FEMMINICIDIO

lunedì 6 febbraio 2012

La Cassazione sullo stupro di gruppo: ecco per cosa vale la pena di indignarsi.

Sono un’avvocata e sono una femminista. E sono indignata.
No, non per la famigerata sentenza della Cassazione, ma per come è stata raccontata dai media e commentata da esperti, politici e per le reazioni del movimento femminista stesso.

La disinformazione regna sovrana, circa l’effettivo significato ed il contenuto della sentenza.
Il populismo è il modo più semplice per raccogliere consensi cavalcando la disinformazione.

Il perché della mia voce fuori dal coro, ho cercato brevemente di spiegarlo nella puntata di Fahrenheit di venerdi’. E ringrazio di cuore Loredana Lipperini per avermi dato la possibilità di farlo. Ma cercherò di essere ancora più chiara e più precisa.

Partiamo dall’inizio.

Con legge n. 94/2009 l’allora Ministero delle Pari Opportunità Carfagna modificava l’art. 275 co.3 c.p.p., introducendo l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per chi fosse indagato, tra gli altri, anche per il reato di violenza sessuale.

Si trattò della classica modifica legislativa raccogli-consensi: come già commentato qui, era infatti solo un “palliativo” capace di “sedare l’opinione pubblica” a fronte dell’incapacità da parte delle Istituzioni di garantire adeguata protezione alle vittime donne e minori che scelgono di denunciare situazioni di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e prostituzione minorile.

Ma ai giuristi era evidente da subito che quella disposizione era macroscopicamente incostituzionale.
Perché?
Perché –come già commentato qui nel lontano 2010- nel nostro ordinamento, l’applicazione delle misure cautelari è subordinata a specifiche condizioni di applicabilità (273 c.p.p.: gravi indizi di colpevolezza) ed a esigenze cautelari (274 c.p.p.: o esigenze probatorie o pericolo di fuga o pericolosità sociale). La custodia cautelare (cioè il carcere obbligatorio) può essere disposta solo come extrema ratio, quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata (275 co.3 c.p.p.).

L’unico caso in cui il nostro ordinamento prevede per legge “il carcere obbligatorio” come misura cautelare (e quindi il legislatore presume che chiunque viene accusato di questi reati è certamente talmente pericoloso e a rischio di fuga e capace di inquinare le prove che l’unica misura cautelare adeguata è il carcere) è per i reati di criminalità organizzata.

Per tutti gli altri casi (anche nel caso del più efferato omicidio volontario), spetta al giudice valutare se nel caso concreto se sussistono i requisiti richiesti dalla legge per applicare la misura cautelare all’indagato e stabilire quale misura cautelare è la più adeguata al caso concreto.

E’ proprio sulla base di questa logica di funzionamento del nostro sistema procedurale penale (ricordiamo gli art. 13, 24, 27, 28 e 111 Cost.) che la Corte Costituzionale, nel 2010, con la sentenza n. 265/2010 aveva, come era ovvio che fosse, dichiarato l’incostituzionalità della modifica normativa introdotta dalla Carfagna nella parte in cui introduceva il “carcere obbligatorio” per legge per tutti gli indagati per violenza sessuale.

Ma in realtà la sentenza non era così ovvia né per l’opinione pubblica, né per i politici pronti a cavalcarla. E infatti si sollevò un polverone analogo a quello sollevato oggi dalla sentenza di Cassazione.

Ancora una volta, a mio avviso un polverone:

a) molto preoccupante, dal punto di vista dello stato della democrazia nel nostro Paese

b) del tutto ingiustificato dal punto di vista del contenuto della sentenza e degli obbiettivi del movimento femminista

Mi spiego meglio.

