FEMMINICIDIO

martedì 1 marzo 2011

Il costo di essere donna. Indagine sul femmicidio in Italia

Fonte: http://www.zeroviolenzadonne.it/

IL COSTO DI ESSERE DONNA. INDAGINE SUL FEMICIDIO IN ITALIA
dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna



Presentazione della ricerca in occasione dell’8 marzo 2011.
Dedichiamo la nostra ricerca sul “Femicidio 2010” e la giornata dell’8 marzo 2011 a Ilham Azounid ed al suo bambino di due anni, che è stata accolta nelle nostre strutture negli anni passati quando era incinta, uccisa insieme al piccolo dal padre-marito italiano lo scorso 6 febbraio in un condominio di Bologna.
Ecco l’anticipazione di alcuni dati che verranno presentati: quest'anno le donne uccise sono state 127: il 6,7% in più rispetto all'anno precedente.
In occasione della Giornata internazionale della donna la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna presenta il report di ricerca Il costo di essere donna. Indagine sul femicidio in Italia, che indaga il fenomeno delle uccisioni legate alla violenza di genere.
La ricerca, svolta per il sesto anno da un gruppo di volontarie della Casa delle donne, verrà presentata l'8 marzo 2011 alle ore 17,30 presso l'Istituto Storico Parri Emilia-Romagna in Via Sant’Isaia 18.
Ecco l’anticipazione di alcuni dati che verranno presentati: quest'anno le donne uccise sono state 127: il 6,7% in più rispetto all'anno precedente. Sono dati allarmanti ed esponenziali se consideriamo la crescita ininterrotta di questo tipo di eventi dal 2005 ad oggi.
Le analisi del report che saranno a breve disponibili anche sul nostro sito ( http://www.casadonne.it/ ), si confermano come gli unici dati disponibili a livello nazionale su un fenomeno ancora non indagato e non sufficientemente portato all’attenzione dei media e vengono citati come la sola fonte sul femicidio in Italia.
L'insieme dei dati quantitativi e qualitativi, ci restituisce un quadro allarmante, che mette in rilievo aspetti che ci si ostina ad ignorare e sottostimare. A conferma dei risultati degli anni scorsi si è rilevato che la maggior parte delle vittime sono donne italiane (78%), così come la maggior parte degli uomini che le hanno uccise (79%).
Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di mariti (22%), compagni, conviventi (9%) o ex (23%), ma anche figli (11%) e padri (2%); uomini con i quali le donne avevano una relazione molto stretta.
I motivi che hanno armato le loro mani apparentemente sembrano i più svariati. Spicca un'incapacità di accettare le separazioni (19%), gelosie (10%) e conflittualità (12%), ma hanno, come sostrato culturale, il pensare la donna quale oggetto di proprietà, privandola violentemente di uno spazio decisionale, individuale ed attivo.
Contrariamente a quanto i mezzi giornalistici spesso facciano trapelare, il femicidio non è il frutto di un'azione improvvisa ed imprevedibile, bensì l'epilogo di un crescendo di violenza, a senso unico.
Questi dati, per quanto sottostimati (si tratta infatti di una indagine solo sulla stampa nazionale e non dà conto delle molte donne scomparse, dei ritrovamenti di donne senza nome o dei casi non ancora risolti a livello processuale), confermano che la violenza intrafamiliare è una altissima causa di morte: ma essa deve esser considerata solo l’apice di altre violenze subite e taciute, spesso per moltissimi anni.
Alla conferenza interverranno: Giancarla Codrignani, Vicepresidente dell’Istituto Parri, Teresa Marzocchi, Assessora alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna e Barbara Spinelli che parlerà del Femicidio come fenomeno internazionale. La ricerca verrà illustrata da Virginia Venneri e Anna Pramstrahler.



Casa delle donne per non subire violenza
Ufficio stampa Tel 328-4192456

lunedì 28 febbraio 2011

Il femminicidio in Italia. Presentazione della ricerca della Casa delle donne per l'anno 2010.

Martedì 8 marzo 2011, ore 17:30
BOLOGNA,  Istituto Parri, via Sant'Isaia 20 (ingresso Museo della Resistenza)


Il femminicidio in Italia. Presentazione della ricerca della Casa delle donne per l'anno 2010.


Interventi di Giancarla Codrignani – Istituto Storico Parri Emilia-Romagna
Anna Pramstrahler – Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
Teresa Marzocchi – Assessora Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna
Cristina Karadole – Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
Virginia Venneri – Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
"Presentazione dati della ricerca Feminicidio 2010"

Barbara Spinelli – Autrice di "Femminicidio" (FrancoAngeli, 2009)
"Il femminicidio come fenomeno internazionale"

Letture di Francisca Rojhas, poetessa

giovedì 27 gennaio 2011

L'attuazione della CEDAW in Italia

di Barbara Spinelli


Se le discriminazioni basate sul genere e sull'orientamento sessuale persistono, è soprattutto perchè le Istituzioni hanno posto in essere azioni inefficaci e/o insufficienti per decostruire quegli stereotipi sul ruolo della donna che stanno alla base di ogni violenza e discriminazione, di ogni esclusione sociale delle donne.

Oggi più che mai noi donne italiane possiamo affermare che se le discriminazioni basate sul genere e sull'orientamento sessuale sembrano acuirsi, è anche perchè esse vengono riproposte direttamente (con pensieri, parole opere e omissioni, verrebbe sacrilegamente da afffermare) anche da coloro che, rappresentando le Istituzioni, dovrebbero invece adoperarsi per contrastarle.

