stato per violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti umani degradanti – in quanto la signora Opuz, ha subito uno stato perenne di minacce, violenze e paura da parte del marito, a causa della passività della polizia e dei giudici nella persecuzione dello stesso) e per violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione – in quanto le riforme legislative adottate dalla Turchia per eliminare le disposizioni discriminatorie in materia di violenza domestica -ad es. attenuante del delitto d’onore- non sono bastate a eliminare la passività delle autorità locali davanti alla sua richiesta di aiuto “in quanto donna”).

E lo Stato italiano? Indubbiamente, siamo a conoscenza di numerosi casi che gli costerebbero una condanna (davanti alla CEDU o al Comitato CEDAW) per non aver adottato le misure adeguate a prevenire il femminicidio. Le numerose e gravi mancanze dello Stato italiano nell’adempiere alle obbligazioni sancite dalla ratifica della CEDAW si possono leggere dettagliatamente nel Rapporto Ombra presentato al Comitato CEDAW dalle ONG riunite nella Piattaforma “Lavori in corsa: 30 anni CEDAW” . E’ emblematico che, proprio sulla base delle informazioni fornite al Comitato dalle attiviste italiane, nelle Raccomandazioni del Comitato CEDAW al Governo italiano si ammetta chiaramente che, stando alle evidenze raccolte, potrebbe sussistere una responsabilità dello Stato per i femminicidi in aumento. Il Comitato infatti si dichiara “preoccupato per l’elevato numero di donne uccise da partner ed ex partner (femmicidi), che può indicare un fallimento delle autorità dello Stato nel proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partner o ex partner” .

E’ evidente che tale censura mossa dal Comitato CEDAW al Governo italiano apre scenari estremamente interessanti sia de jure condendo sia dal punto di vista di tutela giudiziale delle vittime di violenza domestica e di femminicidio. E’ altresì evidente che, se oggi la CEDAW parla di femmicidio anche in relazione all’Italia, è perché i diritti umani affermati a livello universale vivono nella misura in cui vengono reclamati in quanto tali e fatti valere a livello locale. Ed in questo le donne, anche quelle italiane, continuano ad avere un ruolo fondamentale.







FEMICIDIO. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere

In vista della presentazione del nuovo volume sul femminicidio, curato dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, pubblico la versione integrale del testo, che si può leggere qui.

Qui, invece, troverete il testo del mio contributo: "IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI CONCETTI DI FEMMICIDIO E FEMMINICIDIO".

Infine, un'anticipazione in vista del 25 novembre...è in preparazione per la primavera 2012 la nuova edizione aggiornata di "Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale".

E non solo....e non solo... :-)

sabato 19 novembre 2011

Presentazione del volume "Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere"


Martedì 22 novembre 
 ore 14.30
presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna
(Bologna, viale Aldo Moro 30)

Presentazione del volume “Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere”. L'incontro è promosso dalla Regione e dalla Casa delle donne per non subire violenza.


Interverranno: l'assessore regionale alle Politiche sociali Teresa Marzocchi; Anna Pramstrahler che curerà la presentazione del volume; Cristina Karadole, con una relazione sul tema “Femicidi. Le indagini sulla stampa italiana”; Jasna Podrka, che proporrà l'analisi di alcune realtà europee; Lucia Beltramini che presenterà il sito web sulla violenza dedicato agli adolescenti “No alla violenza! Scelgo il rispetto”.

Seguiranno gli interventi di Anna Costanza Baldry, che parlerà di vittime ad alto rischio e prevenzione, Barbara Spinelli, che si occuperà della responsabilità statale e regionale nella prevenzione del femminicidio e nella protezione delle donne sopravvissute, e, infine, Rosella Selmini, che tratterà della violenza sulle donne nel contesto regionale.

L'incontro è organizzato in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In allegato l'invito con il programma completo e il testo integrale del volume in formato pdf.





martedì 17 maggio 2011

CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI MATRIMONI FORZATI

VENERDì 27 MAGGIO 2011

“PER FORZA, NON PER AMORE”
Convegno internazionale sul tema dei matrimoni forzati
Sala "BCC Città e Cultura”
via Emilia 212, Imola (BO)

Il convegno si propone di dare voce alle storie delle giovani donne vittime di matrimoni forzati, facendo emergere con forza la presa di parola politica e di pratiche delle associazioni di donne migranti in Italia ed in altri Paesi, come l’Inghilterra e il Marocco.