a) E’ preoccupante se neppure chi siede in Parlamento ha percepito la gravità della modifica normativa che era stata approvata e il significato della sentenza della Cassazione. Perché? NON E’ UN CAVILLO LEGALE. E’ una questione di DEMOCRAZIA. Cosa ne pensate infatti se domani il legislatore si svegliasse, e scegliesse di introdurre per legge, a parte che per i reati di criminalità organizzata, il “carcere obbligatorio” per gli indagati, oltre che per stupro, anche per un qualsiasi altro reato, come la resistenza a pubblico ufficiale, o i reati di opinione? Se la modifica introdotta dalla Carfagna fosse stata giudicata legittima dalla Corte Costituzionale si sarebbe aperta una breccia nel sistema, che avrebbe consentito al legislatore di turno di utilizzare lo spauracchio della custodia cautelare in carcere prevista obbligatoriamente per legge per criminalizzare “il nemico” di turno. Pensate in una situazione di crisi che utile strumento di controllo politico delle manifestazioni di dissenso sarebbe stato introdurre la custodia cautelare in carcere obbligatoria per tutti i classici reati per cui solitamente vengono fermati i dimostranti…Ma per fortuna la Consulta c’è, anche se in questo Paese nessuno in questo caso pare essersi accorto della sua utilità. Tuttavia, se né la società civile, né il legislatore sono in grado di cogliere che una modifica normativa raccogli consensi è in grado di aprire una pericolosa breccia nel sistema, significa che siamo pronti per il fascismo, che potrebbe tornare in forme nuove trovandoci totalmente disarmati e incapaci di riconoscerlo (e quindi di combatterlo).

b) Che cosa diceva la sentenza della Corte Costituzionale nel 2010? Che non può essere il legislatore a prevedere “il carcere obbligatorio” per gli indagati per violenza sessuale, ma deve essere il giudice a valutare se nel caso concreto il carcere è l’unica misura adeguata. Che cosa dice oggi la Cassazione? Che il principio affermato dalla Corte Costituzionale nel 2010 si applica non solo agli indagati per violenza sessuale, ma anche agli indagati per violenza sessuale di gruppo.

Dov’è il problema? Il problema non sta nel contenuto della sentenza, ma nella macroscopica e colpevole ignoranza di chi la commenta.

· In primo luogo, perché non è affatto vero che con questa sentenza la Cassazione ha equiparato la violenza sessuale allo stupro di gruppo, ma ha semplicemente stabilito che il principio affermato dalla Corte Costituzionale (che l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere non può essere decisa dal legislatore ma va valutata caso per caso) per la violenza sessuale può essere applicato anche ai casi di violenza sessuale di gruppo

· In secondo luogo, perché sia prima della l. 94/2009, sia oggi, il giudice può, poteva e potrà mandare in carcere gli indagati per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, se ritiene esistenti le condizioni di applicabilità della misura e le esigenze cautelari.

Dobbiamo chiederci se lo fa, e se non lo fa perchè non lo fa.
Ecco allora dove sta il vero NOCCIOLO DEL PROBLEMA.

1) IL PROBLEMA VERO E’ NEL RENDERE I MAGISTRATI CAPACI DI RICONOSCERE IL DISVALORE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DUNQUE IN GRADO DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE CAUTELARI ADEGUATE A PROTEGGERE LE DONNE DALLA RIVITTIMIZZAZIONE (INCLUSA LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE DEGLI STUPRATORI).

Il problema non è quindi avere una legge che obblighi i magistrati a mandare in carcere tutti gli indagati per violenza sessuale, ma è avere dei giudici in grado di cogliere il disvalore di questi reati e capaci quindi di applicare anche in queste ipotesi la misura della custodia cautelare in carcere.

Ce lo dobbiamo mettere in testa: salvo voler minare il nostro sistema democratico alle sue fondamenta, non possiamo prevedere per legge il carcere obbligatorio (come misura cautelare) per gli stupratori (o meglio per gli indagati per violenza sessuale). Non dobbiamo neanche desiderarlo.

E’ facile essere giustizialisti e populisti e volere tutto e subito per legge, ma questo certo non aiuta a cambiare quella mentalità patriarcale che costituisce la ragione della violenza sessista e dell’impunità di chi la commette.

Nel 2010 qui commentavamo così la sentenza della Corte Costituzionale:

“Si deve prendere atto che in Italia c’è un diffuso clima culturale sessista che permea non solo chi commette questi reati, ma qualche volta anche chi è chiamato a decidere sugli stessi.

Molto spesso ad esempio nei reati di violenza sessuale la valutazione della gravità della condotta è sempre più ravvisata quando l’azione è commessa da un estraneo e su strada; al contrario, per le violenze che avvengono all’interno delle relazioni di lavoro, familiari, amicali, molto spesso viene riconosciuto un minore disvalore sociale, che a volte si traduce addirittura nella applicazione di una pena nei limiti della sospensione condizionale. Quale tutela per queste donne? Ovvero, quale tutela per la maggior parte – statisticamente parlando – delle vittime di violenza sessuale?