L'Italia ha ratificato la CEDAW il 10.06.1985 e aderito al Protocollo Opzionale il 29.10.2002.

Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali a tutela dei diritti delle donne, si sono assunti un obbligo ben preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Il che implica per lo Stato l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, riconoscendo che la libertà di scelta della donna, la sua integrità psico-fisica, sono valori assoluti, che vanno riconosciuti senza lasciar spazio a compromessi di tipo morale o religioso.

Per la sua specificità di genere, la CEDAW costituisce anche un importante strumento di lobby per richiamare le Istituzioni, nazionali e locali, ad una corretta gestione delle risorse riservate alle politiche di pari opportunità, e per verificare che gli obbiettivi delle politiche e delle riforme normative in materia di pari opportunità rispondano alle linee guida indicate periodicamente dal Comitato per l’applicazione della CEDAW.

Nel 2005, il Comitato per l'attuazione della CEDAW formulava queste raccomandazioni all'Italia: http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20061122082612.pdf
Il Governo non le tradusse, nè le diffuse. Io per prima, insieme ai Giuristi Democratici, iniziai a denunciare questa grave inadempienza, grazie alla quale era possibile che le politiche in materia di pari opportunità nazionali continuassero a seguire traiettorie ed obiettivi assai lontani dalle priorità indicate dalla CEDAW.

Oggi, nel 2010, dopo che tale inadempienza è stata denunciata sia mediante una interrogazione parlamentare, sia all'ONU, la lista delle raccomandazioni è stata finalmente pubblicata qui:
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Osservazioni%20Conclusive.pdf

Nel dicembre 2010 il Governo italiano ha presentato il Rapporto periodico sulle azioni compiute per attuare la Convenzione. Ancora una volta, nè il rapporto è stato presentato pubblicamente, nè tantomeno è stato tradotto.
Qui trovate la versione ufficiale in inglese: http://www.scribd.com/doc/47717741/6rapportoItaliasullaCEDAW
Qui trovate una traduzione volontaria in italiano di Padovadonne: http://www.padovadonne.it/category/politica/cedaw/

Un nutrito gruppo di giovani attiviste riunite nella piattaforma "Lavori in corsa" ( http://www.womenin.net/web/cedaw/) sta consultando la società civile per compilare un Rapporto ombra che metta in luce le violaizoni più significative dei diritti sanciti dalla Cedaw, e quelle aree dove l'intervento istituzionale è stato assente o contrastante con la Convenzione.

In via preliminare al Rapporto ombra, la piattaforma ha presentato una lista di temi critici sui quali focalizzare l'attenzione del Comitato.

Sulla scorta di queste segnalazioni, il Comitato ha posto al Governo alcuni chiarimenti riguardo ad aspetti più specifici. Le domande poste dal Comitato al Governo le trovate qui: http://www.scribd.com/doc/47718035/CEDAW-Committee-List-of-issues-and-questions-with-regard-to-the-consideration-of-sixth-periodic-report-of-Italy

A luglio, nella sessione 49ma, il Comitato CEDAW, presa visione del Rapporto Ombra che verrà consegnato dalla piattaforma italiana, e sentito il Governo, formulerà le sue Raccomandazioni finali all'Italia, che costituiranno (dovrebbero costituire, dipende anche dalle pressioni esercitate dalla società civile!) le linee guida per le politiche di pari opportunità dei prossimi 4 anni.

Vuoi saperne di più sulla CEDAW? Vai qui:



 

giovedì 14 ottobre 2010

335 feminicidios en Chihuahua

Del 01 de enero de 2010 al 04 de octubre de 2010, Justicia para Nuestras Hijas, ha registrado un total de 335 muertes violentas de mujeres en el Estado de Chihuahua, estadísticas obtenidas a través de un seguimiento hemerográfico y de solicitudes de acceso a la información pública.
Convirtiéndose el mes de septiembre en el que mayor número de homicidios dolosos se llevaron a cabo contra mujeres, con un total de 50 casos en todo el estado.
Siendo Ciudad Juárez, el municipio en el cual se presentó el mayor número de asesinatos en el mes, con un total de 44 de los 50.

HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Mes
Feminicidios sólo en Cd. Juárez
Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Enero

16 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

25 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Febrero

9 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

29 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Marzo

28 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

37 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Abril

15 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

31 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Mayo

17 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

23 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua



Junio

29 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

49 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Julio

25 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

34 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Agosto

41 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

51 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Septiembre

44 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

50 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Octubre

5 Feminicidios sólo en Cd. Juárez

6 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua

TOTAL


229 Feminicidios sólo en Cd. Juárez


335 Feminicidios totales en el Estado de Chihuahua


Tabla realizada por Justicia para Nuestras Hijas A. C., con información obtenida de fuentes hemerográficas, archivo periodístico del Diario y solicitudes de acceso a la información.


Justicia para Nuestras Hijas, se solidariza con las familias de mujeres que han sido víctimas de feminicidio y, exige a las autoridades sancione a los responsables, para garantizar la justicia y combatir la impunidad.