A partire dall’esposizione della ricerca condotta dall’Associazione Trama di Terre nel 2009, in collaborazione con la regione Emilia Romagna, vogliamo fornire un quadro complessivo degli strumenti giuridici a disposizione in Italia e all'estero per la prevenzione e la protezione delle vittime.

Particolare attenzione verrà prestata ai casi concreti e alle difficoltà incontrate da chi raccoglie le denunce, accoglie le donne e ne sostiene i percorsi di autonomia per delineare corrette modalità di intervento.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

mattina

9,00: registrazione partecipanti

9,30: saluti delle autorità imolesi

9,45: Le politiche di inclusione dei/delle migranti in Emilia Romagna, Andrea Facchini, Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale - Regione Emilia Romagna

10,00: Prima di tutto le libertà femminili. Introduzione e presentazione della giornata, Tiziana Dal Pra - Presidente Associazione Trama di Terre

10,20: Per forza, non per amore. Matrimoni forzati in Emilia Romagna, Daniela Danna, ricercatrice, Università degli Studi di Milano

11,00: Contratto matrimoniale e scioglimento del vincolo nuziale nelle legislazioni marocchina e pakistana, Avv. Lorenzo Ascanio, Docente di Dirittto e Civiltà Islamica - Università degli Studi di Macerata

11,40: La tutela delle donne vittime di matrimoni forzati in Italia: il quadro giuridico, Barbara Spinelli (Avvocata, autrice di “Femminicidio”)

12,10: interventi dal pubblico

13,00: pausa pranzo

pomeriggio

14,30: Forced Marriage and Honour Crimes in the UK : l'esperienza delle organizzazioni delle donne di minoranza e la risposta dello stato, Meena Patel e Hannana Siddiqui (Southall Black Sisters, London, UK)

15,15: I matrimoni precoci in Marocco e le lotte delle associazioni femminili, anche alla luce del nuovo codice di famiglia, Mina Tafnout (Asociation Democratique des Femmes du Maroc, Rabat, Marocco)

15,40: I matrimoni precoci nel contesto rurale delle zone di Beni Mellal, Khouribga, Oued Zem e l'influenza sulle donne marocchine immigrate in Italia, Touria Tanani (associazione INSAT, Beni Mellal, Marocco)

16,00: interventi dal pubblico

16,30: Tavola rotonda: La scuola, la politica, il sociale e le pratiche femminili si confrontano a partire dai casi

Coordina: Tiziana Dal Pra (Presidente Associazione Trama di Terre)

Ne discutono: Barbara Spinelli (avvocata)

Raul Daoli (Sindaco del Comune di Novellara)

Paola Berni (Responsabile Settore Sociale Comune di Guastalla)

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venerdì 4 marzo 2011

DA CHI E' STATO CONIATO IL TERMINE FEMMINICIDIO, E PERCHE' ?

Il termine Femmicidio (femicide) è stato diffuso per la prima volta da Diana Russell che, nel 1992, nel libro Femicide: The Politics of woman killing, attraverso l’utilizzo di questa nuova categoria criminologica, molto tempo prima di avere a disposizione le indagini statistiche che ci confermano ancora oggi questo dato, “nomina” la causa principale degli omicidi nei confronti delle donne: una violenza estrema da parte dell’uomo contro la donna «perché donna». “Il concetto di femmicidio si estende aldila' della definizione giuridica di assassinio ed include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine.”
La teoria di Diana Russell diviene universalmente nota ed utilizzata da numerose scienziate per analizzare le varie forme di femmicidio (delitto d’onore, lesbicidio, ecc.).
Nello specifico, viene ripresa dalle sociologhe, antropologhe e criminologhe messicane per analizzare i fatti di Ciudad Juarez, e viene adattata a descrivere non solo le uccisioni di genere ma ogni forma di violenza e discriminazione contro la donna “in quanto donna”.
Femminicidio (feminicidio) è per Marcela Lagarde «La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine -maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale- che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia».

