FEMMINICIDIO

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lunedì 6 maggio 2013

FEMMINICIDIO: le mie pubblicazioni



Italia: el aumento de los feminicidios y su invisibilidad política,  in “FEMINICIDIO: UN FENÓMENO GLOBAL DE MADRID A SANTIAGO”
Publicado por la Heinrich-Böll-Stiftung – Unión Europea, Edición: Patricia Jiménez, Katherine Ronderos y Carlos Mascarell Vilar - Producido por Micheline Gutman, D/2013/11.850/1, Bruselas, Impreso en Bélgica, Enero 2013

Il diritto non è neutro: per decenni è stato maschilista, in “Costituzione: sostantivo femminile - sinonimi e contrari dei principi fondamentali”, AA.VV., INCA-CGIL, 2013

La sfida è rompere le complicità istituzionali, in “Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne”, AA.VV., A cura di La 27ma ora, MARSILIO, 2013

“Femicide and feminicide in Europe. Gender-motivated killings of women as a result of        intimate partner violence”, Expert paper  presented durino the EGM on gender-motivated killings      of women, organized by UN Special Rapporteur on VAW, Rashida Manjoo, a New York, il 12 Ottobre 2011.

 L’Italia rispetta la CEDAW? Il femminicidio in Italia alla luce delle Raccomandazioni delle        Nazioni Unite, in “Universo femminile. La CEDAW  tra diritto e politiche”, AA.VV. – A cura di Ines Corti, eum edizioni università di Macerata, 2012 

Il primo rapporto mondiale delle Nazioni Unite sui femminicidi, in “Femicidio. Corredo Culturale”, Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2012 Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio (in  “Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere” Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2011 

 Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio (in  “Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere” Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2011  

Maschi perché uccidete le donne? Il femminicidio non è un fatto privato, riguarda l’intera collettività, in “Mia per sempre. Femminicidio e violenza sulle donne”, AA.VV. - A cura di G. Salvatore, Franco Angeli, 2011


Persecuzione per motivi di genere e protezione internazionale:l’ostacolo della sudditanza nella giurisprudenza della Suprema Corte in “Diritto immigrazione, cittadinanza”, Franco Angeli, febbraio 2009

Femicide e feminicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche, Questione Criminale n. 2/2008, Carocci Editore

Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, FrancoAngeli, 2008


“Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio. Spunti di riflessione per affrontare a livello globale il problema della violenza sulle donne con una prospettiva di genere”, Giuristi Democratici, 2006



domenica 20 novembre 2011

Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI CONCETTI DI FEMMICIDIO E FEMMINICIDIO

Contributo dell’ Avv. Barbara Spinelli pubblicato in AA.VV., “Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere” Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2011, pp.125-142



I. Femmicidio e femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico nazionale ed internazionale. II Il Femmicidio e femminicidio entrano nei codici penali nazionali. III. Il femminicidio è una violazione dei diritti umani delle donne. Il riconoscimento del femminicidio nel diritto internazionale umanitario: la rivoluzionaria sentenza “Campo Algodonero”. IV. L’obbligazione degli Stati di proteggere le donne dalla violenza di genere: le ripercussioni della sentenza “Campo Algodonero” sugli ordinamenti nazionali, sull’ordinamento comunitario e in Italia. Prospettive e conclusioni.



I. I neologismi “femicide” e “feminicidio” nascono con una valenza spiccatamente politica: dare un nome alle uccisioni e violenze nei confronti delle donne “perché donne”, e renderle visibili in quanto tali .

I due concetti di femmicidio e femminicidio hanno assunto immediatamente rilevanza scientifica quali categorie di analisi socio-criminologica , in quanto oltre ad evidenziare la natura di genere che connota la maggior parte dei crimini contro le donne, li analizzano e li classificano in quanto tali . Ciò ha consentito, come fu in passato per le violenze sessuali, il ribaltamento di consolidati stereotipi e luoghi comuni concernenti la violenza degli uomini sulle donne.

Emblematico (oltre che “esperienza pilota”) è il caso delle indagini svolte in Messico dalla Commissione Speciale parlamentare sul femminicidio, nominata e presieduta da Marcela Lagarde. La Commissione ha rielaborato, per un arco temporale di dieci anni, le informazioni reperite presso varie istituzioni (procure generali, ONG, istituzioni di donne, Corte suprema, organizzazioni civili, giornali, INM, INEGI), verificando che l’85% dei femminicidi messicani avviene in casa per mano di parenti, e concerne non soltanto donne indigene ma anche studentesse, impiegate, donne di media borghesia. Per ogni Stato si è tenuto in considerazione non solo il dato risultante dall’indagine empirica e dalle analisi fornite dalle fonti ufficiali, ma anche la situazione legislativa, le misure adottate per il contrasto alla violenza di genere, la presenza sul territorio di progetti indirizzati alle donne o di centri antiviolenza. Tale comparazione ha consentito di verificare che il 60% delle vittime di femminicidio aveva già denunciato episodi di violenza o di maltrattamento.

Gli esiti delle indagini sul femmicidio e sul femminicidio, condotte sull’esempio del Messico in numerosi altri stati latinoamericani, hanno reso quindi possibile evidenziare la natura strutturale della discriminazione e della violenza di genere, e di conseguenza la responsabilità istituzionale per la mancata rimozione dei fattori culturali, sociali ed economici che la rendono possibile.

Il percorso messicano e degli altri paesi latinoamericani di riconoscimento del femmicidio e del femminicidio ha evidenziato come “nominare” gli atti estremi di violenza di genere abbia determinato l’insorgere di una consapevolezza nella società civile e nelle Istituzioni sulla effettiva natura di tali crimini, che a sua volta ha reso possibile una maggiore conoscenza del fenomeno attraverso la raccolta di dati statistici e la predisposizione di accurate indagini socio-criminologiche.

Di conseguenza, la profonda conoscenza delle dinamiche socio-culturali, politico-giuridiche ed economiche che favoriscono ovvero inibiscono il femmicidio/femminicidio ha reso possibile l’emergere di istanze di riconoscimento anche giuridico di tali categorie.

Le esperienze di Messico e Guatemala, ad esempio, dimostrano che già in una prima fase di sensibilizzazione da parte del movimento femminista sul femminicidio, il carattere scientifico e la natura spesso ufficiale delle indagini hanno determinato un forte impatto dei risultati sulle politiche e sulle riforme legislative sollecitate o in atto in quei paesi in materia di violenza di genere. Le ONG e il movimento femminista attivo sui territori hanno promosso e utilizzato queste indagini per la propria attività di lobby.nei confronti dei Governi, ma anche per evidenziare, sulla base dei dati raccolti, la responsabilità dello Stato nel momento in cui non è in grado di garantire il diritto delle donne all’integrità psicofisica ed a vivere con sicurezza e dignità nella propria comunità, per l’inefficacia dimostrata nel prevenire, perseguire, e punire ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

Infatti la discriminazione e la violenza di genere costituiscono, in maniera diversa, violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, delle quali lo Stato si rende complice o responsabile attraverso la propria azione o inazione .

La rivendicazione del femmicidio e del femminicidio come violazioni dei diritti fondamentali delle donne “in quanto donne” hanno determinato da un lato quel processo di internazionalizzazione delle istanze di giustizia per i crimini contro le donne, già avanzate a livello locale, ben descritto nel mio libro , dall’altro una pressante richiesta di codificazione interna del reato di femmicidio/femminicidio , che, nei Paesi latinoamericani, è funzionale ad una precisa esigenza di adottare una “misura speciale temporanea” capace di fungere al contempo sia da deterrente all’impressionante numero di uccisioni di donne in quanto donne sia da risarcimento simbolico al disinteresse storico del sistema giuridico per la protezione della vita e dell’integrità delle donne .