Detto questo, non si può pensare che il problema si risolva prevedendo la carcerazione come obbligatoria: il problema è culturale, e si risolve da un lato decostruendo gli stereotipi patriarcali sul ruolo della donna all’interno della società, e dall’altro con una adeguata formazione.

E' tempo, anche in Italia come nel resto dell’Europa, di iniziare ad approcciare al gravissimo fenomeno criminale della violenza maschile sulle donne non soltanto attraverso l’utilizzo dello strumento penale, ma anche migliorando ed implementando l’utilizzo della l. 154/2001 e dunque degli ordini di allontanamento, fornendo ascolto e supporto effettivo, anche e soprattutto in termini psicologici ed economici, alle donne che denunciano di essere vittime di tali crimini durante la fase delle indagini e del procedimento penale.

E’ necessaria una formazione adeguata per valutare la situazione di rischio specifico che la donna corre nel momento in cui sceglie di denunciare la violenza che subisce.

Anziché imporre ai magistrati la carcerazione obbligatoria dell’indagato è decisamente più opportuno provvedere alla formazione specifica delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga garantita la protezione delle vittime di tali reati, con un uso adeguato di tutte le misure cautelari previste dal nostro ordinamento.

Questo richiede molte più risorse ovviamente, forse è per questo che nessuno ha il coraggio di parlarne.

Ma è questo quello che le donne che denunciano si aspettano: non vendetta, ma protezione, e il ritorno a una vita libera dalla violenza. Questo è diritto fondamentale che lo Stato ha l’obbligo di garantire sì, ma con gli strumenti adeguati.

L’incolumità psico-fisica della vittima non trova la sua massima tutela nella privazione obbligatoria per legge della libertà dell’indagato, ma in una rete di protezione che è obbligo del Governo prevedere, garantire e attuare”.

Il vero obbiettivo dunque è quello di proteggere le vittime di violenza sessuale (più in generale: di violenza di genere) dalla rivittimizzazione, ma senza leggi speciali, senza rivendicare con forza l’utilizzo di un “diritto speciale del nemico” (è un orrore che sia anche il movimento femminista a chiedere questo!).

iniziamo a chiedere quello che è giusto chiedere per il raggiungimento dei nostri obbiettivi.

Iniziamo a chiedere alle Istituzioni di far fronte alla loro responsabilità di proteggere in maniera adeguata le donne vittime di violenza di genere (e dunque anche le vittime di stupro).

Al posto di gridare allo scandalo per sentenze che in sé nulla hanno di scandaloso, io porrei le seguenti domande alla Ministra della Giustizia.

1) Esistono statistiche circa le misure cautelari applicate nei confronti di indagati per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (ma aggiungerei anche in caso di maltrattamenti)? In quanti casi è stata applicata la custodia cautelare in carcere?

2) Nei casi in cui non è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, come è stata assicurata la protezione della persona offesa dal rischio di rivittimizzazione? In quanti casi la vittima ha presentato ulteriori denunce per stalking, molestie, o altri reati nei confronti del soggetto indagato lasciato a piede libero? Quali misure sono state adottate in questi casi? In quanti casi la donna è stata uccisa dal soggetto già denunciato e sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere?

E’ evidente che questi dati non esistono..
Ma se esistessero, andrebbero analizzati, pubblicizzati e di quei dati dovrebbe essere fatto tesoro.
Di certo confermerebbero che la scarsa applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati per violenza sessuale (salvo che si tratti di stranieri, per i quali il pericolo di fuga molto spesso giustifica più facilmente la misura) –ma più in generale per reati che rientrano nella violenza di genere- trova spiegazione nella difficoltà da parte dei magistrati di ri-conoscere il disvalore sociale di queste condotte e di valutarle adeguatamente ai sensi degli art. 274 lett. c) e 275 c.p.p.

Un giudice in grado di riconoscere il disvalore della violenza sessuale, di valutare la pericolosità dell’aggressore sessuale (ma lo stesso discorso vale per i maltrattatori) utilizzando anche i sistemi di valutazione del rischio esistenti, è un giudice in grado di disporre immediatamente l’arresto dell’indagato per stupro e di motivare adeguatamente l’ordinanza con cui dispone la custodia cautelare in carcere.

E’ su questo che si deve lavorare.

Per questo occorre una formazione specifica e sistematica della magistratura su come riconoscere la violenza di genere, e attraverso quali metodi valutare la pericolosità sociale di questa categoria di aggressori e le specifiche esigenze di protezione della persona offesa.