Nel mio libro ho raccontato come la ricerca sul femminicidio in Centro e Sud America ha costituito la “base teorica” delle rivendicazioni femministe, ai fini dello sviluppo in quell’area di politiche sociali ed istituzionali di genere e per lo sradicamento del machismo, ancora fortemente diffuso, ma anche per l’eliminazione dal diritto interno di tutte le norme discriminatorie nei confronti delle donne, che tale cultura riflettevano giuridicamente.

martedì 16 febbraio 2010

Cedaw e violenza di genere: dal locale al globale

“Cedaw e violenza di genere in una prospettiva internazionale, esperienze a confronto”
Roma, 21 novembre 2009

CEDAW e Violenza di Genere: dal locale al globale
Intervento di Barbara Spinelli, Coordinatrice Gruppo Studi di Genere Giuristi Democratici

Buongiorno a tutte.
Come ha sostenuto Pierre Bourdieu, il dominio maschile sulle donne è la più antica e persistente forma di oppressione esistente al mondo.
Il Premio Nobel Amartya Sen, in riferimento alla condizione delle donne nel mondo, ha parlato di “hidden gendercide”, genericidio nascosto, per indicare come ancora oggi, in Italia e nel mondo, la prima causa di morte per le donne sia proprio l’uccisione da parte di un uomo, e come questo dato statistico sulle dimensioni della violenza di genere venga spesso occultato.
Nonostante la consapevolezza diffusa del fatto che la donna sia una Persona, e dunque, alla pari dell’uomo, portatrice di una sfera di dignità, di libertà, di integrità psico-fisica inviolabile, e nonostante tale principio sia stato giuridicamente codificato, assistiamo a palesi violazioni dei diritti umani delle donne in tutto il mondo, per il solo fatto di essere donne.

Noi Giuriste Democratiche, come molte altre femministe e studiose nel mondo, preferiamo parlare di “femminicidio”, per indicare la “matrice comune” di ogni forma di discriminazione e violenza di genere.
Riprendendo la teoria elaborata da Marcela Lagarde sulle orme di Diana Russell, riteniamo che sia le azioni poste in essere da singoli uomini di violenza fisica, psicologica, economica, sia le norme o le prassi che sanciscono o provocano come effetto discriminazioni sociali o nel godimento di diritti o nell’accesso ai beni per le donne, tutti questi atti, allo stesso modo, rappresentano forme diverse di esercizio di potere maschile sulla donna. Questi atti vengono posti in essere allo scopo che il comportamento della donna risponda alle aspettative dell’uomo e della società (patriarcale), che la vorrebbero riconosciuta esclusivamente in funzione del ruolo sociale che è chiamata a ricoprire in ragione del suo essere donna: il ruolo di madre, moglie, figlia, oggetto sessuale.
Queste forme di controllo sociale annientano l’identità privata e pubblica della donna, assoggettandola fisicamente o psicologicamente, economicamente, limitandone la sfera di autodeterminazione giuridicamente, politicamente, socialmente: in tal modo costituiscono il principale ostacolo alla autodeterminazione ed al godimento dei diritti fondamentali di più di metà della popolazione mondiale.
Questa visione onnicomprensiva della violenza di genere è ripresa anche dall’art. 1 della CEDAW, la Convenzione per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, in cui si afferma che “l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna”.
Per questo, è importantissimo essere qui oggi e fornire una lettura del fenomeno della violenza maschile sulle donne in Italia e nel mondo, delle discriminazioni di genere, declinandole come violazioni dei diritti umani.
Le donne di tutto il mondo negli ultimi due secoli hanno intrapreso con forza un percorso politico e giuridico volto all’affermazione che i diritti delle donne sono diritti umani.