II. Il femmicidio e il femminicidio sono due concetti entrati con prepotenza nel dibattito giuridico nazionale della maggior parte dei Paesi latinoamericani, non senza resistenze di carattere ideologico da parte dei giuristi, secolarmente abituati ad un linguaggio e ad una codificazione “neutrale”.

In Costa Rica ad esempio – il primo Paese in cui fu presentata un’iniziativa legislativa volta a tipizzare il delitto di femmicidio, nel 1999 – la proposta fu tacciata per incostituzionale e discriminante nei confronti degli uomini. Anche se la Corte Costituzionale si pronunciò in senso contrario a tali accuse, il disegno di legge subì tali e tante modifiche sostanziali che, di fatto, la definizione di femmicidio fu di fatto “neutralizzata” rispetto alla versione originaria.

Se in Costa Rica la proposta di codificazione del reato di femmicidio nacque dai gruppi femministi e fu ampliamente dibattuta sui media e in ambito accademico, appoggiata da una marcia di più di cinquemila persone e dal Governo in carica, per il Messico e per il Guatemala invece, dove le attiviste erano già in stretto contatto con le istituzioni nazionali e regionali a tutela dei diritti umani , L’indicazione di inserire nella legislazione nazionale il femminicidio come reato è arrivata direttamente dal Comitato per l’attuazione della CEDAW , il quale, nelle Raccomandazioni rivolte ai due Stati, li esortava ad introdurre nei propri ordinamenti nazionali il reato di femminicidio.

Attualmente, i Paesi che hanno introdotto nei propri ordinamenti interni il reato di femmicidio o di femminicidio sono Costa Rica, Guatemala, Messico, Venezuela, Cile, El Salvador. Progetti di legge per la codificazione del reato di femmicidio/femminicidio sono stati presentati a Panama, in Argentina, Nicaragua, Colombia, Honduras.

Il bene giuridico tutelato è il diritto della singola donna e del genere femminile ad una vita libera dalla violenza e da ogni forma di vessazione discriminatoria basata sul sesso, e dunque il diritto alla vita ed all’integrità psicofisica, senza discriminazioni basate sul sesso. Emblematico, per capire il contesto in cui sorge l’esigenza di codificare il reato di femmicidio/femminicidio, l’appello dell’ambasciatrice di Amnesty International Hilda Morales ai legislatori per l’introduzione del reato di femminicidio nel codice penale, sulla base del fatto che “il codice penale è una Costituzione in negativo” e dunque si rende necessaria al fine di “garantire l’integrità fisica senza discriminazioni” .

Peraltro, per numerosi dei Paesi che hanno introdotto questo crimine, si trattava della prima forma di legislazione nazionale diretta a sanzionare specificamente la violenza contro le donne, rendendola in tal modo visibile anche per l’ordinamento giuridico.

Tuttavia, la trasposizione dei concetti socio-crimino-antropologico di femmicidio/femminicidio in una fattispecie penale ha sollevato non poche sfide giuridiche connesse all’individuazione delle condotte da incriminare, alla scelta se differenziare il reato di femmicidio/femminicidio rispetto alle altre forme di violenza di genere già tipizzate ovvero considerarlo aggravante di reati connotati perlopiù in maniera neutra dal punto di vista della parte offesa e dell’aggressore.

Ad una prima analisi, le esperienze di codificazione penale si sono rivelate piuttosto insoddisfacenti, da un lato per le difficoltà connesse alla identificazione di condotte sufficientemente determinate e precise, tali da rispettare i principi di tassatività e di legalità, dall’altro per la sostanziale assenza di volontà politica di assimilare in toto negli ordinamenti giuridici una fattispecie non neutra. Tale assenza di volontà politica è risultata decisiva in più occasioni nel vanificare progetti in astratto destinati al successo: anche in presenza di disegni di legge “perfetti”, il dibattito parlamentare e le modifiche apportate da quei soggetti che politicamente non erano pronti ad accettare una modifica del diritto penale inclusiva della differenza sessuale, hanno alla fine privato la fattispecie di ogni consistenza e peculiarità, rendendola quindi di difficile o addirittura inutile attuazione.

Per quanto attiene alla costruzione della fattispecie criminale, si è posto in via principale il problema della delimitazione della condotta punibile.

Se infatti il femmicidio è “facilmente” identificabile nella condotta di chi uccide una donna/bambina/lesbica/transessuale in ragione del suo genere di appartenenza, il femminicidio al contrario include una vasta gamma di condotte discriminatorie e violente rivolte contro la donna “in quanto donna”, che rappresentano una violazione dei suoi diritti fondamentali, in quanto la eliminano fisicamente o annullano la sua possibilità di godere delle libertà concesse invece agli altri consociati (maschi).

Di qui la difficoltà di “formalizzare” giuridicamente la categoria del femminicidio in ambito penale nel rispetto del principio di tassatività .

Rimandando ad altre sedi per un’analisi più puntuale delle legislazioni relative ai singoli Paesi, in questa sede si può brevemente evidenziare che la maggior parte delle legislazioni nazionali ha delineato l’atto femminicida come la condotta violenta di un individuo (o più) nei confronti di una donna o una bambina, spinta da un “odio di genere”. La condotta può inserirsi in un contesto strutturale di discriminazione di genere o di politiche inadeguate per la prevenzione della violenza di genere o di disinteresse per la persecuzione di questo genere di crimini. Per tale motivo, oltre alla condotta del singolo in alcune legislazioni viene sanzionata in forma aggravata anche la responsabilità dei pubblici ufficiali per omissione di atti d’ufficio, per concorso, o favoreggiamento di tali crimini.


III. Come far valere la responsabilità degli Stati per il mancato adempimento delle obbligazioni internazionali di protezione e promozione dei diritti umani delle donne, alle quali si sono vincolati attraverso la ratifica delle Convenzioni ONU e delle Convenzioni regionali (c.d. due diligence obligation)?

Il femmicidio ed il femminicidio, come tutte le forme di discriminazione e violenza di genere, costituiscono la “manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne…uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini..” : è evidente quindi che sarà difficile far valere la responsabilità dello Stato se prima non si è agito in maniera sistematica al suo interno per scardinare i meccanismi sociali e di potere che rendono tollerabile la soggezione delle donne ai ruoli tradizionali e la violenza rivolta nei confronti di quelle donne tentano di fuggire a tali ruoli.

Per chiamare lo Stato alla sua responsabilità internazionale occorre, a livello nazionale, evidenziare che l’indifferenza delle Istituzioni per il riaffermarsi di una cultura patriarcale che discrimina le donne, costituisce una inadempienza alle obbligazioni internazionali di promozione di una cultura di genere assunte con l’adesione al sistema giuridico internazionale umanitario (e, per quanto attiene all’Italia, anche per la sua adesione all’Unione Europea). Di qui l’importanza cruciale di declinare in termini di violazione dei diritti umani delle donne le censure mosse politicamente (e giuridicamente) allo Stato, a livello nazionale, per le inadempienze relative alla predisposizione di adeguati meccanismi di prevenzione della violenza sulle donne e di protezione delle donne sopravvissute alla violenza .

Laddove gli stati-nazione non appaiono più in grado di garantire adeguatamente il rispetto dei diritti delle donne, la richiesta di giustizia a livello internazionale, davanti alle Corti per i diritti umani, rappresenta un preziosissimo strumento di pressione sugli Stati stessi e dunque un importante mezzo per richiamare i governi nazionali alle responsabilità assunte sottoscrivendo le Convenzioni Onu e regionali a tutela dei diritti delle donne (per quanto ad oggi resti aperto il problema di come sanzionare adeguatamente gli Stati membri, una volta che questi siano stati dichiarati colpevoli di aver violato i diritti delle donne).