Para mayor información sobre este artículo o sobre la organización, comunicarse a Justicia para Nuestras Hijas A. C:
Teléfono: 614 4 13 33 55
Dirección: Calle Libertad #1916-altos, C. P. 31 000 Col. Centro, Chihuahua, Chih.
Correo: info@justiciaparanuestrashijas.org
Página: http://www.justiciaparanuestrashijas.org/
Área de comunicación
Justicia para Nuestras Hijas A. C.
Tel y fax: 614 4 13 33 55
Chihuahua, México

giovedì 23 settembre 2010

Il femminicidio di Teresa Buonocore

Fonte: http://www.gennarocarotenuto.it/13914-il-femminicidio-di-teresa-buonocore-la-nostra-sakineh-che-preferiamo-rimuovere/

Teresa Buonocore, vittima di femminicidio, assassinata perché da madre aveva creduto nello Stato per ottenere giustizia per la figlia stuprata da un criminale pedofilo.


E’ ben più facile affiggere gigantografie ed indignarci per Sakineh Ashtiani o per Teresa Lewis (che sarà uccisa tra 12 ore in Virginia). Ben più difficile è provare scandalo per Teresa Buonocore perché ciò non comporta solo una raccolta di firme o una sterile costernazione per un cattivo lontano.

Teresa Buonocore invece comporterebbe schierarsi, scendere in piazza, affrontare la criminalità che oramai contamina tutto in zone sempre più ampie del paese, la barbarie (la misoginia!) con la quale conviviamo se Enrico Perillo, lo stupratore della figlia di Teresa, è il condomino che incontri sul pianerottolo.

Teresa lo aveva denunciato e fatto condannare. Teresa aveva paura, l’abbiamo lasciata sola ed è stata uccisa.

Ma se non ci indigniamo per Teresa Buonocore, cosa più può smuoverci?

sabato 11 settembre 2010

TI AMO DA MORIRE

di Francesca Molfino

Fonte: ingenere.it

A luglio 2010 la Casa per non subire violenza di Bologna scriveva: “Dovremmo…. portare segni di lutto ogni giorno. Noi sappiamo che mediamente nel nostro Paese ogni tre giorni una donna è uccisa da un uomo che conosceva, che amava.”

A settembre 2010 Giancarla Codrignani scrive in un bell’articolo su Noi Donne: “L'estate è trascorsa conteggiando femminicidi. L'ira maschile ha infierito perfino sugli uomini stessi con suicidi successivi agli ammazzamenti di donne, a dimostrazione di quanto la violenza connoti il ruolo maschile, ormai pericoloso a se stesso e alla società dentro la quale portano la guerra.”

In questi giorni Nicoletta Livi Bacci, presidente del centro Antiviolenza Artemisia di Firenze, farà esporre dalla finestra della sede uno striscione con scritto: "Basta, basta all'uccisione delle donne", per denunciare “che non si può continuare ad ignorare che le donne vengono uccise ogni giorno e che spesso erano da anni vittime di violenza e stalking. Invitiamo quanti, uomini e donne, vogliano unirsi alla denuncia, ad esporre dai propri balconi e dalle proprie finestre le stesse parole di sdegno ed orrore".

I numeri ufficiali sul “femminicidio” finora disponibili parlano chiaro: nel 2009 in Italia gli uomini hanno ucciso 119 donne. Le donne uccise, nel 70% dei casi sono italiane, e i loro assassini sono italiani per il 76%. Nell'83% dei casi l'assassino ha le chiavi di casa, è il partner o un famigliare. Gli omicidi avvengono dunque principalmente in famiglia e riguardano tutte le classi sociali, si concentrano (46%) nel ricco Nord Italia. Queste morti non sono fatti di cronaca isolati, e più o meno alla ribalta a seconda della stagione, spesso l'omicidio non è che l'apice di una storia di violenza agita da un uomo contro una donna, molte volte alle spalle ci sono anni di abusi e maltrattamenti.

In Italia non c'è attenzione istituzionale all'analisi e al contrasto del femminicidio, ne sia esempio il Rapporto sulla criminalità in Italia del 2007 (l'ultimo disponibile) del ministero degli interni che non riporta un’analisi di genere sugli omicidi, per cui i dati degli ultimi anni sono derivati dalle agenzie di stampa.

Solo il 2,8% delle vittime (fonte Istat) ha accesso ai programmi di protezione e siamo fanalino di coda per il numero di posti in case rifugio per vittime di violenza: 90% in meno rispetto alla media europea.

Le persone che dovrebbero aiutare le donne a fuggire dalla violenza - servizi sociali, medici, forze dell'ordine, psicologi, avvocati - non hanno ricevuto un’adeguata formazione sulla violenza di genere. Eppure esistono strumenti, utilizzati con efficacia in altri paesi, non solo per sostenere le donne che vogliono liberarsi dalla violenza, ma anche per prevenire e individuare le situazioni di maggiore rischio. Il metodo “Sara” (Spousal Assault Risk Assessment), per esempio, consente di comprendere se e quanto un uomo che ha agito violenza nei confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o ex-partner è a rischio nel breve o nel lungo termine di usare nuovamente violenza. Se le forze di polizia o i servizi socio sanitari utilizzassero questo strumento probabilmente verrebbero uccise meno donne.

I servizi di supporto sociale per le vittime di violenza vengono finanziati dagli enti locali e non sono previsti come intervento capillare e nazionale coordinato dal governo centrale: questo crea molte disparità a seconda delle amministrazioni e tra grandi e piccoli centri. Per esempio solo alcune grandi città (Torino, Venezia, Bologna) hanno attivato un programma di pronto soccorso per vittime di violenza.