Molto spesso tuttavia le attiviste che negli anni hanno lottato per i diritti delle donne, sono state viste come attiviste che lottavano per rivendicazioni “parziali” e non per il riconoscimento dei diritti fondamentali di più di metà della popolazione mondiale.
Là dove ancora oggi le donne sono oppresse e i diritti fondamentali vengono loro negati per legge, è possibile perché in quel luogo, ancora, come da sempre, la condizione delle donne viene ritenuta un fatto legato alla tradizione, alla cultura, alla religione, non un qualcosa che concerne i diritti fondamentali di esseri umani, che riguarda l’intera società. Dunque, ancora oggi in molti Paesi del mondo la discriminazione e l’esclusione delle donne dal godimento dei diritti fondamentali, essendo considerata un fattore legato alla tradizione, viene perpetrata anche dalle Istituzioni, attraverso la legislazione e l’amministrazione della giustizia, senza essere considerata una grave lesione dei diritti fondamentali della Persona, fonte di responsabilità e di obblighi precisi assunti attraverso la ratifica di Convenzioni internazionali.
Giustamente Simona prima faceva notare come, anche in termini lessicali, è stato davvero difficile passare dal riconoscimento dei diritti dell’uomo nell’ambito del diritto internazionale, al riconoscimento dei diritti umani, come anche inclusivi dei diritti delle donne.
Questo ragionamento vale sicuramente anche per la CEDAW, che originariamente nasceva come Dichiarazione, e soltanto nel 1979 veniva ufficialmente adottata come Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Il passaggio da “carta dei diritti” a Convenzione è stato fondamentale perché, potendo essere ratificata dagli Stati, la CEDAW ha fatto ingresso negli ordinamenti giuridici interni con valore di fonte giuridica primaria, produttiva di obblighi giuridici e vincoli istituzionali per gli stati. Non più soltanto un impegno politico degli Stati per il riconoscimento dei diritti umani alle donne, ma un’obbligazione internazionale.
Qualora uno Stato adotti senza riserve la Convenzione ed il Protocollo Opzionale, esso si obbliga non solo nel creare le condizioni (abrogando norme discriminatorie o prevedendo leggi ad hoc là dove manchino) per il riconoscimento giuridico dei diritti fondamentali (diritto al voto, alla proprietà terriera, i pari diritti nel matrimonio, il diritto all’accesso all’educazione alle donne, ecc.) ma anche si impegna al fine di rendere effettivo per le donne il godimento di questi diritti.
Nel nostro ordinamento la CEDAW è stata ratificata con la legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed è entrata in vigore dal 10 luglio 1985. Ha valore di fonte costituzionale, ed i principi affermati nella Convenzione fungono come parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale sulle norme interne.
Poiché l’Italia ha aderito senza riserve anche al Protocollo opzionale, la Convenzione per noi rappresenta anche un importante strumento di monitoraggio dell’impegno dello Stato nella promozione di azioni positive di contrasto alla discriminazione di genere e per favorire la realizzazione del diritto di ogni donna e bambina ad una vita libera da ogni forma di violenza.
Come giustamente osservava Titti Carrrano nel suo intervento, noi in Italia abbiamo una legislazione che formalmente garantisce alle donne le cosiddette “pari opportunità”, i diritti fondamentali, siamo dunque soggetti di diritto. Non è una cosa scontata.
Tuttavia in Italia, come in molti altri Paesi sviluppati, nonostante i principi della CEDAW siano stati declinati in una normativa interna “di pari opportunità”, di fatto la donna viene ancora discriminata ed è soggetta a violenza quotidiana