Nell’ambito del diritto umanitario internazionale, i diritti delle donne sono affermati da numerose Convenzione ONU e carte regionali. Tra queste vale la pena di ricordare in questa sede la principale, la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e, a livello regionale, la Convenzione interamericana di Belem do Parà, la Convenzione europea contro la violenza sulle donne, il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli .

La Conferenza di Pechino ha sancito ufficialmente che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne.

Ne consegue, per gli Stati, l’obbligazione di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, solitamente declinata come “obbligazione delle 4 P”: to Promote, promuovere una cultura che non discrimini le donne, to Prevent, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile sulle donne, to Protect, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile, to Punish, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne.

In tema di femmicidio e femminicidio, uno è il caso che ha segnato la storia a livello mondiale: la sentenza “Campo algodonero”, emessa dalla Corte interamericana per i diritti umani in data 10.12.2009 , in occasione del giorno in cui si commemora la firma della Dichiarazione universale sui diritti umani. Per la prima volta nella storia della Corte interamericana, a presiedere l’organo giudicante era una donna, la magistrata Cecilia Medina Quiroga.

Con questa storica sentenza, per la prima volta nella storia del diritto internazionale umanitario uno Stato viene dichiarato responsabile per i femminicidi avvenuti sul suo territorio, e dunque per la prima volta viene riconosciuta una identità giuridica propria al concetto di femminicidio quale omicidio di una donna per motivi di genere . Il neologismo viene utilizzato anche quale simbolo di restituzione al diritto del linguaggio di rappresentazione della realtà di violenza subita usato dalle stesse vittime, a titolo di risarcimento per dare loro quella voce, quel diritto alla parola, la credibilità stessa della loro azione che lo Stato, in violazione dei loro diritti umani, gli aveva sistematicamente negato .

Nell’ambito del procedimento, la madre di Esmeralda Herrera Monreal è stata difesa dalla Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. (ANAD) e dal Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). La madre di Claudia Ivette González e di Laura Berenice Ramos Monárrez sono state invece rappresentate dalla Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana e dal Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC).

Sono numerose le ONG e gli organismi di tutela dei diritti umani intervenuti nel procedimento davanti alla Corte in qualità di amicus curiae, provenienti da numerosi Paesi del mondo, a testimonianza dell’interesse tanto della società civile quanto del mondo accademico per l’affermazione della responsabilità degli Stati per il mancato adempimento delle obbligazioni in materia di violenza di genere. Alla Corte sono pervenuti ben tredici interventi, sottoscritti congiuntamente da più associazioni .

La Corte interamericana per i diritti umani ha ritenuto responsabile lo Stato messicano responsabile per non aver adeguatamente prevenuto la morte di tre giovani donne, i cui corpi furono ritrovati in un campo di cotone nei pressi di Ciudad Juarez .

La Corte altresì ha ritenuto che i casi individuali di queste tre ragazze, presentati davanti alla Corte dalla Commissione Interamericana per i Diritti umani (CIDH), fossero rappresentativi di una situazione strutturale di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali delle donne sulla base del genere di appartenenza. Infatti, nella sentenza si riconosce che la violenza subita dalle donne di Ciudad Juarez fin dal 1993 costituisce una violazione strutturale dei loro diritti umani della quale è responsabile lo Stato messicano.

Lo Stato messicano è stato condannato per aver violato il diritto alla vita , alla integrità psicofisica ed alla libertà delle tre vittime, per aver posto in essere indagini inadeguate, e dunque per aver violato il diritto alla tutela giurisdizionale anche nei confronti delle loro famiglie, per aver violato il diritto delle minori ad avere protezione da parte dello stato , per aver violato il diritto all’integrità psicofisica dei famigliari delle vittime per le sofferenze loro causate e per le pressioni avanzate nei loro confronti. Inoltre, è stato condannato per averle discriminate in quanto donne , nel venir meno al rispetto dell’obbligazione dello Stato di garantire il pieno e libero esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti , che in questo caso sono stati ritenuti violati.

Per tale motivo, lo Stato messicano è stato condannato, al fine di riparare al danno arrecato mediante la violazione dei diritti delle tre giovani e delle loro famiglie, non solo alle vittime ma alle donne messicane tutte, ad adempiere ad una serie di sanzioni imposte dalla Corte.

In primo luogo, la Corte ha sancito che la sentenza, dichiarando la responsabilità dello Stato, per la ripercussione pubblica del suo contenuto costituisce essa stessa una forma di riparazione.

Inoltre la Corte nel dispositivo della sentenza ha disposto che lo Stato messicano:

- provvedesse a garantire un adeguato svolgimento del processo penale in corso relativo ai casi portati davanti alla Corte, assicurando un adeguato contraddittorio, trasparenza e prospettiva di genere nelle investigazioni, pubblicazione delle sentenze;

- provvedesse a garantire di procedere penalmente nei confronti dei funzionari pubblici accusati di aver commesso delle irregolarità nell’ambito delle indagini sui casi delle tre giovani;

- provvedesse a garantire di procedere penalmente nei confronti dei funzionari pubblici denunciati per aver effettuato indebite pressioni nei confronti dei familiari delle vittime;

- pubblicasse la sentenza sulla stampa nazionale e locale;

- riconoscesse, mediante un atto pubblico, le proprie responsabilità internazionali per i fatti relativi al femminicidio delle tre ragazze, in onore della loro memoria;

- costruisse, entro un anno dalla notifica della sentenza, un momento commemorativo delle vittime di femminicidio a Ciudad Juarez, da inagurare con una cerimonia nell’ambito della quale avrebbe dovuto riconoscere la propria responsabilità internazionale;

- predisponesse dei protocolli e dei manuali di indagine circa le sparizioni di donne e i femminicidi, con una prospettiva di genere ed in linea con gli standards internazionali;

- creasse una pagina web informativa sulle donne scomparse dal 1993 nello Stato di Chihuahua;

- creasse una banca dati sulle sparizioni e omicidi di donne;

- predisponesse una formazione permanente dei suoi funzionari sui diritti umani in una prospettiva di genere;

- realizzasse un programma educativo per la popolazione dello Stato di Chihuahua, per agire a livello culturale al fine di superare la dimensione sistematica della discriminazione e la violenza di genere;

- fornisse assistenza medica, psicologica, psichiatrica, pubblica e gratuita, ai familiari delle vittime;

- pagasse i danni morali e materiali e le spese alle parti del procedimento.

Il tutto sotto il controllo e la supervisione della Corte.

Purtroppo oggi, a quasi due anni dalla pubblicazione della sentenza, l’unica obbligazione che lo Stato messicano ha compiutamente adempiuto è quella relativa alla pubblicazione della sentenza: le altre risultano tutte parzialmente o totalmente inattuate . Di più: aumenta il numero dei femminicidi e delle ragazze scomparse, salgono le aggressioni e le intimidazioni nei confronti delle attiviste.

E’ evidente allora che il principale problema sta, ancora una volta, nella mancanza di volontà politica da parte dello Stato di adempiere effettivamente alle obbligazioni internazionali assunte. Ma si pone anche una nuova sfida per il diritto internazionale umanitario: come assicurarsi che gli Stati adempiano alle condanne da parte degli organismi internazionali a protezione dei diritti umani.


