FEMMINICIDIO

lunedì 5 luglio 2010

Donne migranti: i diritti da conquistare due volte

Bolzano, 25 marzo 2010


Intervento di Barbara Spinelli (Giuristi Democratici) alla Conferenza "Violenze sulle donne straniere e differenze culturali"

Che cosa fa chi si scopre inesistente? A volte scappa, voglio dire fisicamente, e se ciò non è possibile cerca di reagire, accetta le regole del gioco, cerca di mimetizzarsi con i carcerieri. Oppure si rifugia nel proprio mondo interiore e, come Claire nell’Americano, trasforma quell’angolino in un santuario: in sostanza entra in clandestinità.”
                                                                                        (A. Nafisi, Leggere Lolita a Teheran)



1. Il ruolo delle ONG e degli Enti locali alla luce delle obbligazioni internazionali e comunitarie di eliminazione di ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne affinchè effettivamente godano dei loro diritti fondamentali.

Una donna che subisce violenza tra le mura domestiche spesso, col tempo, si scopre inesistente, annullata nella propria volontà. Proprio come così bene descrive Azar Nafisi nell’opera citata è la scoperta del proprio non essere più corrispondenti alla propria idea di sé che genera nella donna che subisce violenza la reazione: fuga o mimesi, per la sopravvivenza. La donna che subisce maltrattamenti, violenza da parte del partner, atti persecutori, entra in clandestinità perché sa che è proprio l’espressione di sé, dei propri desideri, a scatenare l’aggressione. La donna straniera che subisce violenza due volte si scopre inesistente, clandestina in casa e fuori, in quanto donna e in quanto straniera. Alla donna, “in quanto donna”, si chiede conformità. Obbedienza. Disponibilità. Rispetto del ruolo che secoli di patriarcato hanno assegnato al suo sesso: madre, moglie, oggetto sessuale, oggetto di culto. Nel momento in cui la donna antepone i propri desideri, le proprie scelte, al comportamento che ci si aspetterebbe da lei in funzione del ruolo che ricopre, la punizione è la discriminazione, la violenza. Il cammino per l’affermazione della soggettività femminile è lungo, e costellato di ostacoli. Per secoli le donne sono state, anche da parte delle Istituzioni, “oggetto di diritto”, subordinate alla disciplina imposta culturalmente e normativamente dalle società patriarcali. Porre in essere azioni di contrasto alla violenza di genere, oggi, implica trovare soluzioni per fare uscire le donne dalla clandestinità della violenza, fornire loro gli strumenti per autodeterminarsi e affermare la propria identità, i propri sogni, i propri desideri, in quanto donne, dentro e fuori dal nucleo familiare. Non più un’azione delle Istituzioni sulla donna, resa “oggetto di diritto”, ma un’azione delle Istituzione per la donna, affinché divenga “soggetto di diritto”. Questo significa, in concreto, agire per il riconoscimento dei diritti umani nei confronti delle donne. Questo è possibile realizzare attraverso una azione di rete interistituzionale di contrasto alla violenza di genere, in quanto ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti della donna per la sua appartenenza di genere, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della Persona (art. 1 CEDAW). Le donne sono state, anche da parte delle Istituzioni, “oggetto di diritto”, subordinate alla disciplina imposta culturalmente e normativamente dalle società patriarcali. Grazie alla statuizione che i diritti della donna sono diritti umani, inclusa prima nella Dichiarazione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e poi statuita nella CEDAW, il genere femminile può ambire a diventare “soggetto di diritto”. Sono proprio gli Stati membri coloro che si devono fare carico della promozione di questa soggettività politica delle donne, mediante l’ eliminazione di ogni ostacolo alla realizzazione dell’autoderminazione delle donne nelle comunità di riferimento. Quando si parla di promozione dell’effettivo godimento dei diritti delle donne come obbligazione internazionale, comunitaria, costituzionale (art. 2 e 3 Cost.) degli Stati – in special modo di quelli che hanno ratificato la CEDAW, si dimentica spesso che, in ragione dell’art. 117 della Costituzione, questa obbligazione ricade, per le materie di competenza, anche sugli Enti Locali. Dunque, nelle politiche di pari opportunità locali, così come nell’azione coordinata di enti locali e ONG, è importante tenere a mente le linee guida e le raccomandazioni internazionali e comunitarie concernenti il tema sul quale si va ad agire. From local to global, e viceversa. In questa sede, per quanto concerne le donne migranti, mi limito a ricordare nello specifico i principi contenuti nelle Convenzioni ONU CEDAW (C. per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne) e CERD (C. per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale), nonché le specifiche Raccomandazioni rivolte dal Comitato CEDAW (2005) e dal Comitato CERD (2008) al Governo Italiano concernenti le donne migranti, e, tra le altre, la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla immigrazione femminile 437/2006.



2. Ri-conoscere la violenza e le discriminazioni di genere nei confronti delle donne migranti.

Il problema della violenza maschile sulle donne, come rimarcato dalle osservazioni del Comitato CEDAW, è di carattere culturale: per prevenire il femminicidio è necessario in primo luogo sradicare la mentalità patriarcale che vuole la donna ancora legata ai ruoli tradizionali, sia nel quotidiano privato che nell’immaginario collettivo come di un corpo “a disposizione”: del marito, svestita ed asservita, e della comunità, coperta per pudore o prostituita; utero necessario alla continuità della specie e delle formazioni sociali.Questo immaginario attraversa tutte le culture e impedisce l’effettiva protezione delle donne dalla violenza perché sovente è condiviso da quegli stessi operatori che dovrebbero applicare le leggi antidiscriminatorie approvate dagli Stati in ottemperanza ai principi della CEDAW. Per questo, per poter ri-conoscere la violenza e le discriminazioni di genere, è indispensabile in via preliminare decostruire, a partire da sé, gli stereotipi e i pre-giudizi concernenti il ruolo della donna nella società e nel privato. Specialmodo, per quanto concerne le donne migranti, spogliarsi degli stereotipi concernenti il ruolo della donna sia nella società di origine e in quella ospitanti. Per fare ciò è necessario che l’operatore abbia ricevuto una buona formazione su quali sono le forme della violenza “sociale” e “domestica”, e quali le dinamiche sociali, relazionali, economiche, psicologiche, sulla quale si innesta e che la rendono più feroce nei confronti della donna nei confronti della quale è operata. Ogni singolo caso presenta peculiarità specifiche, per cui in questa sede, per motivi temporali, ci limiteremo ad analizzare alcuni casi concreti a partire dalle domande che eventualmente verranno poste. Una volta adeguatamente formato ed affiancato nel suo percorso, l’operatore è pronto per la fase dell’ascolto. Il primo incontro con la donna è il momento principale, fondamentale, per valutare la situazione di rischio per la donna, e rappresenta spesso forse l’unico momento per rappresentare alla donna che chiede supporto le possibilità che le si profilano davanti per uscire dalla situazione di violenza, e quali sono le probabili conseguenze alle quali va incontro evitando di seguire determinate strategie, quale è il grado di rischio per lei derivante dalla condotta discriminatoria o violenta esposta. Una valutazione superficiale, o una mera presa in carico assistenzialista nei confronti della donna in questa fase, può significare la perdita di chances per la stessa di avviare un percorso di consapevolezza ed empowerment, con il rischio che la stessa si rifugi nella situazione di discriminazione / violenza, accettandola e, come suggerisce la Nafisi, facendone un santuario di clandestinità nel quale sarà difficile raggiungerla nuovamente e motivarla diversamente. La violenza sulle donne migranti è duplice, doppia è pure la difficoltà di trovare soluzioni accettabili per la donna che la denuncia all’operatore sociale. Il processo migratorio femminile, che ad oggi costituisce più del 50% dei flussi migratori diretti verso l’Italia e l’Unione Europea, non rappresenta un fenomeno omogeneo: vi sono donne che subiscono l’immigrazione del nucleo familiare, ed altre che la agiscono in prima persona ricollocando il proprio ruolo economico e familiare in uno spazio transnazionale. Ciò pone in una diversa situazione – anche per quanto concerne la valutazione dei rischi di discriminazione e violenza - donne che comunque, collocandosi in una società nuova, sono costrette a confrontarsi con altre regole, altri costumi, ed un diverso ruolo che si chiede loro di ricoprire nel nuovo contesto di inserimento. Per quanto riguarda le migranti di prima generazione, da un lato, la donna è legata nelle sue relazioni alla comunità di appartenenza, che in alcuni casi la vorrebbe in una posizione subordinata, anche per esplicita previsione di legge del Paese di appartenenza, dall’altro, in quanto straniera, è stigmatizzata nella società di accoglienza che, non riconoscendo la specificità di genere nella migrazione, ne rende incerto lo status giuridico e, di conseguenza, la possibilità di essere soggetto autodeterminato. Ciò comporta una enfatizzazione del ruolo della donna migrante come soggetto debole all’interno della famiglia, interdipendente dal destino collettivo del nucleo, e dunque ricattabile nella relazione coniugale, e/o, in ogni caso, maggiormente soggetta a discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro, nella determinazione del salario, nonché perennemente esposta al rischio di povertà ed esclusione sociale, specialmodo in caso di distacco dal nucleo familiare. Diverso il discorso per le adolescenti di seconda generazione, che spesso sono investite, anche a livello simbolico, della responsabilità di incarnare e riprodurre l’identità collettiva e le tradizioni del contesto di origine del nucleo familiare, pertanto sono sottoposte a forti aspettative e pressioni da parte della famiglia in diversi ambiti di vita (Mara Tognetti Bordogna, 2008), e ciò ovviamente le espone ad un rischio maggiore di vittimizzazione. Diverso ancora il discorso per le richiedenti asilo e le vittime di tratta, per le quali sarebbe necessario un discorso a parte, per il quale sarebbe insufficiente il tempo a disposizione. In ogni caso, questi sono fattori fondamentali da tenere largamente in considerazione nella valutazione delle strategie di empowerment da sviluppare con azioni mirate allo specifico contesto migratorio sul quale si vuole agire.