Se a livello statale l'ordine di protezione alle donne vittime di violenza è stato sancito nel 2001, è da anni che le associazioni di donne aspettano l'applicazione del Piano nazionale antiviolenza (si veda, della stessa autrice “I fondi antiviolenza in fondo al cassetto”). Lo scorso anno è stata fatta una legge anti-stalking dalla ministro Carfagna, ma le misure non sono abbastanza forti né sostenute con adeguati fondi per fermare gli “stalker” veramente pericolosi; un caso eclatante è avvenuto lo scorso luglio: Gaetano de Carlo ha ucciso due donne mentre era sotto processo per stalking a Crema.

L'inefficacia di una legge con grandi lacune e poco sostenuta da una volontà di cambiamento culturale, e quindi da un'adeguata campagna di comunicazione sociale e da formazione degli attori sociali, si riflette nello scarso numero di denunce (dal 4 al 7%, a seconda dei diversi tipi di persecutorietà) e nell'ancor più basso numero di processi istituiti. Potrebbe aiutare a denunciare la possibilità legale per la donna di nascondere i suoi dati personali per sfuggire il persecutore, ma non è previsto, mentre lo è per i testimoni di mafia e di terrorismo.

Nonostante in Italia i centri antiviolenza siano radicati da oltre vent'anni, il problema della denuncia e quindi della conseguente protezione della donna da parte delle forze dell’ordine rimane, a differenza degli altri paesi europei, ancora non efficacemente affrontato. Chi avrebbe il coraggio di denunziare la persona con cui vive o da cui si è divisa e che l’ha mandata magari più volte in ospedale, se non può essere tutelata e seguita?

E’ proprio dall’intervento delle forze dell’ordine che si può valutare quanto ancora la cultura, la mentalità, i comportamenti prodotti dagli automatismi inconsapevoli abbiano un peso nell’evitare di guardare in faccia il problema della violenza e di farsi carico dell’affrontare il momento critico della separazione tra il maltrattante e la maltrattata.

Le forze dell’ordine, con le dovute eccezioni, non brillano per efficienza e solidarietà. Ne sanno qualcosa le operatrici telefoniche del numero verde antiviolenza 1522 (istituito nel 2006) che mi hanno raccontato come le donne che chiamano da piccoli centri abbiano spesso paura di rivolgersi alle forze dell’ordine del loro paese. Hanno paura che poi tutti lo verranno a sapere e che questo produca una reazione ancora più violenta (di cui loro farebbero le spese) nell'uomo maltrattante, altre volte i poliziotti e i carabinieri sono amici di chi picchia e o non credono alla storia, oppure minimizzano.

Se invece chi chiama vive in una grande città, è difficile trovare la disponibilità ad accorrere alla chiamata di emergenza. Raccontava un' operatrice del 1522 di aver sentito in diretta il marito picchiare alla porta del bagno, e poi i rumori dei colpi sul corpo della moglie. Mentre la donna urlava, le forze dell’ordine non avevano volanti da inviare. E’ stata poi l’operatrice a cercare di calmare il maltrattante, che si era impossessato del cellulare, continuando ad urlare contro di lei. La pattuglia è arrivata dopo un’ora e mezza, in casa non c’era più nessuno e, ovviamente, i vicini non avevano sentito, né visto nulla.

Anche nello svolgimento degli atti giudiziari, che dovrebbero tutelare la donna, ci sono molte disfunzioni, ne elenco alcune:

- Una scarsa tempestività fra il deposito di una domanda con ordine di allontanamento e il momento di valutazione da parte del giudice (con conseguente eventuale fissazione dell’udienza di comparizione anche a distanza di 65 giorni in situazioni di violenza domestica attuali).

- Mancano le modalità di esecuzione del decreto di allontanamento e quindi necessità di dover ricorrere all’ufficiale giudiziario, seguendo un percorso attuativo assolutamente inidoneo alla tutela della vittima.

- Scarsa conoscenza del fenomeno degli atti persecutori posti in essere dagli ex partner (c.d. “stalking”).

- Un insufficiente sensibilità e specializzazione delle forze di polizia nel momento di raccolta della denuncia. Spesso nel momento della denuncia non si verifica l’esistenza di circostanze fondamentali per la ricostruzione della vicenda, per esempio la presenza di figli minori durante gli episodi persecutori o di violenza. Per i fatti di violenza sessuale connessi a maltrattamenti si tenta a volte di dissuadere la donna nel denunciarli qualora gli stessi siano risalenti nel tempo o non supportati da elementi di prova.

- Una mancata applicazione da parte della polizia giudiziaria degli istituti previsti dagli artt. 55 e 381 c.p.p.. In particolare si rappresenta l’eccezionalità di arresti in flagranza per il delitto di maltrattamenti in famiglia .

- Sul piano della formazione dei magistrati e di tutti gli operatori del settore (prima fra tutte la polizia giudiziaria) appare doveroso insistere su momenti formativi centrali e decentrati rivolti ai magistrati.

Infine l’ultima sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2010 (n° 265) è molto ambigua a proposito delle misure cautelari da adottare nel caso di violenza e di abuso; la tendenza a non affollare le carceri può essere compresa, ma è ingiustificata se non si prevedono altre disposizioni che possano garantire le vittime dalla ripetizione degli atti violenti. In questo non proporre misure alternative si intravedono delle resistenze nell’entrare in merito, nell’affrontare la diffusione, l’orrore, di questi delitti .