IV. La sentenza di Campo Algodonero, lungi dal costituire un attacco della comunità internazionale allo Stato messicano, rappresenta uno snodo fondamentale del diritto internazionale umanitario nel farsi garante, attraverso i propri meccanismi, del rafforzamento dello Stato di diritto e delle sue istituzioni democratiche, così come dello sviluppo umano nelle società di tali Stati, in un’ottica di genere .

Nel corso della trattazione si è più volte sottolineato che lo stato messicano è stato ritenuto responsabile per non aver adeguatamente prevenuto la morte delle tre giovani juarensi.

Sullo Stato messicano infatti incombe, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Belém do Parà, l’obbligazione di utilizzare la dovuta diligenza per prevenire, sanzionare ed eradicare la violenza sulle donne. In generale, tale obbligazione incombe pure su tutti gli Stati che hanno ratificato la CEDAW, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione.

La CEDAW, già dal 1992, ha ritenuto che gli Stati possono essere responsabili degli atti privati se non adottano misure adeguate ad impedire la violazione dei diritti (da parte dei singoli), o ad assicurare le indagini e la punizione degli atti di violenza o a risarcire le vittime . Analogamente si è espressa l’Assemblea Generale ONU nel 1993 e la Piattaforma di Pechino . Anche la Special Rapporteur ONU sulla violenza sulle donne già da tempo ha dato atto dell’esistenza di una norma pattizia, nel diritto internazionale consuetudinario, che obbliga gli Stati ad utilizzare la dovuta diligenza nel prevenire e contrastare la violenza sulle donne .

Dunque, non è sufficiente che lo Stato si astenga dal commettere in prima persona violazione dei diritti fondamentali delle donne (ad esempio adottando leggi che violano i diritti delle donne) ma, per andare esente da responsabilità internazionale, deve pure aver adottato ogni mezzo idoneo ad evitare che i singoli possano porre in essere lesioni dei diritti garantiti attraverso l’adesione agli strumenti internazionali e regionali di diritto umanitario.

Ma come si può valutare se uno Stato ha adottato tutte le misure adeguate a prevenire il femminicidio, ovvero ne è responsabile?

Gli indicatori molteplici. Semplificando molto il discorso, lo Stato deve avere assolto all’obbligazione di assicurare la protezione dei diritti delle donne sia de jure che de facto. Ovvero: deve aver ratificato gli strumenti internazionali a tutela dei diritti delle donne, deve avere fonti primarie (di rango costituzionale) che sanciscano il principio dell’uguaglianza di genere, deve essere dotato di un corpus normativo di contrasto alla violenza sulle donne, deve aver predisposto politiche e piani di azione in materia, deve aver formato gli operatori giudiziari e le forze dell’ordine in un’ottica di genere, deve avere a disposizione strutture di protezione adeguate, deve aver predisposto strumenti di rilevazione statistica dei dati, di sensibilizzazione culturale . Ma non è sufficiente che uno Stato disponga di un adeguato quadro normativo e politico di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, occorre anche che tale quadro sia funzionale ed efficace nel contrasto alla violenza di genere, ovvero sia in grado di prevenire i fattori di rischio, agendo a livello strutturale.

Indubbiamente, la sentenza “Campo Algodonero” è estremamente preziosa nel ripercorrere minuziosamente tutte le omissioni dello Stato messicano che ne sanciscono la responsabilità per i femminicidi di Ciudad Juarez, e nel motivarla alla luce dei parametri sanciti dagli altri organismi a tutela dei diritti umani e delle osservazioni pervenute, in special modo dalla CEDAW e dai vari Special Rapporteur ONU, allo Stato messicano . Ma è ancora più preziosa nella misura in cui richiama i precedenti in cui, anche se non si parlava espressamente di femminicidio, la questione verteva in materia di responsabilità dello Stato per non aver adottato tutte le misure adeguate a prevenire l’uccisione della donna, la violenza di genere nella sua forma più estrema.

E la Corte non lo fa soltanto richiamando la propria giurisprudenza, ma anche con riferimento a quello della Corte Europea per i diritti umani e citando la motivazione dei casi decisi davanti al Comitato CEDAW, quasi a voler riaffermare l’universalità dei parametri per una giustizia minima sui diritti delle donne, l’universalità della risposta giuridica del diritto umanitario al femminicidio: gli Stati devono garantire con tutti i mezzi adeguati e in concreto, alle donne, una vita libera dalla violenza “in quanto donne”.

Il primo caso in cui la Corte interamericana sancì questa responsabilità (nei confronti dello stato brasiliano) richiamando esplicitamente la Convenzione di Belém do Parà fu quello di Maria Da Penha , una donna uccisa dopo che per ben quindici anni aveva subito (e denunciato!) violenze domestiche.

Ma la Corte richiama anche la più recente decisione del Comitato CEDAW nei confronti dell’Ungheria (2005, in cui lo Stato fu dichiarato responsabile in quanto non disponeva di una legislazione specifica in materia di violenza domestica e molestie sessuali, né di strumenti analoghi agli ordini di protezione o di allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare, né di case rifugio per la protezione immediata delle donne sopravvissute alla violenza) e quella, ancora più recente, della CEDAW nei confronti dell’Austria (2007, in cui lo Stato fu dichiarato responsabile dell’uccisione di una donna da parte di suo marito, poiché lo stesso nonostante la pericolosità e la riportata condanna non era stato trattenuto in carcere) .

Nella sentenza di Campo Algodonero si sviluppa un ulteriore concetto: se lo Stato non adotta tutti i mezzi adeguati per prevenire e contrastare la violenza di genere, discrimina le donne in quanto non garantisce loro il diritto ad essere uguali davanti alla legge, e dunque ugualmente protette dalle istituzioni. Perché lo Stato sia responsabile di tale discriminazione, non occorre che sia intenzionale.

In tal senso, la Corte interamericana richiama il precedente della Corte Europea per i diritti umani, Opuz vs. Turchia , ove i giudici di Strasburgo (a loro volta richiamando la giurisprudenza della Corte Interamericana) avevano condannato lo Stato per violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti umani degradanti – in quanto la signora Opuz, ha subito uno stato perenne di minacce, violenze e paura da parte del marito, a causa della passività della polizia e dei giudici nella persecuzione dello stesso) e per violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione – in quanto le riforme legislative adottate dalla Turchia per eliminare le disposizioni discriminatorie in materia di violenza domestica -ad es. attenuante del delitto d’onore- non sono bastate a eliminare la passività delle autorità locali davanti alla sua richiesta di aiuto “in quanto donna”).

E lo Stato italiano? Indubbiamente, siamo a conoscenza di numerosi casi che gli costerebbero una condanna (davanti alla CEDU o al Comitato CEDAW) per non aver adottato le misure adeguate a prevenire il femminicidio. Le numerose e gravi mancanze dello Stato italiano nell’adempiere alle obbligazioni sancite dalla ratifica della CEDAW si possono leggere dettagliatamente nel Rapporto Ombra presentato al Comitato CEDAW dalle ONG riunite nella Piattaforma “Lavori in corsa: 30 anni CEDAW” . E’ emblematico che, proprio sulla base delle informazioni fornite al Comitato dalle attiviste italiane, nelle Raccomandazioni del Comitato CEDAW al Governo italiano si ammetta chiaramente che, stando alle evidenze raccolte, potrebbe sussistere una responsabilità dello Stato per i femminicidi in aumento. Il Comitato infatti si dichiara “preoccupato per l’elevato numero di donne uccise da partner ed ex partner (femmicidi), che può indicare un fallimento delle autorità dello Stato nel proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partner o ex partner” .