Qui come altrove i diritti fondamentali delle donne a livello normativo sono riconosciuti, quello che manca è una concreta attuazione del quadro normativo esistente, e lo stanziamento di fondi adeguati, che garantiscano alle donne il concreto godimento dei loro diritti. Una realizzazione di pari possibilità di autodeterminazione nel pubblico e nel privato che è ostacolata di fatto dal persistere diffuso di una cultura patriarcale, ancora egemonica.
Ed è proprio questo che a ci unisce qui, donne provenienti da molte parti del mondo, e diventa il perno centrale della campagna.
E’ per questo che anche noi come attiviste italiane abbiamo scelto con forza di ricordare questo appuntamento, i trent’anni dall’adozione della CEDAW, con una campagna di sensibilizzazione, perché oggi il tema cruciale nella battaglia contro la discriminazione di genere è proprio insistere per l’eliminazione di quegli ostacoli “materiali” che impediscono alle donne il godimento in concreto dei diritti fondamentali che pure vengono loro riconosciuti.
Ad oggi, la donna è di fatto discriminata: fatica ad accedere alle cariche pubbliche, è colei che -ci dicono le statistiche- subisce maggiormente la crisi, ha una posizione maggiormente precaria per quanto concerne il lavoro, viene retribuita con un salario minore a parità di mansioni, viene rappresentata come oggetto sessuale, è oggetto di avances indesiderate dai suoi superiori, resta la responsabile in via principale del lavoro domestico e della crescita dei figli.
Ancora oggi le norme in materia di pari opportunità, anche nei paesi europei, spesso non sono pensate avendo come obbiettivo la promozione dei diritti della donna, la creazione di strumenti per consentire alla donna di uscire da situazioni di violenza, di discriminazione sociale, economica, politica etc. ma sono pensate piuttosto al fine di tutelare la donna come “soggetto debole”. Molto spesso di fatto le norme di contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere divengono uno strumento di consenso politico, e di fatto, tacciandosi per politiche “di genere”, strumentalizzano la donna e le dimensione del femminicidio per aumentare il controllo sociale e la repressione dell’immigrazione clandestina, sulla base del falso pregiudizio –smentito da tutte le statistiche- che la maggior parte delle violenze sia posta in essere per strada da stranieri. Senza avere il tempo di spiegare analiticamente la ratio e i contenuti della norma, mi limito a richiamare in tal senso le modalità di normazione adottate nel nostro paese in materia di violenza sessuale ed i contenuti dei recenti pacchetti sicurezza.
E’ chiaro che è in atto una forte strumentalizzazione di quello che è il problema della violenza sulla donna. La rappresentazione falsata e stereotipata della realtà, è possibile perché in Italia non vengono stanziati fondi sufficienti per elaborare statistiche e finanziare osservatori permanenti. Dalle poche statistiche che abbiamo però sappiamo che in Italia soltanto l’11% delle uccisioni di donne viene commesso da sconosciuti al di fuori delle mura domestiche, e soltanto il 7 % degli stupri viene fatto su strada. (Nel 2008, il 54% dei femminicidi è stato commesso dal partner o ex partner, il 21% da altro parente, il 14% da altra persona conosciuta, l’11% da sconosciuti). Il che significa che su 10 omicidi di donne, 7 sono femminicidi commessi per mano di partner, ex, o famigliare della vittima. I dati per gli stupri sono analoghi.
La violenza maschile sulle donne avviene tra le mura domestiche e nell’ambito delle relazioni coniugali perché in Italia come in altri paesi europei, nonostante l’evoluzione normativa, è ancora forte l’idea che la donna debba essere legata al ruolo di madre e di moglie, di cura della famiglia oppure valga solo in quanto oggetto sessuale, ancora si parla di donne per bene e donne per male. Nel momento in cui la donna sceglie invece di autodeterminarsi e di allontanarsi da situazioni di denigrazione, di controllo, aumenta la violenza fisica, inizia lo stalking. Nel momento in cui nasce un conflitto della coppia questo conflitto si trasforma in forme di controllo economico, di violenza psicologica, di violenza fisica, che arriva fino all’uccisione della donna.
Per questo il problema, come giustamente notava Titti Carrano, è un problema di carattere culturale: il problema è ancora l’eliminazione di una mentalità patriarcale che vuole la donna ancora legata ai ruoli tradizionali, sia nel quotidiano privato che nell’immaginario erotico di corpo disponibile.
Questo immaginario sessista attraversa tutte le culture: è universale la volontà di controllo della donna come “risorsa creativa”, come “fattrice”, e dunque come perno della famiglia e della società stessa. Fino a quando, in nome della religione o in nome del bene superiore della collettività, gli Stati sacrificheranno la libertà e l’autodeterminazione della donna alla tutela della “morale” e della “famiglia”, alla protezione della donna in funzione del suo ruolo sociale di madre e moglie, i diritti fondamentali delle donne continueranno ad essere calpestati.

Gli stereotipi di genere sono ad oggi ancora radicatissimi e manca una volontà politica di agire, sia in senso giuridico che culturale, per eliminarli.
Dove vi è una connivenza istituzionale al machismo, alla misoginia, a patriarcato, vi è una
responsabilità di Stato. In Messico, il femminicidio è un crimine di Stato. Lo ha stabilito la CIDH in una recente sentenza sollecitata proprio dalle ONG a tutela dei diritti umani e dalle madri delle vittime di Ciudad Juarez.
Ma non solo, l’elenco degli “stati canaglia” che opprimono le donne sarebbe lungo.

Per questo, è necessario valorizzare la CEDAW come lente di analisi che evidenzi dove ancora si annida di fatto la discriminazione, per quanto riguarda gli aspetti presi in considerazione in tutti gli articoli.
La Convenzione è un importantissimo strumento politico per richiamare il Governo ad una corretta gestione delle risorse riservate alle politiche di pari opportunità, e per verificare che gli obbiettivi delle politiche e della normazione in materia di pari opportunità rispondano alle linee guida indicate periodicamente dal Comitato per l’applicazione della CEDAW.
Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali, si sono assunti un obbligo ben preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Il che implica per lo Stato l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, riconoscendo che la libertà di scelta della donna, la sua integrità psico-fisica, sono valori assoluti, che vanno riconosciuti senza compromessi.