3. Sviluppare a livello locale strategie di azione di prevenzione e contrasto alla discriminazione e violenza nei confronti delle donne migranti.

Rendere effettivo il godimento dei diritti fondamentali per le donne migranti è possibile creando le condizioni e le procedure che consentano alle donne migranti: a) di sapere poter superare gli ostacoli che si frappongono alla loro completa autodeterminazione (= informazione); b) di scegliere di poter uscire dalla clandestinità della segregazione linguistica, professionale, sociale e della violenza domestica (=accesso effettivo a percorsi di empowerment). In linea generale, le donne straniere si trovano a dover affrontare gravi problemi connessi a:- inserimento lavorativo - inserimento sociale - soggezione allo status maritale - soggezione a reti criminali - stereotipi negativi Porre in essere azioni di empowerment significa individuare strategie specifiche che consentano di superare gli ostacoli linguistici, economici, giuridici, culturali che si frappongono alla possibilità per le donne di autodeterminarsi (giuridicamente e economicamente) a fronte di situazione di grave discriminazione o violenza. Le strategie di base (politiche proattive) prevedono corsi di apprendimento della lingua ma, in maniera particolare, la presenza di operatrici agli sportelli di accoglienza che parlino la lingua dei gruppi migratori presenti sul territorio e, possibilmente, non appartengano a quella comunità. Ciò consentirebbe alle donne un senso di maggiore sicurezza e libertà di esporre la propria situazione. A ciò si aggiungono campagne di informazione nelle lingue veicolari e nelle lingue delle comunità migranti maggiormente presenti sul territorio rivolte alle donne migranti al fine di informarle sulle strutture consultive presenti sul territorio, sui requisiti richiesti per un regolare soggiorno in Italia, sui diritti riproduttivi, sui diritti sul luogo di lavoro, e al fine di prevenire ed evitare matrimoni precoci, matrimoni concordati, rimpatri forzati, o altre forme di costrizione fisica o psicologica. Le campagne devono utilizzare un linguaggio semplice,e divulgativo, oltre che multilinguistico. Per quanto riguarda nello specifico le donne potenziali vittime di violenza domestica, è importante che si individuino luoghi frequentati nel quotidiano dalle stesse (scuole dell’obbligo, supermercati, ospedali, bacheche pubbliche) nei quali possano essere fornite informazioni, perennemente esposte, sui luoghi dove viene fornito un adeguato sostegno medico, giuridico e sociale, sulla possibilità di avere un supporto pubblico in caso di emergenza senza il rischio di perdere i propri figli ed anche abbandonando la propria casa, o senza il rischio di essere denunciate se irregolari. Importante è poi che gli operatori che vengano a contatto con situazioni di violenza domestica o di sfruttamento (sul lavoro, sessuale) seguano alcune fondamentali cautele per evitare un innalzamento del rischio nei confronti della donna che si rivolge al servizio: 1) evitare il contatto diretto con gli autori della violenza per assumere ulteriori informazioni o tentare strategie di mediazione ( è stato evidenziato infatti da numerosi studi e osservazioni sul campo come “mediare non paga”: ovvero espone la donna al rischio di rivittimizzazione -isolamento, rimpatrio, incremento di violenza- ); 2) coinvolgere gli specialisti di riferimento ed evitare in ogni caso di consigliare alla donna la denuncia se prima non abbia già provveduto alla sua messa in sicurezza, all’acquisizione delle fonti di prova necessarie a sostenere l’accusa in giudizio, e non abbia accuratamente valutato le conseguenze che ciò comporterebbe anche in termini di regolare permanenza della donna sul territorio. Questi solo alcuni spunti per il dibattito, prima di lasciare spazio alle domande vorrei concludere, forse in maniera abbastanza scontata, ma con un concetto che ritengo essenziale.

Conclusioni

Il primo muro da abbattere per rendere concreto il godimento dei diritti fondamentali per le persone che si trovano in condizioni più svantaggiate è la mancanza di volontà politica di porre in essere azioni organiche, che vadano a rimuovere all’origine quelle condizioni che favoriscono il permanere di donne e migranti in situazioni di discriminazione e violenza. E dunque, quando si crea una sinergia tra Governo locale e associazionismo, la sfida deve essere questa: mettere in comune fondi, risorse umane, competenze, per pensare in modo diverso la propria comunità. Dunque, una grande spendita di energie, mezzi, risorse. E uno sguardo al futuro nella predisposizione delle strategie di oggi, perché "un futuro democratico alternativo si costruisce giorno per giorno su pratiche democratiche", anche per le donne.



Donne migranti: i diritti da conquistare due volte

domenica 4 luglio 2010

Femminicidi in Italia: il Rapporto Eures - Ansa


Omicidi in aumento, al nord e in famiglia
Rapporto Eures-Ansa: è donna una vittima su quattro
03 luglio, 19:08
(ANSA)