E’ evidente che tale censura mossa dal Comitato CEDAW al Governo italiano apre scenari estremamente interessanti sia de jure condendo sia dal punto di vista di tutela giudiziale delle vittime di violenza domestica e di femminicidio. E’ altresì evidente che, se oggi la CEDAW parla di femmicidio anche in relazione all’Italia, è perché i diritti umani affermati a livello universale vivono nella misura in cui vengono reclamati in quanto tali e fatti valere a livello locale. Ed in questo le donne, anche quelle italiane, continuano ad avere un ruolo fondamentale.







FEMICIDIO. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere

In vista della presentazione del nuovo volume sul femminicidio, curato dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, pubblico la versione integrale del testo, che si può leggere qui.

Qui, invece, troverete il testo del mio contributo: "IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI CONCETTI DI FEMMICIDIO E FEMMINICIDIO".

Infine, un'anticipazione in vista del 25 novembre...è in preparazione per la primavera 2012 la nuova edizione aggiornata di "Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale".

E non solo....e non solo... :-)

sabato 6 marzo 2010

Quando il maschilismo uccide

“Femminicidio” (edito da Franco Angeli) è un libro ‘scomodo’, a partire dal titolo, un neologismo ancora poco usato, di quelli che Word segna come errore, legato nell’immaginario alla strage delle donne di Ciudad Juarez negli anni novanta. Non è semplicemente il femminile di omicidio, ha un significato politico più profondo. Se è vero che dare un nome ad un’ingiustizia è il primo passo per iniziare a combatterla, il libro di Barbara Spinelli, giovane studiosa, attivista femminista e collaboratrice coi Giuristi Democratici, è uno strumento utile per far luce su una realtà, quella della violenza contro le donne, conosciuta ancora troppo superficialmente.
Ciò che sta a cuore all’autrice è ricostruire la storia del percorso di rivendicazione dei diritti delle donne a partire dal concetto di femminicidio, per evitare che continui ad essere definito ‘delitto passionale’ o ‘frutto di raptus’, prodotto da ignoranza e da follia. “Femminicidio si ha – sostiene la Spinelli – in ogni contesto storico o geografico, ogni volta che la donna subisce violenza fisica, psicologica, economica, normativa, sociale, religiosa, in famiglia e fuori. Quando non viene riconosciuta come soggetto, quando le viene negato il diritto di andare contro il ruolo imposto dalla società e di autodeterminarsi”.
Come dire che il macroatto di violenza (l’assassinio della donna) non è separato dai microatti di pratiche discriminatorie in ambito familiare o istituzionale (dalle pressioni psicologiche, alle percosse, alle mutilazioni, all’impunità/corruzione/connivenza istituzionale) e il filo rosso, la radice alla base della violenza, è da individuare, per l’autrice, nel sistema patriarcale vigente. A partire dall’origine del termine, come categoria criminologica utilizzata dalle femministe centroamericane per denunciare la strage di donne di Ciudad Juarez negli anni novanta – caso emblematico immortalato nel film Bordertown – , Barbara Spinelli ricostruisce la storia del movimento contro il femminicidio e della sua espansione in America Latina e oltre, per definirne il percorso verso il riconoscimento giuridico internazionale, come crimine contro l’umanità.
Alla puntuale analisi storica – correlata di schede informative sulle indagini criminologiche negli stati latinoamericani e dai dati del dibattito europeo sul riconoscimento politico e giuridico del femminicidio – si affiancano pagine più ‘calde’ dedicate alla femminista messicana Marcela Lagarde e all’incontro con alcune attiviste, accomunate dalla fermezza nella lotta, “dalla contadina alla deputata”. Contro la superficialità e il sensazionalismo che di solito accompagnano il tema della violenza contro le donne, “Femminicidio” si presenta come un valido strumento per affrontare l’argomento in modo più chiaro e organico, nella consapevolezza che “non è solo l’uomo che uccide, è l’ideologia patriarcale, riprodotta da uomini, donne, istituzioni”. (irene sandei)

lunedì 24 novembre 2008

FEMMINICIDIO, QUESTIONE DI POTERE

INTERVISTA
di Geraldina Colotti


Barbara Spinelli, dell'associazione Giuristi democratici, è autrice del libro Femminicidio (Franco Angeli).
Con quale valenza - le abbiamo chiesto - può essere impiegato in Italia un neologismo che richiama la strage delle donne di Ciudad Juarez, in Messico?
«L'eredità delle donne del Sudamerica, che con quel termine indicavano l'assassinio brutale di una donna - ci ha risposto -, è stata impiegata diversamente.Il femminicidio riguarda ogni forma di violenza fisica o psicologica commessa contro la donna in quanto tale quando rifiuta di aderire al ruolo che la società patriarcale vorrebbe imporle (moglie, madre, oggetto sessuale). Non implica solo l'atto commesso da un singolo uomo, ma tutti quelli attuati dalla cultura patriarcale, assunta a modello di riferimento dai media. Atti in cui viene annientata non solo la fisicità della donna, come nell'omicidio, ma anche la sua soggettività: violenze e discriminazioni, anche di stampo istituzionale, più sottili e difficili da individuare, che ledono la dignità e la libertà della donna.
Non c'è il rischio di cadere nel vittimismo? Il movimento delle donne in Italia ha riflettuto altrimenti sulla libertà femminile.
So che c'è questo rischio, dovuto anche all'impiego da parte di organizzazioni come l'Udi che, nella campagna «stop femminicidio» hanno banalizzato la storia delle donne che c'era dietro. Per evitare questo, nel mio libro ricostruisco la genesi del termine in quanto strumento di lotta e di liberazione. E mi auguro che non venga usato per adottare politiche protezionistiche. Io parto dal concetto che il compito delle istituzioni è quello di promuovere l'autodeterminazione della donna, non trattarla come soggetto debole.Trovo però che un certo femminismo italiano sia stato molto chiuso in se stesso o comunque sensibile solo alle influenze colte. Si è creata, in passato, una discrasia tra una produzione alta e accademica del pensiero femminista, e la condizione delle lotte per la rivendicazione dei diritti. La lotta contro il femminicidio, oltreché battersi per prevenire la violenza sulle donne, indica che violenza e discriminazione di genere, qualsiasi forma assumano, hanno alla base un pensiero che non riconosce nella donna un soggetto alla pari, non le riconosce la dignità di persona. E quindi è necessario cambiare il mondo e la società in cui viviamo: in maniera radicale, a partire dalle relazioni fra i generi e dalla relazione di potere fra i generi.
Come può darsi questa radicalità nella situazione italiana?
Se il femminicidio è un fatto politico che riguarda tutta la società, non ci si può attestare sulla singola azione o sul singolo disegno di legge. Il richiamo non è a un diritto legato a un'appartenenza, come quello degli anziani, ma al concetto di diritti umani fondamentali della persona. La posizione di subordinazione occupata dalle donne è frutto di una relazione di potere diseguale che si è costituita storicamente e viene perpetuata attraverso l'indifferenza istituzionale verso tutte le tematiche che riguardano i diritti delle donne. Riporto un fatto sconosciuto ma che è diventato il punto centrale della mia battaglia come giurista democratica. La Cedaw è l'organismo che, a livello mondiale, rappresenta una carta dei diritti umani delle donne, ratificata anche dal Messico e dall'Italia. Non è protetta come le altre da una corte internazionale, ma prevede che i governi ogni quattro anni facciano un rapporto al comitato sulle azioni positive promosse in ogni campo per garantire l'autodeterminazione della donna ed eliminare le forme di discriminazione. Tutti i governi in tutti i siti delle Pari opportunità pubblicano questi rapporti che mandano al comitato, ma nessuno mai e in specie il governo italiano ha tradotto o diffuso le raccomandazioni che provengono dal comitato della Cedaw.
Ad esempio?
L'introduzione della nozione di violenza di genere nella legislazione. Un codice di autoregolamentazione dei media perché cessino di ritrarre la donna in ruoli stereotipati... Ma ben poco potrà farsi senza la forza delle donne. Si porta spesso ad esempio positivo la legge spagnola sulla violenza sulle donne, ma non è piovuta dal cielo. Le spagnole, il 25 di ogni mese, in ricordo della giornata internazionale contro la violenza delle donne, andavano a manifestare alla Porta del sol rivendicando la necessità di politiche di contrasto. Il movimento femminista italiano ha riacquistato una compattezza, una presenza sebbene minima solo a partire dalle manifestazioni dell'anno scorso in difesa dell'autodeterminazione e dell'aborto. È un peccato che noi non siamo riuscite a scendere in piazza in maniera così decisa e tempestiva come hanno fatto gli studenti, perché avevamo ben più argomenti per farlo: a partire dal ddl Carfagna sulla prostituzione, ma anche prima col governo di centrosinistra...