La nostra responsabilità, in quanto donne e in quanto attiviste, è grandissima: ognuna di noi è chiamata sul proprio territorio a reclamare che il silenzio e l’inattività degli Stati di fronte alle discriminazioni e violenze di genere che si consumano nei propri confini è una violazione dei diritti umani, che lede non solo le donne ma l’umanità tutta, perché ostacola lo sviluppo della democrazia e produce disuguaglianza e perdita di opportunità.

In Italia noi come Giuriste Democratiche abbiamo richiamato i principi della CEDAW in varie occasioni: nel proporre emendamenti al progetto di legge organica Bindi Mastella Pollastrini, nell’evidenziare le criticità del disegno di legge in materia di atti persecutori, nel censurare l’irruzione delle forze dell’ordine nel Policlinico di Napoli e l’accusa di feticidio nei confronti di una donna che regolarmente stava praticando l’IVG.
Abbiamo perfino proposto una interrogazione parlamentare a risposta scritta (On. Deiana, Dioguardi, De Simone, n. 4-02065 del 2006) per chiedere perché le Raccomandazione provenienti dal Comitato per l’applicazione della CEDAW non fossero state né tradotte, né diffuse, né poste alla base dei lavori parlamentari in materia. Ovviamente, ad oggi non abbiamo avuto risposta.
Più recentemente, abbiamo richiamato i principi del Comitato e le Raccomandazioni del Comitato per l’applicazione della CEDAW per chiedere la rimozione di una infausta e sessista pubblicità che era stata utilizzata dai poli romagnoli dell’Università di Bologna per promuovere le immatricolazioni. Questa pubblicità rappresentava quattro ragazze su sfondo bianco, che rappresentavano le quattro sedi romagnole dell’Università di Bologna, vestite da power ranger, da fantastiche quattro con delle tutine attillate, bianche, trasparenti, da super eroina, con il nome della città in bella vista all’altezza del seno, ovviamente sorretto da wonderbra. Lo slogan era: Le Fantastiche 4 - Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini - Il massimo per i tuoi studi universitari. Quindi un’immagine molto sessualizzata, erotica, che richiamava al fatto che la riviera romagnola è internazionalmente conosciuta come luogo di divertimento e dunque andare all’università lì avrebbe concesso ai giovani immatricolandi di godere di quelle bellezze, “il massimo”, secondo chi ha ideato la campagna evidentemente, che un ragazzo fuorisede si aspetta nella sua esperienza universitaria. Aldilà dell’interpretazione che se ne voglia dare, è evidente che la pubblicità delle “Fantastiche4” è lesiva della dignità della donna e discriminatoria, in quanto veicola stereotipi di genere. Noi nel chiedere la rimozione dei manifesti e il ritiro della campagna pubblicitaria, divenuta poi caso nazionale, abbiamo richiamato all’attenzione delle istituzioni e delle Università proprio il fatto che questa pubblicità era discriminatoria in quanto contrastava con i principi sanciti dalla CEDAW e ribaditi dalle raccomandazioni all’Italia del 2005, oltre che con la Carta europea per le pari opportunità nelle vita locale, Carta a cui il Comune di Ravenna aveva aderito.
Questi erano semplicemente esempi di come anche in Italia sia possibile attivarsi chiedendo il rispetto e l’attuazione dei principi sanciti dalla CEDAW non solo da parte delle Istituzioni ma anche da parte degli enti pubblici, degli enti locali, dei privati.

La CEDAW vive nel momento in cui ognuna di noi riconosce nel fatto che le accade, o che accade nella propria comunità, la concreta lesione di uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione, e, riconosciutolo, lo denunci in quanto tale, sia politicamente sia anche utilizzando le procedure specifiche previste dalla Convenzione.
Mettersi in rete, invocando ognuna nei propri Paesi il rispetto e l’attuazione dei principi sanciti dalla CEDAW, significa essere unite nella lotta alle discriminazioni e violenze di genere, concretamente, per costruire una società migliore, libera da ogni forma di oppressione.



mercoledì 11 novembre 2009

Donne italiane in perdita

Miren Gutierrez* e Oriana Boselli intervistano IVANKA CORTI, ex presidente del Comitato CEDAW

Fonte: IPS notizie

Alla vigilia del trentesimo anniversario della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), l’Italia è ancora lontana dall’ottenere l’uguaglianza di genere.