Negli Stati Uniti dal 1976 al 2004, contrariamente all’ Italia, si è verificata una diminuzione del 28% dei femminicidi, segno che i molti interventi a sostegno di chi subisce violenza funzionano, anche se con lentezza.

In Italia, la mancanza di formazione e prevenzione, l'assenza di un piano di azione nazionale che preveda servizi statali e capillari, la tendenza dei mezzi di comunicazione a parlare di “passione”, di stranieri, l'assenza di strumenti e pratiche giuridiche efficaci, la mancanza insomma di un ragionamento e di una prassi culturale e istituzionale che faccia propria la battaglia contro la violenza sulle donne lascia sul campo più di cento donne uccise ogni anno.

Parlare della mentalità, della cultura che caratterizza il nostro paese rispetto all’Europa o agli USA, non può che essere la ripetizione di quanto è stato detto e ridetto, scritto e riscritto negli ultimi quarant’anni e mi sgomenta pensare di doverlo ridire, anche perché riassunte in poche parole le affermazioni apparterrebbero più al registro di utili slogan, delle parole d’ordine o di un discorso politico e questo non è il mio campo.

Quello che posso dire, a proposito di cultura (e solo per dovere di conclusione), è che in Italia la difficoltà a lavorare concretamente contro la violenza perpetrata da partner, ex-partner o da famigliari è ancorata a una confusione tra amore, controllo-potere-distruzione (non parlo di aggressività), confusione sostenuta, protetta, favorita dalla così detta “sacralità della coppia e della famiglia”.

lunedì 16 agosto 2010

Dibattito "Donne, diritti, opportunità"

FESTA DI LIBERAZIONE DI RIALTO “I DIRITTI NEGATI NELLA CRISI GLOBALE”

Domenica 29 agosto 2010, ore 18.00

Dibattito "Donne, diritti, opportunità"


partecipano:

Giovanna Pastega – Giornalista e Vicepresidente Commissione Pari Opportunità Prov. Venezia

Chiara Marri – Consigliera Rifondazione Comunista Municipalità Venezia Murano Burano

Marie Louise Niwemukobwa – Associazione Donne Immigrate Solidaires

Barbara Spinelli – Autrice del libro "Femminicidio"

coordina: Elena Carradori – Consigliera provinciale Rifondazione Comunista

venerdì 23 luglio 2010

Giustizia per Faith

Pubblico la lettera scritta con l'ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) per fare luce sulle inquietanti e gravissime violazioni dei diritti umani che si nascondono dietro il rimpatrio della giovane ragazza nigeriana

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Spett.le
Prefetto di Bologna
via IV Novembre, 24
40123 Bologna

Spett.le
Questore di Bologna
piazza G. Galilei
40123 Bologna

Spett.le
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
avv. Desi Bruno
piazza Roosvelt, 3
40121 Bologna

Spett.le
Comune di Bologna
Commissario governativo
dr.ssa Annamaria Cancellieri
piazza Maggiore, 6
40124 Bologna

Apprendiamo dalla stampa che una giovane nigeriana di nome Faith A., trattenuta presso il C.I.E. di Bologna per non aver ottemperato a pregresse espulsioni, in data 21 luglio 2010 è stata forzatamente rimpatriata in Nigeria, nonostante:

- avesse espresso la volontà di presentare richiesta di protezione internazionale, che di fatto presentava la mattina stessa attraverso il suo legale,

- nonostante nel suo Paese rischi la condanna a morte o il carcere a vita per avere ucciso un notabile che aveva tentato di stuprarla, motivo per cui la giovane si era rifugiata in Italia,

- nonostante fosse in attesa di definizione della procedura di regolarizzazione attivata sin dal settembre 2009.

Paradossalmente la giovane è stata rintracciata dalle forze di polizia dopo che queste erano state chiamate in suo soccorso, a seguito di un tentativo di violenza sessuale subito nella propria abitazione, che la giovane aveva denunciato!

Questa situazione è stata immediatamente segnalata alle Autorità di pubblica sicurezza, prima dell’inizio della esecuzione dell’espulsione così come durante l’esecuzione, ma ciò nonostante si è incredibilmente proceduto all’allontanamento ed al rimpatrio, incuranti ed indifferenti ai gravissimi rischi ai quali si sarebbe esposta la giovane straniera.

Evidenti ed inconfutabili sono le gravissime violazioni dei diritti umani di Faith e le gravissime responsabilità istituzionali per non averle consentito innanzitutto una tutela contro la violenza subita in Italia, nonché di beneficiare del diritto all’asilo politico sia attraverso il divieto di espulsione che consentendole un effettivo accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, in violazione di quanto previsto dalle Convenzioni internazionali (Conv. di Ginevra sui rifugiati del 1951 ma anche Convenzione europea dei diritti umani), dalla Costituzione italiana (art. 10, co. 3) e dalla legge italiana (art. 7 d.lgs. 25/2008 e art. 19 TU 286/98).

In considerazione di quanto sopra, si chiede che le Autorità in indirizzo forniscano, ognuno per la parte di competenza, ogni opportuno chiarimento in merito al fatto sopra descritto.

Si comunica che la scrivente Associazione si rivolgerà ai competenti Organismi internazionali per la verifica delle violazioni sopra descritte e per la tutela dei diritti della giovane Faith A..