Manifesto, 22 novembre 2008

TANTI DELITTI. E' FEMMINICIDIO

di Adele Cambria

Tra le mura di casa gran parte delle brutalità. Il marito o il convivente è spesso l’aguzzino. All’origine ci sono sessismo e misoginiaCosì Barbara Spinelli, una giovane giurista bolognese che collabora con l’Associazione Giuristi Democratici, descrive nel suo libro, «Femminicidio», (Franco Angeli), la strage di donne scoperta alla metà degli Anni Novanta in Messico. Le domande su quella discarica di corpi femminili nel deserto sono tante.
Quanti corpi vi furono seppelliti? C’era una organizzazione che convogliava gli assassini verso quel cimitero clandestino?
«Si calcola che ne furono seppelliti oltre 4500. Purtroppo non è stata provata l’esistenza del reato di associazione a delinquere nei processi che si sono svolti. Nonostante che Patricia Gonzales, il Pubblico Ministero speciale nominato dal Governo, abbia chiesto l’incriminazione di 231 funzionari corrotti che tendevano a coprire gli assassinii».Le ipotesi più credibili sulla strage di Ciudad Juarez sono, nell’ordine: vendette tra bande rivali di narcotraffico, tentativi di immigrazione clandestina attraverso il confine con gli Usa, «punizioni esemplari» per scoraggiare le rivendicazioni sindacali delle donne indigene che lavorano nelle multinazionali Usa delocalizzate in Messico. «Queste donne erano pagate un dollaro al giorno» - mi dice Barbara. E conclude: «La vita di giovani donne povere ,spesso indigene, non ha nessun valore in una cultura machista».
Ed è proprio qui il nodo-la cultura machista - che, alla luce del termine “Femminicidio”, da poco immesso anche nel femminismo militante italiano, consente di collegare l’horror del cimitero clandestino messicano con le cifre degli assassinii di donne in Italia. Secondo le statistiche compilate dalla Casa delle Donne di Bologna, dal primo gennaio 2007 al 31 gennaio 2008 le donne assassinate in Italia sono state 126.In testa, tra gli autori dei delitti, il marito(35%), quindi l’ex marito(8%),seguono gli altri ex: convivente, fidanzato,amante(7%).La prima parte del libro di Barbara è dedicata alla genesi della parola «Femminicidio». Vi si analizza l’antologia curata dalla sociologa e criminologa femminista statunitense Diana Russell ed intitolata «The politics of women killing» (1992). L’autrice identifica la caratteristica dell’uccisione di una donna nella misoginia o nel sessismo. Nel primo caso è l’odio per il genere femminile ad armare la mano dell’assassino, nel secondo il virus «femminicida» si scatena dalla convinzione maschile della propria superiorità. Più o meno inconsciamente, l’assassino vuole punire chi, donna, «non sta al proprio posto».
Chiedo ancora a Barbara che cosa si sta facendo in Italia per ottenere il riconoscimento politico e giuridico del femminicidio?Pensate di sviluppare anche una azione diretta a introdurre nel nostro Codice Penale il reato di «femminicidio»?
«Non credo che si debba pensare alla formulazione di un nuovo reato. Abbiamo invece proposto che misoginia e sessismo siano considerati,al pari del razzismo,una aggravante nell’assassinio di una donna.

l’Unità, 22/11/2008

lunedì 25 agosto 2008

Ti amo ti posseggo ti uccido

Ti amo ti posseggo ti uccido

Articolo di Beatrice Busi comparso su Liberazione il giorno 08/08/08
I commenti tra parentesi sono miei.