ROMA - I 'femminicidi' hanno subito un "incremento significativo" nell'ultimo decennio: la maggioranza delle vittime restano gli uomini, ma le donne uccise sono passate dal 15,3% del totale nel periodo 1992-'94 al 23,8% del biennio 2007-2008. E' quanto si ricava dall'ultimo rapporto Eures-Ansa su "L'omicidio volontario in Italia". Secondo il rapporto resta una "forte prevalenza delle vittime di sesso maschile" (che nell'ultimo biennio in esame rappresentano il 76,2% del totale), ma l'aumento dei femminicidi é un dato di fatto "riconducibile - si legge nella ricerca - al decremento degli omicidi della criminalità organizzata (che colpisce quasi esclusivamente gli uomini) accompagnato da una progressiva maggiore incidenza dei delitti in famiglia (all'interno dei quali le principali vittime sono donne)".
Se ci si ferma all'ultimo anno disponibile, il 2008, si osserva che la vittima è una donna in un caso su 4 (il 24,1%. Ma, in percentuale, l'anno peggiore dell'ultimo decennio è stato il 2006: le donne uccise furono 181, pari al 29,4%). Ed è il Nord, "dove sono più frequenti gli omicidi in famiglia", a registrare la quota prevalente delle vittime di sesso femminile - 70, pari al 47,6% delle 147 uccise nel 2008 in Italia - a fronte del 29,9% al Sud (44 vittime) e del 22,4% al Centro (33 vittime). Al Sud la distribuzione delle vittime vede prevalere nel 2008 gli uomini sulle donne di oltre 70 punti percentuali (attestandosi i primi all'86,3% e al 13,8% le seconde), ma lo scarto di genere si riduce significativamente al Centro (66% le vittime uomini e 34% donne) e al Nord (rispettivamente 63,9% e 36,1%). Disaggregando i dati a livello regionale, gli uomini registrano un numero di vittime superiore a quello delle donne in quasi tutte le regioni italiane: fanno eccezione soltanto l'Umbria e il Molise, in cui prevalgono nel 2008 le vittime di sesso femminile (5 a fronte di 2 vittime tra gli uomini in Umbria e 2 contro nessuna vittima tra gli uomini in Molise). La regione che detiene il triste record dei femminicidi è la Lombardia (26, pari al 17,7% del totale), seguita dalla Toscana (15, pari al 10,2%), dalla Puglia (14, pari al 9,5%) e dall'Emilia Romagna (12 femminicidi, pari all'8,2%). In termini relativi sono però la Liguria, il Molise e l'Umbria a registrare il rischio più alto, rispettivamente con un indice di 1,3, 1,2 e 1,1 omicidi ogni 100 mila donne (la media nazionale è di 0,5 omicidi ogni 100 mila donne).
Riguardo all'ambito in cui si è consumato l'omicidio, il rapporto Eures-Ansa evidenzia che il 70,7% dei femminicidi è stato compiuto nel 2008 all'interno di contesti familiari (104 donne uccise, a fronte di 67 uomini), segnando tuttavia un leggero calo rispetto al 74% del 2006. Aumentano invece le donne vittime della criminalità comune (21 casi, pari al 14,3% delle vittime totali in questo ambito) e degli omicidi tra conoscenti (dal 4,4% del 2006 al 6,8%), mentre non si registra nel 2008 alcun femminicidio compiuto dalla criminalità organizzata (a fronte di tre casi del 2006 e di un caso nel 2007). Le donne più colpite sono le anziane (36 vittime, pari al 24,5% del totale), con numerosi omicidi di coppia o 'pietatis causa', ma il rischio è alto anche "nell'età feconda, in cui le donne sono uccise prevalentemente all'interno di rapporti di coppia, per ragioni passionali: il 21,8% delle vittime di sesso femminile ha infatti tra i 25 e i 34 anni (32 vittime)".

VIOLENZA DONNE:OMICIDI IN AUMENTO,AL NORD E IN FAMIGLIA
E' DONNA UNA VITTIMA SU 4. LA FOTOGRAFIA DEL FENOMENO IN ITALIA(ANSA) -
ROMA, 3 LUG - I 'femminicidi' hanno subito un ''incremento significativo'' nell'ultimo decennio: la maggioranza delle vittime restano gli uomini, ma le donne uccise sono passate dal 15,3% del totale nel periodo 1992-'94 al 23,8% del biennio 2007-2008. E' quanto si ricava dall'ultimo rapporto Eures-Ansa su ''L'omicidio volontario in Italia''. Secondo il rapporto resta una ''forte prevalenza delle vittime di sesso maschile'' (che nell'ultimo biennio in esame rappresentano il 76,2% del totale), ma l'aumento dei femminicidi e' un dato di fatto ''riconducibile - si legge nella ricerca - al decremento degli omicidi della criminalita' organizzata (che colpisce quasi esclusivamente gli uomini) accompagnato da una progressiva maggiore incidenza dei delitti in famiglia (all'interno dei quali le principali vittime sono donne)''. Se ci si ferma all'ultimo anno disponibile, il 2008, si osserva che la vittima e' una donna in un caso su 4 (il 24,1%. Ma, in percentuale, l'anno peggiore dell'ultimo decennio e' stato il 2006: le donne uccise furono 181, pari al 29,4%). Ed e' il Nord, ''dove sono piu' frequenti gli omicidi in famiglia'', a registrare la quota prevalente delle vittime di sesso femminile - 70, pari al 47,6% delle 147 uccise nel 2008 in Italia - a fronte del 29,9% al Sud (44 vittime) e del 22,4% al Centro (33 vittime). Al Sud la distribuzione delle vittime vede prevalere nel 2008 gli uomini sulle donne di oltre 70 punti percentuali (attestandosi i primi all'86,3% e al 13,8% le seconde), ma lo scarto di genere si riduce significativamente al Centro (66% le vittime uomini e 34% donne) e al Nord (rispettivamente 63,9% e 36,1%). Disaggregando i dati a livello regionale, gli uomini registrano un numero di vittime superiore a quello delle donne in quasi tutte le regioni italiane: fanno eccezione soltanto l'Umbria e il Molise, in cui prevalgono nel 2008 le vittime di sesso femminile (5 a fronte di 2 vittime tra gli uomini in Umbria e 2 contro nessuna vittima tra gli uomini in Molise). La regione che detiene il triste record dei femminicidi e' la Lombardia (26, pari al 17,7% del totale), seguita dalla Toscana (15, pari al 10,2%), dalla Puglia (14, pari al 9,5%) e dall'Emilia Romagna (12 femminicidi, pari all'8,2%). In termini relativi sono pero' la Liguria, il Molise e l'Umbria a registrare il rischio piu' alto, rispettivamente con un indice di 1,3, 1,2 e 1,1 omicidi ogni 100 mila donne (la media nazionale e' di 0,5 omicidi ogni 100 mila donne). Riguardo all'ambito in cui si e' consumato l'omicidio, il rapporto Eures-Ansa evidenzia che il 70,7% dei femminicidi e' stato compiuto nel 2008 all'interno di contesti familiari (104 donne uccise, a fronte di 67 uomini), segnando tuttavia un leggero calo rispetto al 74% del 2006. Aumentano invece le donne vittime della criminalita' comune (21 casi, pari al 14,3% delle vittime totali in questo ambito) e degli omicidi tra conoscenti (dal 4,4% del 2006 al 6,8%), mentre non si registra nel 2008 alcun femminicidio compiuto dalla criminalita' organizzata (a fronte di tre casi del 2006 e di un caso nel 2007). Le donne piu' colpite sono le anziane (36 vittime, pari al 24,5% del totale), con numerosi omicidi di coppia o 'pietatis causa', ma il rischio e' alto anche ''nell'eta' feconda, in cui le donne sono uccise prevalentemente all'interno di rapporti di coppia, per ragioni passionali: il 21,8% delle vittime di sesso femminile ha infatti tra i 25 e i 34 anni (32 vittime)''. (ANSA).

venerdì 4 giugno 2010

CLONI MASCHILISTI

!!! ATTENZIONE !!!

Il sito femminicidio . info non è in alcun modo collegato a me nè alla mia attività di ricerca.
Come molti altri siti femministi e di informazione sulla violenza maschile sulle donne, il nome del blog è stato in questi giorni "plagiato" al fine di utilizzarne la visibilità per negare i dati e le ricerche sulla portata e sulle cause della violenza maschile sulle donne.

Leggete qui per ulteriori informazioni:

http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2010/06/05/l-antifemminista-ha-fatto-quaterna-ripieghiamo-su-ovularia


Qualora si dovesse rendere necessario, valuterò l'opportunità di instaurare eventuali azioni legali, per ora mi limito alla segnalazione.

*** ANCHE IO DICO NO AL WEB SESSISMO***

martedì 1 giugno 2010

La costituzione di parte civile della Consigliera di Parità

La costituzione di parte civile della Consigliera di Parità

Avv. Roberto Lamacchia – Presidente Associazione Nazionale Giuristi Democratici

Relazione tenuta nell’ambito del Corso di diritto antidiscriminatorio ( http://www.ordineavvocatitorino.it/UserFiles/File/convegni/comm_scientifica/CONVEGNI_ORDINE/ANNO_2010/PROGRAMMA_DIRITTO_ANTIDISCRIMINATORIO__3_1.pdf ) a Torino, nella lezione del 14.05.2010, “Il codice pari opportunita’. Le molestie sessuali sul luogo di lavoro. Tutela penale e tutela civile. Analisi di casi Pratici”.