In attesa di pronto riscontro

per ASGI:

avv. Nazzarena Zorzella
dott.ssa Barbara Spinelli

giovedì 22 luglio 2010

Custodia cautelare in carcere obbligatoria per gli stupratori? Urgono misure di altro genere per far decrescere i femminicidi.

Pubblico il comunicato che abbiamo redatto come gruppo di ricerca "Generi e Famiglie" della Associazione Nazionale Giuristi Democratici, a proposito della recente pronuncia n. 265/2010 della Corte Costituzionale e che rispecchia in pieno anche il mio sentire.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI
                                                 Gruppo di ricerca “generi e famiglie”


La modifica dell’art. 275 comma 3 del codice di procedura penale che prevede l’obbligatorietà della misura custodiale in carcere per determinate ipotesi di reato è stata fortemente voluta dal Ministero delle Pari Opportunità quale “palliativo” capace di “sedare l’opinione pubblica” a fronte dell’incapacità di garantire adeguata protezione alle vittime donne e minori che scelgono di denunciare situazioni di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e prostituzione minorile.

Non si può certo pensare che soluzioni repressive irrazionalmente generalizzanti possano essere di per sé solo sufficienti a tutelare le vittime e ad avere efficacia deterrente.

Nel nostro ordinamento, l’applicazione delle misure cautelari è subordinata a specifiche condizioni di applicabilità (273 c.p.p.) ed a esigenze cautelari (274 c.p.p.). La custodia cautelare può essere disposta solo quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata (275 co.3 c.p.p.).

La pericolosità sociale dell’indagato ai fini della custodia cautelare in carcere è presunta unicamente per i reati di criminalità organizzata. Nelle altre ipotesi è sempre il giudice che, valutando anche la pericolosità del soggetto, deve decidere quale sia la misura cautelare più adeguata al caso concreto.

E’ pericolosissimo collegare a situazioni che si ritengono di allarme sociale l’obbligo di detenzione cautelare carceraria, anzi, è anticostituzionale, perché mina alle basi i principi cardine del nostro ordinamento democratico.

L’intervento della Corte Costituzionale era dunque dovuto e le reazioni emotive a questa sentenza sono inutili e ancora una volta espressione della politica del Governo Berlusconi che cerca di stravolgere i principi fondamentali del nostro ordinamento con la legislazione dell’emergenza.

Dire che la sentenza della Corte Costituzionale è ingiusta è espressione dell’incapacità di pensare ed attuare una risposta adeguata per prevenire tutti i crimini maschili contro le donne e i minori, come peraltro raccomandato più volte allo Stato italiano dal Comitato per l’attuazione della CEDAW (Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne).

Prevedere per legge la misura cautelare più gravosa, quella della custodia in carcere, come obbligatoria, vuole solo rassicurare la collettività ma di fatto non tutela davvero chi è vittima di questa tipologia di reati, che spesso si ritrova da sola ad affrontare le fasi del processo e quelle successive. Anzi, paradossalmente danneggia le donne vittime di violenze sessuali commesse da conoscenti, compaesani, amici.

Si deve prendere atto che in Italia c’è un diffuso clima culturale sessista che permea non solo chi commette questi reati, ma qualche volta anche chi è chiamato a decidere sugli stessi.

Molto spesso ad esempio nei reati di violenza sessuale la valutazione della gravità della condotta è sempre più ravvisata quando l’azione è commessa da un estraneo e su strada; al contrario, per le violenze che avvengono all’interno delle relazioni di lavoro, familiari, amicali, molto spesso viene riconosciuto un minore disvalore sociale, che a volte si traduce addirittura nella applicazione di una pena nei limiti della sospensione condizionale. Quale tutela per queste donne? Ovvero, quale tutela per la maggior parte – statisticamente parlando – delle vittime di violenza sessuale?

Detto questo, non si può pensare che il problema si risolva prevedendo la carcerazione come obbligatoria: il problema è culturale, e si risolve da un lato decostruendo gli stereotipi patriarcali sul ruolo della donna all’interno della società, e dall’altro con una adeguata formazione.

E’ tempo, anche in Italia come nel resto dell’Europa, di iniziare ad approcciare al gravissimo fenomeno criminale della violenza maschile sulle donne non soltanto attraverso l’utilizzo dello strumento penale, ma anche migliorando ed implementando l’utilizzo della l. 154/2001 e dunque degli ordini di allontanamento, fornendo ascolto e supporto effettivo, anche e soprattutto in termini psicologici ed economici, alle donne che denunciano di essere vittime di tali crimini durante la fase delle indagini e del procedimento penale.

E’ necessaria una formazione adeguata per valutare la situazione di rischio specifico che la donna corre nel momento in cui sceglie di denunciare la violenza che subisce.

Anziché imporre ai magistrati la carcerazione obbligatoria dell’indagato è decisamente più opportuno provvedere alla formazione specifica delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga garantita la protezione delle vittime di tali reati, con un uso adeguato di tutte le misure cautelari previste dal nostro ordinamento.

Questo richiede molte più risorse ovviamente, forse è per questo che nessuno ha il coraggio di parlarne.

Ma è questo quello che le donne che denunciano si aspettano: non vendetta, ma protezione, e il ritorno a una vita libera dalla violenza. Questo è diritto fondamentale che lo Stato ha l’obbligo di garantire sì, ma con gli strumenti adeguati.

L’incolumità psico-fisica della vittima non trova la sua massima tutela nella privazione della libertà dell’indagato, ma in una rete di protezione che è obbligo del Governo prevedere, garantire e attuare.