ROMA, 21 ottobre 2009 (IPS) - “Penso che qualcosa stia cambiando...anche se la Convenzione non è ancora molto conosciuta e le raccomandazioni non sono messe in pratica”, dice Ivanka Corti, ex presidente del Comitato CEDAW.

Secondo il Global Gender Gap (GGG) 2008, l’Italia è tra le ultime nazioni in Europa per parità di genere, seguita solo da Repubblica Ceca, Romania, Grecia, Cipro e Malta. L’Italia è al 67’ posto su un totale di 130 paesi analizzati.

Nel 1985 l’Italia ha ratificato la Convenzione - adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979. Ma nonostante le donne in Italia siano il 51,4 percento della popolazione e il 55,8 percento degli iscritti alle università, il loro potere politico ed economico continua ad essere limitato.

Le più grandi disparità sono visibili nella politica, ma la discriminazione, secondo il rapporto “Education at a Glance 2009”, pubblicato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), si riscontra anche sul posto di lavoro. I dati mostrano che in Italia la donna viene pagata 2,36 volte meno di un uomo con la stessa formazione universitaria ( la media è di 1,4 volte meno sui 30 paesi analizzati dal OECD).

A un quarto di secolo dalla firma, l’Italia si trova in una posizione peggiore rispetto all’Uganda (43’ posto nel GGG) e del Lesoto (16’ posto).

Nel quarto e quinto rapporto combinato sull’Italia, pubblicato nel 2004, la Divisione per l’Avanzamento delle Donne accenna a “la bassa partecipazione delle donne nella vita pubblica e politica, la mancanza di programmi per combattere gli stereotipi attraverso il sistema educativo formale e di incoraggiamento nei confronti degli uomini nel condividere le responsabilità domestiche”.

Il Comitato CEDAW, il cui compito è implementare l’effettività della convenzione, invitava l’Italia ad “adottare un programma di coordinazione a larga scala per combattere il sussistere di ruoli stereotipati per donne e uomini”, raccomandando ai mezzi di comunicazione e alle agenzie pubblicitarie “di trasmettere e sostenere l’immagine della donna come partner alla pari in ogni sfera della vita, impegnandosi a cambiare la percezione della donna come oggetto sessuale e come principale responsabile della cura dei figli”.

Cosa è cambiato da allora? IPS parla con Ivanka Corti – che ha fatto parte del Comitato Cedaw per 16 anni, dei quali 4 come presidente- del ruolo della donna in Italia.

IPS: Cosa ne pensa delle quote rosa?

IVANKA CORTI: Sono completamente a favore delle quote, purchè siano misure temporanee, come illustrato dall’articolo 4 della Convenzione. Come ci mostrano molti esempi, tra i più lampanti quello dei Paesi Scandinavi, le quote sono assolutamente necessarie per raggiungere l’eguaglianza in tutti i settori. Per questo dovrebbero essere applicate sia in politica che nel mercato del lavoro.

IPS: Perchè in Italia vi è una differenza così marcata nella retribuzione per le donne con un’istruzione superiore?

IC: Questa situazione è causata da molti fattori a sfavore delle donne, tra i quali l’idea che una donna non possa produrre quanto un uomo a causa delle gravidanze. Questa è un’idea sbagliata, ma che continua ad avere rilevanza.

IPS: Quali sono gli stereotipi sulle donne in Italia?

IC: Devo aprire una parentesi. Sfortunatamente, le raccomandazioni del Comitato CEDAW e la Convenzione, che l’Italia ha firmato senza riserve - e sottolineo “senza riserve”-, non sono applicate nella pratica.

In Italia non si dà la giusta attenzione a questo documento di diritto internazionale. Dubito che molti parlamentari sappiano della ratifica di questa convenzione. In molti paesi occidentali il rapporto viene discusso in Parlamento prima di essere inviato al Comitato CEDAW. Ciò non accade in Italia.
(n.mia: certo! Le traduzioni sono state tradotte e diffuse in Italiano per la prima volta da me e dai Giuristi Democratici! Fu sollevata anche una interrogazione parlamentare...)
Non ho visto cambiamenti da quando le raccomandazioni sono state pubblicate nel 2005. Le raccomandazioni della Convenzione dovrebbero essere pubblicate dando loro il massimo risalto, ma invece nemmeno il Ministero delle Pari Opportunità ne fa cenno.