Fonte: http://www.giuristidemocratici.it/post/20100531183805/post_html


L'istituzione della figura della Consigliera di Parità, già prevista dal D.Lvo 196/00 è stato riprodotto dall'art. 15 del codice delle pari opportunità emanato con il D.Lvo 198/06, con le modifiche ora introdotte dal D.Lvo 25/1/10 n. 5.
Le precedenti relazioni vi hanno già illustrato il contenuto generale della normativa, nonché i casi pratici più frequentemente presentatisi nel corso degli anni.
A me tocca trattare esclusivamente la parte penalistica del tema e, dunque, in particolare, la possibilità di costituzione di parte civile della Consigliera di Parità nei procedimenti aperti per reati relativi a discriminazioni di genere aventi natura penale.
Le discriminazioni di genere che avvengono in ambito lavorativo, e dunque di competenza della Consigliera di parità, secondo l'art. 1 CEDAW (Convenzione per l'Eliminazione e la Discrimazione contro le donne) ratificata con la L. 132 del 14 marzo 1985 e che ha valore di fonte sovranazionale, consistono in "Ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere che abbia come conseguenza, o come scopo, dì compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di paritàtra uomo e donna".
Possono, dunque, integrare fattispecie penali discriminatorie:
- Violenza privata
- maltrattamenti sul luogo di lavoro
- molestie sessuali
- molestie o ingiurie
- violenza sessuale
- atti persecutori
- percosse
- lesioni personali
- omicidio
- procurato aborto
E, in generale, ogni condotta penalmente rilevante che sia commessa nell'ambito della relazione lavorativa, tanto da parte dei datore di lavoro quanto di un collega, e colpisca la donna per l'appartenenza specifica al suo genere femminile, andando a ledere, compromettere o limitare il godimento dei suoi diritti o l'esercizio delle sue libertà fondamentali "in quanto donna".
Va precisato che la normativa sulla Consigliera di Parità non fa riferimento alcuno alla possibilità, o meno, per la Consigliera di Parità di entrare nei procedimenti penali; infatti, gli artt. 36 e 37 dei D.Lvo 198/06, pur con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lvo 25/1/10 n. 5, fanno esclusivamente riferimento alla possibilità per la Consigliera di Parità di adire il Tribunale in funzione di Giudice dei Lavoro o il Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Si tratta, dunque, di interpretare la normativa, lacunosa sul punto specifico, alla luce dei principi generali.
Sulla questione, per quanto mi consta, non esistevano precedenti sino al momento in cui la Consigliera di Parità della Regione Piemonte ha deciso, tramite i suoi difensori, di tentare la costituzione di parte civile in un procedimento penale per molestie sessuali promosso da tre dipendenti della SAGAT nei confronti di tre dipendenti della Società stessa.
All'udienza preliminare per due dei tre imputati (il terzo era stato giudicato separatamente), dunque, la Consigliera di Parità ha depositato atto di costituzione di parte civile, evidenziando il proprio buon diritto alla costituzione in presenza di reati integranti fattispecie discriminatorie che l'attività della Consigliera è istituzionalmente tesa a contrastare, nella sua qualità di soggetto istituzionalmente preposto a controllare il rispetto delle nonne sulla discriminazione di genere ed a promuovere iniziative volte a realizzare le pari opportunità nel lavoro, ivi compresa, dunque, l'iniziativa giudiziaria, a tutela di un vero e proprio diritto soggettivo della stessa Consigliera di Parità, violato dalla commissione di quei reati aventi natura discriminatoria.
All'udienza preliminare si costituivano, dunque, sia le lavoratrici colpite d alla discriminazione, sia la loro Organizzazione Sindacale di appartenenza, sia la Consigliera Regionale di Parità.
A fronte dell'opposizione della difesa degli imputati alla costituzione di parte civile, sia dell'Organizzazione Sindacale, sia della Consigliere di Parità, il GUP, con una sintetica motivazione, aveva affermato che *gli scopi istituzionali nei rispettivi settori di competenza, da un lato le Associazioni Sindacali rispetto alla tutela della salute e della dignità personale dei lavoratori e dunque anche in proprio e dall'altra i Consiglieri di Parità regionali rispetto alla tutela ed anche alla promozione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sessuale tra uomini e donne nell'ambiente di lavoro, conferisce ad entrambi il diritto di costituirsi nei processi nei quali si ritengano violate norme poste a tutela di questi diritti, indipendentemente rivestita all'interno dell'ambiente di lavoro.".
La vicenda ebbe limitato risalto, poiché gli imputati definirono il procedimento a loro carico con il patteggiamento e, dunque, il GUP si limitò a liquidare alle parti civili costituite le spese di costituzione.
La vicenda, sotto il profilo penale, sembrava definita, ed invece uno degli imputati propose ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo ed esclusivamente in relazione all'avvenuta liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, e nei confronti della sola Consigliera di Parità.
Grazie a questa impugnazione, pertanto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere per la prima volta sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale da parte della Consigliera di Parità.
La Suprema Corte ha affrontato il problema sia della legitimatio ad causam sia quello della costituzione di parte civile della Consigliera di Parità, facendo valere un diritto iure proprio.
Sotto il primo profilo, la Cassazione ha stabilito che la legittimazione non è altro che il frutto di quanto disposto dall'art. 37 commi 1 e 2 D.Lvo 198/2006 che riconosce alla Consigliera di Parità il diritto a far valere in sede giudiziaria la pretesa volta a risarcimento del danno nei casi in cui si riscontri "l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo”'.
Dunque, si tratta di accertare se i comportamenti contestati agli imputati configurino comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, rispetto ai quali il Codice delle Pari Opportunità attribuisce titolarità alla Consigliera di Parità.
Ed i comportamenti, nel caso in esame, consistevano nella pronuncia di frasi scurrili, di contenuto sessuale, nel continuoriferimento alle doti sessuali del molestatore, in ripetuteavances nei confronti delle dipendenti, pure recisamente respinte, cui faceva seguito la mancata concessione di permessi o ferie o l'affidamento di mansioni più gravose di quelle svolte dagli altri lavoratori, dunque in uno di quei comportamenti che ho sopra elencato.
La Cassazione Sez. VI penale, con la sentenza n. 266 del 5702/2009, ha ritenuto che tali fattispecie realizzino "indubbi comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso ed in ogni caso aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrìce ... e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" così come previsto dall'alt. 26 comma 1 del Codice delle Pari Opportunità.
Non vi è, pertanto, dubbio che quei comportamenti, ritenuti integranti il reato di maltrattamenti, configurino una fattispecie nella quale la Consigliera può, ed anzi deve, intervenire.
Dalla commissione dei fatti di reato contestati agli imputati ed integranti la violazione delle norme che tutelano le lavoratrici dalle discriminazioni per ragioni di sesso, e quindi anche dalle molestie sessuali, deriva dunque una lesione dei diritti espressamente attribuiti dal legislatore alla Consigliera di Parità, nella sua qualità di titolare del diritto all'osservanza della normativa in materia.
Ma, come si diceva, la Suprema Corte è andata anche oltre, affermando, ed è la prima volta, per quanto mi risulta, che la Consigliera di Parità vanti un vero e proprio diritto soggettivo che la legittima alla costituzione di parte civile ture proprio.
Sul punto, la Corte Suprema afferma espressamente che "la Consigliera ... è legittimata a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale "danneggiato" dal reato di maltrattamenti commessi nei confronti di più lavoratori, alfine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito".
In altre parole, si tratta della trasposizione in sede penale di quell'azione civilistica che il Codice delle Pari Opportunità espressamente attribuisce alla Consigliera di Parità avanti il Tribunale del Lavoro o il TAR, in materia di pubblico impiego.
Se, cioè, la Consigliera di Parità è legittimata a ricorrere al Tribunale del Lavoro anche in materia di risarcimento danni da maltrattamenti - molestie di natura sessuale, non si vede ragione alcuna per cui la stessa non possa trasferire detta azione all'interno del procedimento penale nel frattempo insorto.
La Suprema Corte è andata persine oltre l'ipotesi residuale che avevo proposto come difensore, nel senso che avevo sostenuto che, in ogni caso, la legittimazione alla costituzione di parte civile della Consigliera di Parità fosse consentita dalla sua qualità di soggetto esponenziale di interessi diffusi, ma la Cassazione, come visto, ha accolto, addirittura, la tesi principale, tesa ad attribuire alla Consigliera di Parità la posizione dì danneggiato in proprio.
La Suprema Corte, poi, affronta anche il tema del risarcimento del danno non patrimoniale, alla luce delle note decisioni delle Sezioni Unite dell'I I/11/2008, per giungere ad affermare che alla Consigliera di Parità spetta il diritto ad "ottenere il danno non patrimoniale iure proprio nell'ambito del processo penale per la realizzazione di diritti ed interessi che la legge espressamente le riconosce e tutela".