Bologna - Ravenna, 22 luglio 2010

lunedì 12 luglio 2010

IL FEMMINICIDIO E' UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLE DONNE

Ankara, 15 aprile 2010


Convegno Internazionale “Pari opportunità e uguaglianza di genere: esperienze in Italia e in Turchia”

PROGRAMMA

“Equal opportunities and gender equality: experiences in Italy and Turkey”

15 April 2010

Ankara, Rixos Grand Hotel

9.00 – 9.30 Registrations

9.30 Opening speeches

• H. E. Carlo Marsili (Ambassador of Italy in Turkey)

• Mr. Reza Hossaini (Chair of the United Nations Youth, Gender and Civic Engagement

Thematic Group in Turkey)

• Ms. Güldal Akflit (Head of the Turkish Parliamentary Commission on Equal

opportunities between women and men)

• Hon. Maria Rosaria Carfagna (Italian Minister of Equal Opportunities)

• Hon. Selma Aliye Kavaf (State Minister for Women and Family Affairs)

10.45 Coffee break

11.00 Welcome & introduction

Conference moderator: Irene Fellin (Gender specialist)

First session


Violence against women and the importance of international tools in the fight against any form of discrimination

Yak›n Ertürk (Professor at Sociology Department of METU, Ankara; former UN Special Rapporteur of Violence against women, its causes and consequences)

“The universal and particular manifestations of VAW”

Barbara Spinelli (Democratic Lawyers, Italian NGO)

“An analysis of gender violence in Italy in the light of CEDAW’s recommendations”

Siusi Casaccia (Lawyer; Forum Association Women Jurist)

“Implementation of legislation on violence against women in Italy: the law against

stalking and the orders of restriction”

Feride Acar (Member of the Council of Europe ad hoc Committee on Violence Against Women; Professor at the Department of Political Science and Public Administration of METU, Ankara; former Chairperson of CEDAW Committee)

“A new European Convention to combat Violence against Women: its foundations,

scope and approach”

Q & A

12.45 Lunch break

14.00 Second session

The obstacles to women’s emancipation

Women and politics

• Francesca Zajczyk (Professor at University of Milan – Bicocca)

“More women in politics: a possible challenge?”

• Selma Acuner (KA-DER Advisory Board Member; EWL Executive Board Member)

“Political participation of women: it is a crisis situation”

Women and work

• Alessandra Casarico (Associate Professor in Public Economics and Director of Econpubblica, Center of research on the economics of the public sector at Bocconi University - Milano)

“Women’s employment in Italy: issues still open”

• ‹pek ‹lkkaracan (Women for Women’s Human Rights; Professor of Economics at Istanbul Technical University)

“Women’s participation in the labor market in Turkey: how to explain the slow progress?”

Q & A

15.45 Coffee break

16.00 Third session


Gender stereotypes in the identity construction

• Loredana Lipperini (Journalist and writer)

“A pink world: the education to the Second Sex in girls’ imaginary”

• Hülya U¤ur Tanr›över (Associate Professor at the Department of Communication Galatasaray University, Istanbul)

“Sexism in the media and in the textbooks”

• Maurizio Quilici (President of the Italian Institute for fatherhood)

“Contemporary fathers between new roles and old stereotypes”

Q & A

17.30 Closure


RELAZIONE
Un'analisi sulla violenza di genere in Italia alla luce delle Raccomandazioni del Comitato CEDAW
Dott.ssa Barbara Spinelli, Associazione Italiana Giuristi Democratici



Il 18 dicembre 2009 la CEDAW, la prima Convenzione specificamente rivolta alla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ha compiuto 30 anni. Anche il 2010 si conferma un anno importante, perchè si celebra il quindicesimo anniversario dall’adozione della Piattaforma di Pechino, che rappresenta anch’essa una pietra miliare nel cammino per il riconoscimento dei diritti delle donne.

In questi decenni, numerose sono state le conquiste ottenute dalle donne di tutto il mondo invocando il riconoscimento dei principi affermati nelle Convenzioni internazionali e sanciti nella Piattaforma di Pechino.

Si è arrivati a riconoscere che ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti della donna, per la sua appartenenza di genere, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della Persona.

Tuttavia, i dati sulla violenza di genere e sulla posizione delle donne nella società ci ricordano che ancora molto resta da fare per rendere effettivo il godimento di questi diritti da parte delle donne.

Ancora oggi la più antica e pervasiva forma di oppressione sperimentata dal genere umano, la violenza maschile sulle donne, non è stata sradicata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e le statistiche nazionali ci confermano che la violenza di genere resta ancora la prima causa di morte al mondo per le donne tra i 16 e 44 anni.

Nell’aprire i lavori della CSW tenutasi nel marzo 2010 a New York, il Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Alì Abdussalam Treki, ha sostenuto che la violenza di genere resta “Il crimine più comune, più ignobile e meno punito al mondo”.

Le parole del Presidente assumono un valore particolare oggi che, a 30 anni dalla adozione della CEDAW, risulta un dato acquisito e universalmente condiviso che la discriminazione e la violenza di genere rappresentano una violazione dei diritti fondamentali delle donne.

Se prima infatti la violenza maschile sulle donne veniva considerata un fatto privato, e lo stato di sottomissione ed esclusione sociale delle donne veniva giustificato o tollerato istituzionalmente come espressione della tradizione o di un credo religioso, con la ratifica della CEDAW gli Stati membri hanno riconosciuto che la discriminazione e la violenza sulle donne sono problemi strutturali, esito della “la manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne”1.