E’ un errore, specialmente se si pensa che in molti paesi in via di sviluppo il documento viene pubblicizzato ampliamente e spinge alla promulgazione di leggi antidiscriminatorie.

IPS: Cosa si può fare per ottenere un cambiamento in Italia?

IC: Cambiare significa cambiare la politica, ma purtroppo la politica italiana è ancora sessista.

L’Italia è tornata indietro. Il contributo dato dalle donne alla cultura e allo sviluppo è stato sottovalutato. E a causa dei media domina l’immagina di una donna attratta dal potere, dai soldi, che dà maggior peso alla propria bellezza che alla propria intelligenza o capacità professionale. Sono stupita che, ad esempio, non sia stata data rilevanza all’alta componente femminile tra i premi Nobel di quest’anno, mentre vi è un’ampia copertura informativa per l’elezione di Miss Italia.

IPS: Da cosa è causata questa discriminazione nei confronti delle donne?

IC: Dipende da molti fattori: la storia, la cultura, la politica, i mezzi d’informazione e la religione. La religione ha un ruolo molto importante in Italia, poichè il Vaticano ha un’influenza enorme sulla politica e su molti argomenti legati alle donne.

IPS: Alcuni esperti dicono che lottare contro la discriminazione non è una questione di soldi, ma di volontà. Infatti alcuni paesi africani, tra i quali Ruanda e Liberia, o altre regioni, come le Filippine, sembrano confermarlo. Lei cosa ne pensa?
IC: In base alla mia esperienza di 16 anni nel Comitato CEDAW, concordo pienamente. Il cambiamento avviene dove c’è volontà politica, e non necessariamente denaro. Inoltre, se vi è la presenza di un forte movimento femminile che faccia pressione sulle istituzioni politiche, il processo si velocizza.

Una presenza femminile più ampia in politica può cambiare la situazione. Perchè ci sono così poche donne nella politica italiana? La Spagna era indietro rispetto all’Italia negli anni 70’-80’, ma ora l’ha sorpassata sotto ogni punto di vista. E’ possibile immaginare in Italia un Ministro della Difesa donna, al settimo mese di gravidanza, che passi in rivista le truppe?

In Italia il Ministro dell’Ambiente è una donna, ma non mi sembra che abbia coinvolto le donne, che devono essere sensibilizzate ai problemi ambientali. Le donne al governo non si impegnano in una politica che presti attenzione alle donne.

C’è quindi un doppio problema: l’accesso al potere e la condotta all’interno dei ministeri.

IPS: Un diverso utilizzo dei mezzi di comunicazione potrebbe cambiare la situazione?
IC: Non si può controllare ciò che i media trasmettono, o si urterebbe la libertà d’informazione. Bisogna però cambiare gli stereotipi. Gli stereotipi si riferiscono a quando vi erano poche donne nel mondo del lavoro, nella ricerca, nell’università. Oggi sono la maggioranza. Nulla giustifica il sussistere di questi giudizi.

IPS: Cosa è cambiato in Italia dopo la modifica dell’Articolo 51 della Costituzione? E cosa dopo le raccomandazioni del Comitato CEDAW?IC:

Sono cambiate molte cose. La Costituzione è stata scritta anni fa, e chiaramente sono state introdotte molte leggi a favore delle donne. Quando è stata adottata la Costituzione, non c’erano le leggi sul divorzio, l’aborto e le pari opportunità sul mercato del lavoro. Oggi la legislazione è molto ricca a favore della donna; è l’applicazione che manca.

Per quanto riguarda la politica, esiste una vera e propria resistenza, molto dura, non evidente ma subdola. Si tratta dell’ultima battaglia per il potere. E’ un fenomeno esteso, con poche eccezioni nel mondo. Quando penso alla Spagna, non posso che provare invidia. Quando noi approvavamo leggi in favore delle donne, lì c’era la dittatura; oggi siedono una donna e un uomo alla pari in Parlamento, nel Governo ed in tutti i settori della responsabilità politica.

Una vera democrazia non è possibile, se le donne vengono escluse.

*Miren Gutierrez is IPS editor-in-chief. (FINE/2009)