Dunque, non possono sorgere problemi nemmeno in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale della Consigliera di Parità, dal momento che la Suprema Corte ha ribadito che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, il danno non patrimoniale è risarcibile, tra le varie possibili ipotesi, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, e nel caso di specie, non solo i fatti apparivano configurabili come reato, ma il relativo procedimento si è concluso con una sentenza di applicazione della pena.
A ciò si può ulteriormente aggiungere, per completezza di trattazione, che i diritti delle donne sono stati considerati, sin dal 1995, dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne delle Nazioni Unite, diritti umani e la violenza sulle donne intesa come abuso, sopraffazione, limitazione delle libertà personali, disparità di trattamento e sottrazione di opportunità, violazione di diritti, rappresenta una violazione dei diritti fondamentale della persona, con ripercussioni non solo personali, ma anche sociali e pubbliche.
Per completare la disamina della fattispecie specifica di cui ho trattato, posso aggiungere che successivamente, ed esattamente pochi giorni fa, si è definitivamente concluso anche il processo civile intentato dalle lavoratrici avanti il Giudice del Lavoro e nel quale la Consigliera di Parità è intervenuta, sia ad adiuvandum della posizione delle lavoratrici molestate, sia in proprio, azionando quel diritto, questa volta in sede civile, riconosciutole dalla Corte di Cassazione.
Ed in effetti, si è pervenuti ad una conciliazione della vertenza con il riconoscimento di una somma di denaro oltre che alle attrici, anche alla Consigliera di Parità, quale risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito e ciò costituisce la riprova piena dell'effettività del danno subito ture proprio dalla Consigliere di Parità.
Si è trattato, come detto, di una pronuncia della Cassazione estremamente importante perché innovativa sulle possibilità che la legge attribuisce alla Consiglerà di Parità, estendendole anche al campo penale.
La pronuncia si pone nel solco di una serie di decisioni che avevano riguardato, soprattutto nell'ultimo decennio, la possibilità di ingresso nel processo penale di associazioni, enti o organizzazioni sindacali, fino ad allora escluse in base ad un principio esclusivamente individualistico del danno, rispetto alle quali si è andato formando un indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, che riconosce alle stesse, ed in particolare alle Organizzazioni Sindacali, il diritto a costituirsi parti civile non solo quali portatori di interessi collettivi, ma anche in proprio, a tutela dei diritti e dei principi in base ai quali le Organizzazioni Sindacali erano nate e che sono sanciti nei loro statuti.
Le recenti vicende dei processi Thyssen e Eternit, nei quali è stata ammessa la costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali, a Torino, ne sono la conferma, così come una recente sentenza del Tribunale di Chivasso che, in una vicenda relativa alla morte per amianto di 5 lavoratori, le cui famiglie, tra l'altro e ad ulteriore conferma che si discuteva di un diritto proprio delle Organizzazioni Sindacali, erano già state integralmente risarcite, ha riconosciuto e quantificato in 30.000,00 Euro il danno proprio dell'organizzazione sindacale, nonché alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno confermato non solo il diritto a costituirsi parte civile, ma anche l'esistenza di un vero e proprio danno ture proprio, liquidato dai Giudici di merito secondo equità.
E la posizione della Consigliere di Parità è, per certi versi, da considerarsi ancora più forte di quella delle Organizzazioni Sindacali e delle associazioni o enti, in quanto la sua legittimazione non deve nemmeno essere ricercata nella coincidenza tra gli interessi e i diritti violati e gli scopi statutari delle stesse, ma deriva direttamente, come ho precedentemente detto, dalla legge e si inserisce, pertanto, sul versante pubblico del danno determinato da atti discriminatori.
Dunque, all'interno di un procedimento penale per reati che concernano discriminazioni, quali i maltrattamenti e le molestie sessuali, la Consigliera di Parità può vantare il diritto al risarcimento dei danni:
- in relazione all'ingiusta ed illegittima lesione dei diritti all'applicazione delle norme per la salvaguardia dei lavoratori e delle lavoratrici dalle discriminazioni e dalle molestie, con particolare riguardo a quelle sessuali e per la conseguente tutela e garanzia della loro dignità e della loro personalità morale, per l'esercizio dei quali diritti i lavoratori e le lavoratrici si avvalgono, per espresse disposizioni legislative, della rappresentanza attribuita alla Consigliera di Parità;
- in relazione all'altrettanto ingiusta compromissione del diritto di liberamente perseguire gli scopi istituzionali di cui sopra, con conseguente lesione all'immagine ed alla credibilità dell'istituzione stessa, quale soggetto esponenziale ai fini sopra esposti della collettività dei lavoratori operanti sul suo territorio di competenza.
Non va trascurato, poi, che analogo diritto possono vantare quelle associazioni che annoverino tra i loro scopi statutari la difesa delle donne rispetto alle discriminazioni, violenze e molestie di genere: a questo proposito, mi piace ricordare come l'Associazione che presiedo, i Giuristi Democratici, sia stata ammessa come parte civile dal GUP di Perugia, in un procedimento per l'omicidio (o, per usare un termine che abbiamo contribuito a diffondere in Italia, femminicidio) di una giovane donna incinta da parte di suo marito; e ciò proprio stalla base della presenza nello Statuto di principi volti a tutela contro le discriminazioni di genere e della concreta attività svolta dall'associazione per perseguire quel fine specifico; solo un problema di mancanza del requisito della territorialità, e cioè della inesistenza, all'epoca dei fatti di una struttura associativa dei GD ha poi indotto la Corte d'Assise ad estromettere i Giuristi Democratici quale parte civile, ma ciò non toglie che il principio sia stato affermato.
Quell’ammissione, infatti, sta a rappresentare come il femminicidio e la violenza domestica non rappresentino solo un "fatto" di donne, ma costituisca una profonda ferita per la società, ferita contro cui, conscguentemente, possono agire autonomamente anche quelle associazioni che abbiano nel loro statuto la tutela della donna e che abbiano fattivamente operato in difesa di quella tutela.
Dunque, tutela personale, sociale e pubblica, nella quale rientra a pieno titolo la posizione della Consigliera di Parità.
Possiamo, pertanto, concludere che ci troviamo di fronte ad un opportuno ampliamento dei compiti e delle facoltà attribuite dalla legge alla Consigliera di Parità, con un consistente potenziamento della sua sfera di azione.
Una simile interpretazione consente di rendere maggiormente effettivo ed incisivo il compito della Consigliera di Parità di promuovere piani di azione positive e di promozione del principio di parità effettiva e si inserisce nel quadro di una rinnovata attenzione, sia da parte del legislatore italiano (peraltro, a ciò costretto dall'esistenza di Direttive comunitarie in tal senso), sia da parte della Magistratura, per uno degli aspetti fondamentali della persona umana, quale la discriminazione per motivi sessuali.
Proprio l'inserimento della molestia sessuale tra le discriminazioni per sesso, contenuto nell'art. 26 del D.Lvo
198/2006 consente di estendere la tutela della donna lavoratrice, sotto il profilo della discriminazione, anche a
fattispecie che ne erano precedentemente escluse.
Oggi, dunque, la Consigliera di Parità, in presenza di situazioni nelle quali siano compromessi diritti collettivi delle lavoratrici, ha di fronte a sé la possibilità di scegliere tra l'instaurazione di una causa civile nella quale richiedere il risarcimento del danno proprio, oltre ad appoggiare la pretesa risarcitoria della lavoratrice discriminata/molestata e l'ingresso nell'eventuale procedimento penale pendente, mediante la co stituzione di parte civile.
E tutto ciò non può che portare ad una positiva valutazione circa la maggior sensibilità della magistratura nei confronti dei diritti umani ed in particolare nei confronti del principio di uguaglianza tra Ì generi.
Si tratta, ora, di dare seguito a questa apertura, sviluppando gli interventi della Consigliera di Parità in tutti quei procedimenti penali per reati che presentino caratteristiche discriminatorie, e, dunque, anche le molestie sessuali, con ovvio rafforzamento della posizione della singola ìavoratrice.
Mi è noto come, purtroppo, i budget a disposizione delle Consigliere di Parità siano stati ridotti nel tempo, con un'evidente contraddizione rispetto all'ampliamento dei compiti voluto dalla nuova normativa di attuazione della Direttiva Europea 2006/54/CE, con ciò rendendo più complicato ed arduo il compito alla stessa affidato dalla legge, ma proprio l'ottenimento di un risarcimento ture proprio potrebbe consentire un maggior attivismo da parte della Consigliera, e dunque, in definitiva, anche una maggior attenzione alle problematiche della discriminazione di genere.