Nel 2006, in Italia, sono state centododici le donne uccise dagli uomini che avevano più vicini. Mariti, ex fidanzati, padri, compagni. Quattromilacinquecento le denunce per abusi e aggressioni stimate dal ministero degli Interni. Tante, troppe, sapendo che la maggior parte delle violenze non viene denunciata. Un lungo anno di violenza maschile contro le donne, come quelli venuti prima e purtroppo, c'è da immaginare, anche quelli che verranno. Ce lo racconta attraverso quasi trecento casi, tratti da giornali e agenzie di stampa e raccolti in ordine cronologico, e uno zoom più approfondito su quindici storie un libro collettivo, Amorosi assassini. Storie di violenze sulle donne (Laterza, pp. 280, euro 16), curato dalle giornaliste e scrittrici del gruppo Controparola. Un documento importante, che dà sostanza e corpo alle disperanti statistiche che, in tutti i modi, da più di due anni, andiamo ripetendo dalle pagine di Liberazione . Ma quello che colpisce del libro è soprattutto la lucidità con la quale si denuncia il clima di acquiescenza, ai limiti della complicità, dei contesti nei quali avvengono le violenze. Un clima che interpella e deve interrogare tutti e tutte. Significativamente, il libro si apre con il caso Francesco Bisceglie, 69 anni, detto padre Fedele, il prete-padrone dell'Oasi francescana di Cosenza che aveva trasformato il "suo" centro di accoglienza in un luogo di violenze, abusi e ricatti sessuali, ripetuti, sistematici. Sì, perché quando la vicenda emerge in tutti i suoi squallidi contorni grazie alla denuncia di una suora, «da tutte le parti si alzano voci che lo difendono alla cieca senza nemmeno sapere cosa sia successo». Sono le voci dei tifosi del Cosenza - padre Fedele era un assiduo frequentatore della curva oltreché di salotti televisivi -, quelli dei volontari e dei collaboratori del centro. Ma anche quella del vescovo della città che, preoccupato, chiede di evitare «giudizi frettolosi». «Comunque, tutti trovano normale e ovvio che la suora e, con lei, altre donne mentano». «Ho scelto di raccontare brevemente questa storia - spiega Dacia Maraini - perché dentro c'è tutta l'Italia di oggi, in bilico tra le tradizioni secolari degli abusi che ricordano le usanze feudali e un'organizzazione tecnologica che dà l'illusione della modernità: l'ipocrisia accettata come dato di fatto, l'avversione per la testimonianza delle donne, che viene subito screditata, da una parte e dall'altra, la passione popolare per il calcio, l'uso disinvolto e volgare del linguaggio televisivo, una conoscenza ben radicata delle leggi del mercato del lavoro e la possibilità di scambiare protezione contro sesso». Un'ipocrisia che ritroviamo anche nella storia raccontata da Claudia Galimberti, quello di Francesca Baleani, salvata per miracolo: picchiata brutalmente, strangolata con un filo del telefono dal suo ex marito che, credendola morta, la carica in macchina e la butta in un cassonetto alla periferia della città. Lui, Bruno Carletti, direttore artistico del teatro comunale di Macerata, come spesso accade, ha un'immagine pubblica di rispettabilità che in molti si sono sentiti in dovere di confermare. Il sindaco, che lo definisce un caso di «umana pietà». Il direttore del teatro, secondo il quale, Carletti avrebbe confuso il teatro con la realtà. Padre Iginio Ciabattoni, responsabile della comunità Croce Bianca alla quale è stato affidato Carletti come misura alternativa al carcere preventivo, con una discutibilissima intervista rilasciata a Il Resto del Carlino : secondo lui, l'ex marito di Francesca era malato d'un amore estremo, cieco, tanto da diventare violento e omicida e lei non troverà mai qualcuno che l'ami così tanto. Troppo spesso, dopo la denuncia vengono altre ferite che ci riportano indietro di molti anni, «a quell'Italia che era ancora indulgente verso i carnefici e inquisitoria nei confronti della vittima». Come nella storia raccontata da Cristiana di San Marzano, quella di Marta, 13 anni, costretta, per mesi, da un gruppo di adolescenti, a "prestazioni sessuali" riprese coi telefonini e poi fatte girare su Internet. Marta prima additata, isolata, lasciata da sola. Se non fosse stato per quella donna, la madre di un compagno di scuola, che dopo aver visto le immagini ha fatto partire la denuncia. Marta costretta più volte a raccontare, a spiegare e rispiegare tutto nei particolari agli inquirenti. Marta e la sua famiglia che dopo la denuncia devono cambiare casa e quartiere per gli avvertimenti e le minacce che li bersagliano perchè lei ha osato difendersi contro quei giovani rampolli. «Nella cronaca irrompe l'ultima frontiera della violenza, quella tecnologica. Non basta aggredire, umiliare, stuprare. E non basta il vecchio bar dello sport, per farsi belli e far sapere quello che hai fatto. Per dimostrare che sei un duro, che il branco è padrone e fa quello che vuole. Oggi quello che conta è la condivisione con un branco ancora più ampio, addirittura virtuale». Il caso di Paola, stuprata perché lesbica fuori da un locale a Torre del Lago, raccontato da Maria Serena Palieri. «Il continente delle violenze cui sono soggette le lesbiche è al 90% oscuro, più sotterraneo ancora di quello delle violenze sessuali in genere: denunciare d'essere stata stuprata in quanto lesbica richiede infatti una doppia dichiarazione, quella della violenza subita e quella della propria idenità sessuale». E quanto coraggio ci vuole, anche solo a vivere, in una società omofobica, le cui istituzioni faticano a stigmatizzare le discriminazioni per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, quando non ne negano l'esistenza. Che fare dunque? Come nominare questo complesso intreccio? Barbara Spinelli, giovanissima ricercatrice e avvocata dei Giuristi democratici, ci restituisce l'esperienza dei movimenti di donne nel Centro e Sud America in Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale (FrancoAngeli, pp. 208, euro 18). Un'esperienza esemplare, che è stata capace di coniare nuovi concetti e nuove categorie e di sostanziare attraverso campagne internazionali, di lotta e sensibilizzazione, la denuncia della violenza maschile contro le donne. Molte le parole chiave proposte e analizzate: femmicidio, femminicidio, ginocidio, patriarcato. Un sistema integrato al quale opporre la sorellanza tra donne, la denuncia, l'autodeterminazione. Femminicidio (in castigliano, feminicidio), scrive Spinelli nella premessa al libro, è «un nome nuovo per una storia vecchia quanto il patriarcato». Marcela Lagarde, sociologa e antropologa messicana, lo ha utilizzato per mettere in evidenza la matrice sistemica e strutturale della violenza contro le donne, che è sia sociale che istituzionale. Il termine si è poi diffuso per parlare di Ciudad Juarez, città di frontiera ai confini con gli Usa, che è diventata il simbolo delle uccisioni di donne «in quanto donne», dove la violenza sessista è amplificata dalla violenza neocapitalistica, ma anche la dimostrazione della potenza di denuncia, mobilitazione e trasformazione sociale di cui sono agenti i movimenti femministi. Lagarde anche grazie al suo ruolo di parlamentare si è fatta promotrice del dibattito internazionale per l'introduzione del femminicidio negli ordinamenti giuridici come reato specifico e dal 2004 dirige la Commissione speciale sul femminicidio in Messico. Il 18 marzo 2008 si è parlato di femminicidio per la prima volta anche in Italia, in un'aula di Tribunale, durante il processo per l'omicidio di Barbara Cicioni, ammazzata dal marito Roberto Spaccino nel maggio dello scorso anno. Al procedimento sono state ammesse come parti civili ben 5 associazioni, tre che si occupano di diritti delle donne, due di diritti umani, tra le quali i Giuristi democratici. «L'ammissione della costituzione dei Giuristi democratici come parte civile in questo processo ha una fortissima valenza, in quanto riconosce che il femminicidio, e nello specifico la violenza domestica, non rappresenta solo una lesione dei diritti della donna, un fatto privato, né tantomeno è un "fatto di donne", ma costituisce una profonda ferita per la società tutta». Spinelli sottolinea come, fino al 2004, «le forze dell'ordine messicane per contrastare il fenomeno si avvalevano soprattutto di misure poliziesche di controllo del territorio, in realtà inutile dal momento che, come è stato scoperto dalla Commissione, l'85 per cento dei femminicidi messicani avviene in casa per mano di parenti, e concerne non solo donne indigene ma spesso studentesse, impiegate, anche di media borghesia». E il 60 per cento delle donne poi uccise aveva già denunciato violenze e maltrattamenti. Una lezione particolarmente importante per l'Italia, se di pacchetto sicurezza in pacchetto sicurezza, l'azione istituzionale continua a strumentalizzare o a eludere il fatto che il luogo privilegiato della violenza maschile contro le donne è la famiglia. Ma se la risposta sicuritaria è inadeguata e inefficace non può nemmeno bastare una campagna per il riconoscimento giuridico del femminicidio come fattispecie di reato (e qui pare opportuna una nota di specificazione da parte mia -n. di Barbara-: se pure nel mio libro documento la campagna per il riconoscimento del femminicidio come reato in atto in alcuni paesi del Centro e Sud America, tengo a precisare, per evitare ogni fraintendimento, che nè nel libro nè in alcun altra sede ho mai sostenuto l'utilità di riconoscere in Italia il femminicidio come reato. Semmai sono interessata al processo di riconoscimento del femminicidio come crimine conro l'umanità a livello internazionale, questa si battaglia simbolica di spessore ben più rilevante). Non possiamo di certo aspettarci che il concetto che secondo Spinelli ha reso dirompente la parola pubblica femminista in America Latina possa assumere la stessa potenza una volta calato nel contesto europeo. (ecco, qui ci sarebbe parecchio da discutere invece......a mio avviso :-) - n.d. Barbara). Come scrivono le giornaliste di Controparola nell'introduzione ad Amorosi assassini , «la violenza contro le donne - comunque essa si declini - è la conseguenza dello stato delle relazioni tra i due sessi. E questi uomini, viene spontaneo pensarlo, non sono più i patriarchi sicuri di se stessi e del brutale diritto che esercitavano nell'Italia dell'altro ieri, contadina e arcaica. Sono uomini che reagiscono in questo modo a un potere che sfugge». Servono anche a noi quindi, più che mai, nuovi strumenti di analisi per descrivere senza timori e abitudini ideologiche il nuovo contesto nel quale vengono agite le vecchie forme di violenza. Strumenti che sappiano esplicitare la specificità della "nuova" violenza maschile tesa alla restaurazione di quell'ordine simbolico e materiale mandato in frantumi dal movimento femminista dei Settanta. Ma se gli uomini non sono più «patriarchi sicuri di se stessi», le donne non possono di certo essere semplicemente schiacciate nel ruolo di vittime. (e chi ce le schiaccia? Certo non chi parla di femminicidio conoscendo la storia del neologismo, posto che nasce come categoria volta proprio a destrutturare gli schemi del patriarcato! Vero è che se invece viene usato per la sua evocatività fonetica come slogan il rischio si pone...-n.d. Barbara-). E' questo il rischio che segnalano le femministe che criticano l'importazione tout court del concetto di femminicidio (e infatti il mio libro serve proprio per un "uso", ed una "importazione" consapevoli ;-) !! No al consumismo sloganistico -lo vado ripetendo da anni a quelle dell'UDI che si vantano di aver "coniato" il termine- !!! -n. di Barbara-). Perché, come ha scritto Renato Busarello venerdì scorso su Liberazione, nella prima puntata di questi "Smascheramenti" curata dal Laboratorio omonimo, è «meglio leggere le discontinuità anziché affidarci alle rassicuranti categorie di lungo periodo: "patriarcato" copre tutte le società a ogni latitudine negli ultimi 5mila anni e rende conto di strutture profonde, ma certamente non ci permette un'analisi degli strati più recenti e di regimi biopolitici specifici». Raccogliamo questa sfida prima possibile, perché di tempo non ce n'è davvero più.