Il Comitato ONU per l’applicazione della CEDAW, nella raccomandazione n. 26/2011 al Governo italiano si è definito preoccupato “per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica” e ritiene che l’elevato numero di femminicidi possa “indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-membro nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner”.

Anche la Relatrice speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne, in gennaio in visita ufficiale in Italia, ha osservato che:

"la violenza domestica risulta essere la forma di violenza più pervasiva che continua a colpire le donne in tutto il paese. Il continuum della violenza tra le mura domestiche si riflette nel numero crescente delle vittime di femminicidio: dalle statistiche fornite risulta che, nel 2006, 101 donne sono state uccise dal partner, dal marito o dall'ex partner, e il dato per il 2010 è aumentato a 127. Gran parte delle manifestazioni della violenza non viene denunciata in un contesto caratterizzato da una società patriarcale e incentrato sulla famiglia; la violenza domestica, inoltre, non sempre viene percepita come reato; emerge poi il tema della dipendenza economica, come pure la percezione che la risposta dello Stato a tali denunce possa non risultare appropriata o utile. Per di più, un quadro giuridico frammentario e l'inadeguatezza delle indagini, delle sanzioni e del risarcimento alle donne vittima di violenza sono fattori che contribuiscono al muro di silenzio e di invisibilità che circonda questo tema".


Per questo motivo, il Comitato CEDAW ha raccomandato alle Istituzioni italiane di attuare entro due anni, tra le altre, le seguenti misure per il contrasto alla violenza di genere:

- racc. 27b/2011: assicurare che le donne vittime di violenza abbiano immediata protezione, compreso l’allontanamento dell’aggressore dall’abitazione, la garanzia che possano stare in rifugi sicuri e ben finanziati su tutto il territorio nazionale; che possano avere accesso al gratuito patrocinio, alla assistenza psico-sociale e ad un’adeguata riparazione, incluso il risarcimento;

- racc. 27c/2011: assicurare che i pubblici ufficiali, specialmente i funzionari delle Forze dell’ordine ed i professionisti del settore giudiziario, medico, sociale e scolastico sistematico ricevano una sensibilizzazione sistematica e completa su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle bambine;

- racc. 27d/2011: migliorare il sistema per un’appropriata raccolta dei dati relativi ad ogni forma di violenza nei confronti delle donne, compresi dati relativi alla violenza domestica, alle misure di protezione, alle azioni penali ed alle sentenze di condanna.

A mio avviso quindi la società civile dovrebbe rimodulare le proprie istanze, chiedendo un impegno concreto e strutturale di tutte le Istituzioni per la protezione delle donne vittime di ogni forma di violenza maschile.


2) PROBLEMA NON MENO GRAVE E’ LA DISINFORMAZIONE, CHE ALIMENTA DERIVE POPULISTE E STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE.

Sicuramente un’adeguata informazione sui contenuti e sul significato della sentenza della Corte Costituzionale del 2010 e della Cassazione del 2012 avrebbero impedito lo stravolgimento del significato e di conseguenza la deriva populista e giustizialista dei commenti di politici e opinione pubblica.

Anche su questo punto, torna prepotente il tema della decostruzione degli stereotipi patriarcali e della formazione di genere degli operatori del diritto, dei servizi, della sanità....ma anche dei giornalisti! Colpevoli, in questo caso, di una sorta di femminicidio simbolico, perchè sicuramente hanno causato attraverso una falsa notizia (equiparazione dello stupro allo stupro di gruppo / niente carcere per gli stupratori) una ulteriore sfiducia di molte donne (e uomini) nella giustizia italiana e dunque nell'efficacia della denuncia penale di questi reati.

Ma forse il problema di fondo è a monte, in noi che riceviamo questa notizia, e dell'uso che ne facciamo.
Tutti/e sono bravi/e (e si divertono) a gridare al lupo al lupo per farlo scappare, ma nessuno/a è davvero interessato a costruire la trappola giusta per acchiapparlo?

Donne, femministe, ma voi siete interessate? O vogliamo ancora limitarci all’indignazione (e a questo punto almeno facciamo che sia per qualcosa di fondato…)?

Vero è che l’indignazione comunque è un “segnale”, come bene dice Giovanna Cosenza qui, e Lorella Zanardo qui, ma forse è arrivato anche il tempo di passare oltre, ed organizzarci per la rivendicazione di azioni strutturali ormai improrogabili.

Siamo pronte???



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