Torino, 14 aprile 2010.
Avv. Roberto Lamacchia

giovedì 29 aprile 2010

Bergamo, 28 e 29 aprile: due seminari.

28 aprile 2010

Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bergamo

Corso Pari Opportunità e analisi di genere

2009/2010

h. 16,30 - 18,30

Il genere, la violenza, le parole per dirlo: il riconoscimento giuridico del femminicidio in Italia e Spagna

(Barbara Spinelli - Beatrice Cruz)


29 aprile 2010








domenica 25 aprile 2010

In ricordo di Grazia Gioviale, vittima di femminicidio.

In questi giorni ci si interroga sulla rete di omertà e complicità che ha reso possibile, per tanti anni, e chissà per quanto ancora, l'impunità dell'assassino di Elisa Claps.
Nel 2009 Potenza è stata scossa da un altro terribile caso di femminicidio, quello di Grazia Gioviale. Anche in quel caso, tanti silenzi e tanta disinformazione.
Ma per fortuna nella città di Potenza c'è anche chi si ribella a questo sistema, e tenta di analizzare le radici culturali e sociali del femminicidio in quella cultura patriarcale che ancora è da troppi condivisa.
Voglio ricordare Grazia a un giorno dall'anniversario della sua morte, perchè nè lei, nè ogni altra donna uccisa in quanto donna deve essere dimenticata.
E, soprattutto, non dobbiamo dimenticare che i femminicidi sono possibili perchè ci trovano complici con i nostri silenzi, con la cultura patriarcale, che continua a uccidere.
Rimando ai post precedenti:
E, di seguito, posto il mio intervento al convegno del 2009.



Femminicidio Di Grazia Gioviale

venerdì 26 marzo 2010

Femminicidio: presentazione a Milano

Le donne dell’America Latina

Daniela Padoan, Bruna Peyrot e Barbara Spinelli raccontano il loro personalissimo dialogo con alcune delle donne latinoamericane da anni impegnate nella lotta per la democrazia e la legalità, in una serie di incontri organizzati dalla Cattedra di Culture Ispanofone II diretta dalla professoressa Emilia Perassi, che prende il via giovedì 25 marzo.
Una lezione di coraggio, oltre che di amore, che parte dalle ormai storiche Madri di Plaza de Mayo, che hanno contribuito a smascherare e sconfiggere la cultura della morte della dittatura argentina, per giungere all’impegno delle sindacaliste colombiane, in lotta contro la guerriglia e il narcotraffico, e a quello delle giuriste messicane alle prese con la lunga e sconfinata violenza che colpisce le donne, soprattutto nelle zone di frontiera con gli Stati Uniti, dove prosperano indisturbate le maquilladoras - fabbriche di trasformazione e assemblaggio a capitale straniero che sfruttano il lavoro a basso costo e le agevolazioni fiscali delle zone franche.
Gli incontri al Polo di Sesto, sono un’occasione per illustrare come le pratiche e i saperi femminili riescano a promuovere alternative e proposte utili a reagire a contesti di crisi, violenza e repressione in America Latina.
Gli appuntamenti in programma sono:
• Giovedì 25 marzo, ore 16.30 - aula T9
Con Daniela Padoan che presenta: Le pazze. Un incontro con le madri di Plaza de Mayo (Milano, Bompiani, 2005). Nel corso dell’evento sarà proiettato il documentario realizzato dall’autrice per Rai Tre.

• Mercoledì 31 marzo 2010, ore 16.30 - aula P4
Con Bruna Peyrot e il suo Mujeres. Donne colombiane tra politica espiritualità (Troina -En- Città Aperta, 2002)

• Venerdì 9 aprile, ore 12.30 - aula T8
Con Barbara Spinelli che introduce il suo: Femminicidio. Dalla denuncia sociale alriconoscimento giuridico internazionale (Milano, Franco Angeli, 2008)

L’indirizzo è : piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni

Per informazioni
Emilia PerassiTel. 02 503 21769E-mail: emilia.perassi@unimi.it

Violenza sulle donne straniere e differenze culturali

Bolzano, 25 marzo 2010

Introduzione e moderazione
Cecilia Stefanelli
Presidente dell’associazione Donne NISSÀ

"Donne migranti: i diritti da conquistare due volte"
Barbara Spinelli
Autrice di "Femminicidio" (FrancoAngeli, 2008), membro dell’associazione Giuristi Democratici

"La donna islamica in Italia"
Dounia Ettaib
Presidente "Associazione DARI" Associazione delle donne arabe d’Italia

Discussione
Pausa

La situazione a Bolzano
Fatbardha Brataj
Giornalista professionista,
operatrice allo sportello di orientamento e consulenza dell’Associazione Donne Nissà

Esperienze personali nella consulenza legale
Sabine Ruedl
Avvocata

Dibattito e conclusioni

sabato 6 marzo 2010

Quando il maschilismo uccide

“Femminicidio” (edito da Franco Angeli) è un libro ‘scomodo’, a partire dal titolo, un neologismo ancora poco usato, di quelli che Word segna come errore, legato nell’immaginario alla strage delle donne di Ciudad Juarez negli anni novanta. Non è semplicemente il femminile di omicidio, ha un significato politico più profondo. Se è vero che dare un nome ad un’ingiustizia è il primo passo per iniziare a combatterla, il libro di Barbara Spinelli, giovane studiosa, attivista femminista e collaboratrice coi Giuristi Democratici, è uno strumento utile per far luce su una realtà, quella della violenza contro le donne, conosciuta ancora troppo superficialmente.
Ciò che sta a cuore all’autrice è ricostruire la storia del percorso di rivendicazione dei diritti delle donne a partire dal concetto di femminicidio, per evitare che continui ad essere definito ‘delitto passionale’ o ‘frutto di raptus’, prodotto da ignoranza e da follia. “Femminicidio si ha – sostiene la Spinelli – in ogni contesto storico o geografico, ogni volta che la donna subisce violenza fisica, psicologica, economica, normativa, sociale, religiosa, in famiglia e fuori. Quando non viene riconosciuta come soggetto, quando le viene negato il diritto di andare contro il ruolo imposto dalla società e di autodeterminarsi”.
Come dire che il macroatto di violenza (l’assassinio della donna) non è separato dai microatti di pratiche discriminatorie in ambito familiare o istituzionale (dalle pressioni psicologiche, alle percosse, alle mutilazioni, all’impunità/corruzione/connivenza istituzionale) e il filo rosso, la radice alla base della violenza, è da individuare, per l’autrice, nel sistema patriarcale vigente. A partire dall’origine del termine, come categoria criminologica utilizzata dalle femministe centroamericane per denunciare la strage di donne di Ciudad Juarez negli anni novanta – caso emblematico immortalato nel film Bordertown – , Barbara Spinelli ricostruisce la storia del movimento contro il femminicidio e della sua espansione in America Latina e oltre, per definirne il percorso verso il riconoscimento giuridico internazionale, come crimine contro l’umanità.
Alla puntuale analisi storica – correlata di schede informative sulle indagini criminologiche negli stati latinoamericani e dai dati del dibattito europeo sul riconoscimento politico e giuridico del femminicidio – si affiancano pagine più ‘calde’ dedicate alla femminista messicana Marcela Lagarde e all’incontro con alcune attiviste, accomunate dalla fermezza nella lotta, “dalla contadina alla deputata”. Contro la superficialità e il sensazionalismo che di solito accompagnano il tema della violenza contro le donne, “Femminicidio” si presenta come un valido strumento per affrontare l’argomento in modo più chiaro e organico, nella consapevolezza che “non è solo l’uomo che uccide, è l’ideologia patriarcale, riprodotta da uomini, donne, istituzioni”. (irene sandei)

martedì 16 febbraio 2010

Cedaw e violenza di genere: dal locale al globale

“Cedaw e violenza di genere in una prospettiva internazionale, esperienze a confronto”
Roma, 21 novembre 2009

CEDAW e Violenza di Genere: dal locale al globale
Intervento di Barbara Spinelli, Coordinatrice Gruppo Studi di Genere Giuristi Democratici

Buongiorno a tutte.
Come ha sostenuto Pierre Bourdieu, il dominio maschile sulle donne è la più antica e persistente forma di oppressione esistente al mondo.
Il Premio Nobel Amartya Sen, in riferimento alla condizione delle donne nel mondo, ha parlato di “hidden gendercide”, genericidio nascosto, per indicare come ancora oggi, in Italia e nel mondo, la prima causa di morte per le donne sia proprio l’uccisione da parte di un uomo, e come questo dato statistico sulle dimensioni della violenza di genere venga spesso occultato.
Nonostante la consapevolezza diffusa del fatto che la donna sia una Persona, e dunque, alla pari dell’uomo, portatrice di una sfera di dignità, di libertà, di integrità psico-fisica inviolabile, e nonostante tale principio sia stato giuridicamente codificato, assistiamo a palesi violazioni dei diritti umani delle donne in tutto il mondo, per il solo fatto di essere donne.