Femminicidio. La violenza letta dalle donne.

In un mondo dove il moltiplicarsi di fonti di informazione (maschili) rende tutto relativo, e dove la violenza fisica degli uomini sulle donne e sulle lesbiche è diventata una realtà solo quando "certificata" dai dati ufficiali (OMS, ISTAT), mentre le altre forme di violenza (psicologica, economica, istituzionale) ancora dall'opinione comune spesso non vengono riconosciute come tali, parlare di femminicidio può apparire la solita trovata mediatica sensazionalistica, come se le femministe all'improvviso, per dare visibilità ad un problema nascosto, quello della violenza maschile sulle donne e sulle lesbiche, si fossero inventate una parola che, con la sua radice, "-cidio", fa impressione e rimanda alle stragi genocide, a quelle malvagità senza freni che è più facile azionare contro chi non si considera "un pari". Ma non è così. Femminicidio è una parola ormai sulla bocca di tante di noi, che, pur se adottata in Italia "per assonanza" e di rimando ai fatti di Ciudad Juarez, porta con sé una storia di azione, teorizzazione e normazione sessuata che segna il femminismo degli ultimi venti anni. Non uno slogan dunque, ma un neologismo dietro al quale si cela un intreccio, pressoché sconosciuto in Italia, di vite, lotte, speranze, di alleanza tra femministe attive nei movimenti, in politica, accademiche, giuriste, tutte impegnate per una liberazione degli uomini e delle donne dagli schemi di pensiero e di vita patriarcali che rendono le relazioni tra i generi diseguali. La teorizzazione sul femminicidio ha visto il suo sviluppo negli Stati Uniti ed in America Latina, ma ha portato all'affermazione di un concetto valido universalmente, volto ad analizzare e nominare la realtà della violenza degli uomini sulle donne e lesbiche in chiave sessuata, al fine di infrangere quella barriera rappresentata dalle strategie di occultamento e normalizzazione della violenza degli uomini sulle donne poste in essere dai media e dalle Istituzioni (maschili), svelando -dati alla mano- che la violenza (fisica, psicologica, economica, istituzionale) viene rivolta contro la donna "in quanto donna", perché non rispetta il ruolo sociale impostole, e dunque, per combatterla è necessaria una vera e propria "rivoluzione relazionale" che riconosca la donna come soggetto e che veda gli Stati impegnati per il concreto riconoscimento e rispetto dei diritti umani di donne e lesbiche, in particolare quello ad una vita libera da qualsiasi forma di violenza. Nel suo libro Barbara Spinelli (FEMMINICIDIO. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, ed Franco Angeli, pg 208, euro 18,00) ricostruisce la storia di questo termine e la propone alle lettrici italiane per andare oltre la cruda realtà di Juarez e mostrare come il femminicidio non rappresenta più solo una specificità centroamericana, ma ha assunto una valenza generale, uscendo dall'ambito importante, ma ristretto, della descrizione di un fenomeno locale per costruirsi come concetto politico, sociologico, criminologico, giuridico, di rilevanza interna e internazionale, che anche nel nostro Paese ci è utile per decostruire gli schemi patriarcali presenti in ogni ambito della vita, che ancora oggi impediscono la nostra piena autodeterminazione.

sabato 24 maggio 2008

FEMMINICIDIO


Barbara Spinelli


FEMMINICIDIO.
Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale
FrancoAngeli


Perché un libro sul femminicidio? Per raccontare le origini e la storia di questo recentissimo neologismo, ormai sempre più diffuso anche nel nostro paese con riferimento alla strage delle donne di Ciudad Juarez, in Messico.
L’autrice documenta la nascita del termine femminicidio, antecedente a tali fatti, e spiega come esso sia stato adottato dalle donne centroamericane per veder riconosciuti e rispettati i propri diritti umani, in particolare quello ad
una vita libera da qualsiasi forma di violenza. Femminicidio è la violenza fisica, psicologica, economica, istituzionale, rivolta contro la donna “in quanto donna”, perché non rispetta il ruolo sociale impostole. L’autrice illustra, inoltre, le tesi elaborate in Centroamerica sulle cause del femminicidio ed espone i meccanismi di indagine e di denuncia, i dati risultanti dalle ricerche locali, le politiche sviluppate sulla loro base, la conseguente richiesta
di riconoscimento giuridico del femminicidio come specifico reato e come crimine contro l’umanità.
Nel volume si mette in luce l’alleanza tra donne e Ong a tutela dei diritti umani per inchiodare lo stato messicano alle sue responsabilità per i massacri di donne a Ciudad Juarez. Ora, grazie alla copertura mediatica del caso messicano, il femminicidio non rappresenta più solo una specificità centroamericana, ma ha assunto una valenza generale, uscendo dall’ambito importante, ma ristretto, della descrizione di un fenomeno locale per costruirsi come concetto giuridico, di rilevanza interna e internazionale. Il percorso di riconoscimento del femminicidio come crimine contro l’umanità, ora preso in considerazione anche a livello europeo, ha una valenza universale: consente di individuare il filo rosso che segna, a livello globale, la matrice comune di ogni forma di discriminazione contro le donne, ovvero la mancata considerazione della dignità delle stesse come persone. Non rispettare i diritti delle
donne lede l’umanità tutta: tale affermazione pone le basi per la costruzione di relazioni sociali diverse, incentrate sulla Persona in quanto tale e sul rispetto reciproco a prescindere da ogni forma di diversità, sia essa sessuale, etnica, giuridica o ideologica.



Barbara Spinelli, praticante avvocato, collabora con i Giuristi Democratici a livello nazionale ed internazionale e con la Rete Femminista. Le sue ricerche riguardano soprattutto le politiche di contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere e il femminicidio nel mondo. Oltre a numerosi articoli per quotidiani e testate specialistiche, sul tema ha redatto per i Giuristi Democratici il dossier “Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio. Spunti di riflessione per affrontare a livello globale il problema della violenza sulle donne con una prospettiva di genere”.