Noi Giuriste Democratiche, come molte altre femministe e studiose nel mondo, preferiamo parlare di “femminicidio”, per indicare la “matrice comune” di ogni forma di discriminazione e violenza di genere.
Riprendendo la teoria elaborata da Marcela Lagarde sulle orme di Diana Russell, riteniamo che sia le azioni poste in essere da singoli uomini di violenza fisica, psicologica, economica, sia le norme o le prassi che sanciscono o provocano come effetto discriminazioni sociali o nel godimento di diritti o nell’accesso ai beni per le donne, tutti questi atti, allo stesso modo, rappresentano forme diverse di esercizio di potere maschile sulla donna. Questi atti vengono posti in essere allo scopo che il comportamento della donna risponda alle aspettative dell’uomo e della società (patriarcale), che la vorrebbero riconosciuta esclusivamente in funzione del ruolo sociale che è chiamata a ricoprire in ragione del suo essere donna: il ruolo di madre, moglie, figlia, oggetto sessuale.
Queste forme di controllo sociale annientano l’identità privata e pubblica della donna, assoggettandola fisicamente o psicologicamente, economicamente, limitandone la sfera di autodeterminazione giuridicamente, politicamente, socialmente: in tal modo costituiscono il principale ostacolo alla autodeterminazione ed al godimento dei diritti fondamentali di più di metà della popolazione mondiale.
Questa visione onnicomprensiva della violenza di genere è ripresa anche dall’art. 1 della CEDAW, la Convenzione per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, in cui si afferma che “l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna”.
Per questo, è importantissimo essere qui oggi e fornire una lettura del fenomeno della violenza maschile sulle donne in Italia e nel mondo, delle discriminazioni di genere, declinandole come violazioni dei diritti umani.
Le donne di tutto il mondo negli ultimi due secoli hanno intrapreso con forza un percorso politico e giuridico volto all’affermazione che i diritti delle donne sono diritti umani.

Molto spesso tuttavia le attiviste che negli anni hanno lottato per i diritti delle donne, sono state viste come attiviste che lottavano per rivendicazioni “parziali” e non per il riconoscimento dei diritti fondamentali di più di metà della popolazione mondiale.
Là dove ancora oggi le donne sono oppresse e i diritti fondamentali vengono loro negati per legge, è possibile perché in quel luogo, ancora, come da sempre, la condizione delle donne viene ritenuta un fatto legato alla tradizione, alla cultura, alla religione, non un qualcosa che concerne i diritti fondamentali di esseri umani, che riguarda l’intera società. Dunque, ancora oggi in molti Paesi del mondo la discriminazione e l’esclusione delle donne dal godimento dei diritti fondamentali, essendo considerata un fattore legato alla tradizione, viene perpetrata anche dalle Istituzioni, attraverso la legislazione e l’amministrazione della giustizia, senza essere considerata una grave lesione dei diritti fondamentali della Persona, fonte di responsabilità e di obblighi precisi assunti attraverso la ratifica di Convenzioni internazionali.
Giustamente Simona prima faceva notare come, anche in termini lessicali, è stato davvero difficile passare dal riconoscimento dei diritti dell’uomo nell’ambito del diritto internazionale, al riconoscimento dei diritti umani, come anche inclusivi dei diritti delle donne.
Questo ragionamento vale sicuramente anche per la CEDAW, che originariamente nasceva come Dichiarazione, e soltanto nel 1979 veniva ufficialmente adottata come Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Il passaggio da “carta dei diritti” a Convenzione è stato fondamentale perché, potendo essere ratificata dagli Stati, la CEDAW ha fatto ingresso negli ordinamenti giuridici interni con valore di fonte giuridica primaria, produttiva di obblighi giuridici e vincoli istituzionali per gli stati. Non più soltanto un impegno politico degli Stati per il riconoscimento dei diritti umani alle donne, ma un’obbligazione internazionale.
Qualora uno Stato adotti senza riserve la Convenzione ed il Protocollo Opzionale, esso si obbliga non solo nel creare le condizioni (abrogando norme discriminatorie o prevedendo leggi ad hoc là dove manchino) per il riconoscimento giuridico dei diritti fondamentali (diritto al voto, alla proprietà terriera, i pari diritti nel matrimonio, il diritto all’accesso all’educazione alle donne, ecc.) ma anche si impegna al fine di rendere effettivo per le donne il godimento di questi diritti.
Nel nostro ordinamento la CEDAW è stata ratificata con la legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed è entrata in vigore dal 10 luglio 1985. Ha valore di fonte costituzionale, ed i principi affermati nella Convenzione fungono come parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale sulle norme interne.
Poiché l’Italia ha aderito senza riserve anche al Protocollo opzionale, la Convenzione per noi rappresenta anche un importante strumento di monitoraggio dell’impegno dello Stato nella promozione di azioni positive di contrasto alla discriminazione di genere e per favorire la realizzazione del diritto di ogni donna e bambina ad una vita libera da ogni forma di violenza.
Come giustamente osservava Titti Carrrano nel suo intervento, noi in Italia abbiamo una legislazione che formalmente garantisce alle donne le cosiddette “pari opportunità”, i diritti fondamentali, siamo dunque soggetti di diritto. Non è una cosa scontata.
Tuttavia in Italia, come in molti altri Paesi sviluppati, nonostante i principi della CEDAW siano stati declinati in una normativa interna “di pari opportunità”, di fatto la donna viene ancora discriminata ed è soggetta a violenza quotidiana

Qui come altrove i diritti fondamentali delle donne a livello normativo sono riconosciuti, quello che manca è una concreta attuazione del quadro normativo esistente, e lo stanziamento di fondi adeguati, che garantiscano alle donne il concreto godimento dei loro diritti. Una realizzazione di pari possibilità di autodeterminazione nel pubblico e nel privato che è ostacolata di fatto dal persistere diffuso di una cultura patriarcale, ancora egemonica.
Ed è proprio questo che a ci unisce qui, donne provenienti da molte parti del mondo, e diventa il perno centrale della campagna.
E’ per questo che anche noi come attiviste italiane abbiamo scelto con forza di ricordare questo appuntamento, i trent’anni dall’adozione della CEDAW, con una campagna di sensibilizzazione, perché oggi il tema cruciale nella battaglia contro la discriminazione di genere è proprio insistere per l’eliminazione di quegli ostacoli “materiali” che impediscono alle donne il godimento in concreto dei diritti fondamentali che pure vengono loro riconosciuti.
Ad oggi, la donna è di fatto discriminata: fatica ad accedere alle cariche pubbliche, è colei che -ci dicono le statistiche- subisce maggiormente la crisi, ha una posizione maggiormente precaria per quanto concerne il lavoro, viene retribuita con un salario minore a parità di mansioni, viene rappresentata come oggetto sessuale, è oggetto di avances indesiderate dai suoi superiori, resta la responsabile in via principale del lavoro domestico e della crescita dei figli.
Ancora oggi le norme in materia di pari opportunità, anche nei paesi europei, spesso non sono pensate avendo come obbiettivo la promozione dei diritti della donna, la creazione di strumenti per consentire alla donna di uscire da situazioni di violenza, di discriminazione sociale, economica, politica etc. ma sono pensate piuttosto al fine di tutelare la donna come “soggetto debole”. Molto spesso di fatto le norme di contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere divengono uno strumento di consenso politico, e di fatto, tacciandosi per politiche “di genere”, strumentalizzano la donna e le dimensione del femminicidio per aumentare il controllo sociale e la repressione dell’immigrazione clandestina, sulla base del falso pregiudizio –smentito da tutte le statistiche- che la maggior parte delle violenze sia posta in essere per strada da stranieri. Senza avere il tempo di spiegare analiticamente la ratio e i contenuti della norma, mi limito a richiamare in tal senso le modalità di normazione adottate nel nostro paese in materia di violenza sessuale ed i contenuti dei recenti pacchetti sicurezza.
E’ chiaro che è in atto una forte strumentalizzazione di quello che è il problema della violenza sulla donna. La rappresentazione falsata e stereotipata della realtà, è possibile perché in Italia non vengono stanziati fondi sufficienti per elaborare statistiche e finanziare osservatori permanenti. Dalle poche statistiche che abbiamo però sappiamo che in Italia soltanto l’11% delle uccisioni di donne viene commesso da sconosciuti al di fuori delle mura domestiche, e soltanto il 7 % degli stupri viene fatto su strada. (Nel 2008, il 54% dei femminicidi è stato commesso dal partner o ex partner, il 21% da altro parente, il 14% da altra persona conosciuta, l’11% da sconosciuti). Il che significa che su 10 omicidi di donne, 7 sono femminicidi commessi per mano di partner, ex, o famigliare della vittima. I dati per gli stupri sono analoghi.
La violenza maschile sulle donne avviene tra le mura domestiche e nell’ambito delle relazioni coniugali perché in Italia come in altri paesi europei, nonostante l’evoluzione normativa, è ancora forte l’idea che la donna debba essere legata al ruolo di madre e di moglie, di cura della famiglia oppure valga solo in quanto oggetto sessuale, ancora si parla di donne per bene e donne per male. Nel momento in cui la donna sceglie invece di autodeterminarsi e di allontanarsi da situazioni di denigrazione, di controllo, aumenta la violenza fisica, inizia lo stalking. Nel momento in cui nasce un conflitto della coppia questo conflitto si trasforma in forme di controllo economico, di violenza psicologica, di violenza fisica, che arriva fino all’uccisione della donna.
Per questo il problema, come giustamente notava Titti Carrano, è un problema di carattere culturale: il problema è ancora l’eliminazione di una mentalità patriarcale che vuole la donna ancora legata ai ruoli tradizionali, sia nel quotidiano privato che nell’immaginario erotico di corpo disponibile.
Questo immaginario sessista attraversa tutte le culture: è universale la volontà di controllo della donna come “risorsa creativa”, come “fattrice”, e dunque come perno della famiglia e della società stessa. Fino a quando, in nome della religione o in nome del bene superiore della collettività, gli Stati sacrificheranno la libertà e l’autodeterminazione della donna alla tutela della “morale” e della “famiglia”, alla protezione della donna in funzione del suo ruolo sociale di madre e moglie, i diritti fondamentali delle donne continueranno ad essere calpestati.

Gli stereotipi di genere sono ad oggi ancora radicatissimi e manca una volontà politica di agire, sia in senso giuridico che culturale, per eliminarli.
Dove vi è una connivenza istituzionale al machismo, alla misoginia, a patriarcato, vi è una
responsabilità di Stato. In Messico, il femminicidio è un crimine di Stato. Lo ha stabilito la CIDH in una recente sentenza sollecitata proprio dalle ONG a tutela dei diritti umani e dalle madri delle vittime di Ciudad Juarez.
Ma non solo, l’elenco degli “stati canaglia” che opprimono le donne sarebbe lungo.

Per questo, è necessario valorizzare la CEDAW come lente di analisi che evidenzi dove ancora si annida di fatto la discriminazione, per quanto riguarda gli aspetti presi in considerazione in tutti gli articoli.
La Convenzione è un importantissimo strumento politico per richiamare il Governo ad una corretta gestione delle risorse riservate alle politiche di pari opportunità, e per verificare che gli obbiettivi delle politiche e della normazione in materia di pari opportunità rispondano alle linee guida indicate periodicamente dal Comitato per l’applicazione della CEDAW.
Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali, si sono assunti un obbligo ben preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Il che implica per lo Stato l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, riconoscendo che la libertà di scelta della donna, la sua integrità psico-fisica, sono valori assoluti, che vanno riconosciuti senza compromessi.

La nostra responsabilità, in quanto donne e in quanto attiviste, è grandissima: ognuna di noi è chiamata sul proprio territorio a reclamare che il silenzio e l’inattività degli Stati di fronte alle discriminazioni e violenze di genere che si consumano nei propri confini è una violazione dei diritti umani, che lede non solo le donne ma l’umanità tutta, perché ostacola lo sviluppo della democrazia e produce disuguaglianza e perdita di opportunità.

In Italia noi come Giuriste Democratiche abbiamo richiamato i principi della CEDAW in varie occasioni: nel proporre emendamenti al progetto di legge organica Bindi Mastella Pollastrini, nell’evidenziare le criticità del disegno di legge in materia di atti persecutori, nel censurare l’irruzione delle forze dell’ordine nel Policlinico di Napoli e l’accusa di feticidio nei confronti di una donna che regolarmente stava praticando l’IVG.
Abbiamo perfino proposto una interrogazione parlamentare a risposta scritta (On. Deiana, Dioguardi, De Simone, n. 4-02065 del 2006) per chiedere perché le Raccomandazione provenienti dal Comitato per l’applicazione della CEDAW non fossero state né tradotte, né diffuse, né poste alla base dei lavori parlamentari in materia. Ovviamente, ad oggi non abbiamo avuto risposta.
Più recentemente, abbiamo richiamato i principi del Comitato e le Raccomandazioni del Comitato per l’applicazione della CEDAW per chiedere la rimozione di una infausta e sessista pubblicità che era stata utilizzata dai poli romagnoli dell’Università di Bologna per promuovere le immatricolazioni. Questa pubblicità rappresentava quattro ragazze su sfondo bianco, che rappresentavano le quattro sedi romagnole dell’Università di Bologna, vestite da power ranger, da fantastiche quattro con delle tutine attillate, bianche, trasparenti, da super eroina, con il nome della città in bella vista all’altezza del seno, ovviamente sorretto da wonderbra. Lo slogan era: Le Fantastiche 4 - Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini - Il massimo per i tuoi studi universitari. Quindi un’immagine molto sessualizzata, erotica, che richiamava al fatto che la riviera romagnola è internazionalmente conosciuta come luogo di divertimento e dunque andare all’università lì avrebbe concesso ai giovani immatricolandi di godere di quelle bellezze, “il massimo”, secondo chi ha ideato la campagna evidentemente, che un ragazzo fuorisede si aspetta nella sua esperienza universitaria. Aldilà dell’interpretazione che se ne voglia dare, è evidente che la pubblicità delle “Fantastiche4” è lesiva della dignità della donna e discriminatoria, in quanto veicola stereotipi di genere. Noi nel chiedere la rimozione dei manifesti e il ritiro della campagna pubblicitaria, divenuta poi caso nazionale, abbiamo richiamato all’attenzione delle istituzioni e delle Università proprio il fatto che questa pubblicità era discriminatoria in quanto contrastava con i principi sanciti dalla CEDAW e ribaditi dalle raccomandazioni all’Italia del 2005, oltre che con la Carta europea per le pari opportunità nelle vita locale, Carta a cui il Comune di Ravenna aveva aderito.
Questi erano semplicemente esempi di come anche in Italia sia possibile attivarsi chiedendo il rispetto e l’attuazione dei principi sanciti dalla CEDAW non solo da parte delle Istituzioni ma anche da parte degli enti pubblici, degli enti locali, dei privati.

La CEDAW vive nel momento in cui ognuna di noi riconosce nel fatto che le accade, o che accade nella propria comunità, la concreta lesione di uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione, e, riconosciutolo, lo denunci in quanto tale, sia politicamente sia anche utilizzando le procedure specifiche previste dalla Convenzione.
Mettersi in rete, invocando ognuna nei propri Paesi il rispetto e l’attuazione dei principi sanciti dalla CEDAW, significa essere unite nella lotta alle discriminazioni e violenze di genere, concretamente, per costruire una società migliore, libera da ogni forma di oppressione.