Ratificata da ben 186 Stati, la CEDAW ha fatto ingresso negli ordinamenti giuridici interni della maggior parte dei Paesi del mondo con valore di fonte giuridica primaria, produttiva di obblighi giuridici e vincoli istituzionali per gli Stati.

L’art. 1 della CEDAW offre una definizione onnicomprensiva di discriminazione di genere, che include qualsiasi atto che comporti la esclusione o la limitazione del godimento o dell’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali della donna proprio per la sua appartenenza al genere femminile.

Riconoscere che ogni diverso atto di discriminazione o di violenza sulle donne costituisce una violazione dei diritti fondamentali della donna, è sicuramente una affermazione di principio di grande importanza, in quanto crea una connessione tra forme di violenza apparentemente assai lontane e diverse tra loro, come le mutilazioni genitali femminili, i delitti d’onore, la violenza economica, il mobbing sul lavoro, gli atti persecutori, accomunandole tutte come violazioni dei diritti fondamentali subiti dalle donne del mondo “in quanto donne”.

Sempre più sociologhe, criminologhe e antropologhe2, stanno adottando il neologismo “femminicidio” (feminicide) come categoria di analisi per indicare ogni forma di discriminazione e di violenza (sia fisica, psicologica, economica, culturale, politica, normativa, istituzionale) commessa ai danni di una donna in quanto tale, per nominare la lesività di questi atti e significare l’annientamento della donna nella sua sfera di integrità psicofisica e di libertà di autodeterminazione o come limitazione della sua soggettività politica e della sua partecipazione pubblica; dunque femminicidio non solo riferito alle uccisioni delle donne in quanto donne ma riferita a qualsiasi violenza loro inferta per il genere di appartenenza3.

Nella mia relazione dunque utilizzerò il termine femminicidio, per indicare ogni forma di violenza e/o di discriminazione di genere.

Se  per secoli le donne sono state, anche da parte delle Istituzioni, “oggetto di diritto”, subordinate alla disciplina imposta culturalmente e normativamente dalle società patriarcali, grazie alla CEDAW possono ambire a diventare “soggetti di diritto”, e sono proprio gli Stati membri coloro che si devono fare carico dell’ eliminazione di ogni ostacolo alla realizzazione dell’autoderminazione delle donne nelle comunità di riferimento.

La CEDAW infatti, declinando la discriminazione di genere come violazione dei diritti umani, rappresenta un utile strumento per promuovere l’empowerment delle donne seguendo gli obbiettivi globali e l’agenda delle Nazioni Unite, ma agendo a livello locale.

Lo Stato italiano ha ratificato la CEDAW il 10 giugno 1985, la Turchia il 19 Gennaio 1986.

I nostri Stati hanno aderito anche al Protocollo opzionale (l’Italia il 29.10.2002, la Turchia il 22.09.2000) e dunque, accettando il sistema di monitoraggio e gli strumenti di azioni previsti dalla Convenzione, si sono impegnati sia a modificare la legislazione in maniera tale da ottenere il riconoscimento giuridico dei diritti delle donne sanciti dalla Convenzione, sia ad agire politicamente al fine rendere effettivo per le donne il godimento di questi diritti.

Gli effetti più evidenti che si sono registrati nei Paesi membri a seguito della ratifica della CEDAW sono stati da un lato l’abrogazione di tutte quelle norme interne che palesemente violavano la Convenzione, discriminando direttamente le donne nel godimento dei diritti fondamentali; dall’altro la criminalizzazione di quelle pratiche tradizionali o di quei comportamenti maschili che precedentemente venivano tollerati pur essendo lesivi della dignità della donna.

Nel tempo, i nostri Paesi si sono dotati di sistemi sempre più articolati di pari opportunità e di strumenti legislativi specifici per la prevenzione e la repressione della violenza sulle donne.

Nonostante ciò, le statistiche evidenziano il permanere di una situazione di grave sottorappresentanza femminile nella politica e nei ruoli apicali a livello economico e decisionale, e di un aumento dei reati nei confronti delle donne nonostante, -almeno per quanto riguarda l’Italia-, si registri un calo generale della criminalità.

E’ evidente dunque che le modifiche legislative, per quanto indispensabili, non sono state da sole sufficienti a cambiare la mentalità profondamente patriarcale che storicamente ha caratterizzato i nostri Paesi. E’ troppo recente il tempo in cui le donne, per legge, erano sottomesse agli uomini come mogli, figlie, e oggetti sessuali privi di qualsiasi dignità.

In Italia, la potestà maritale è stata abrogata con la riforma del diritto di famiglia del 1975; fino al 1981 l’attenuante del delitto d’onore faceva parte del nostro ordinamento. L’art. 587 del codice penale prevedeva che “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni”. Fino al 1996 i crimini sessuali venivano considerati reati contro la moralità pubblica e non contro la persona: nel nostro Codice Penale tra i “Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” erano previsti fino il “Ratto a fine di matrimonio” e il “Ratto a fine di libidine”;cioè il codice puniva meno gravemente chi rapiva la donna a scopo di matrimonio; e il cosiddetto “matrimonio riparatore”, cioè quello conseguente a stupro o a rapporto sessuale consenziente, costituiva una causa di non punibilità per l’aggressore (art. 544 Cod.pen.).

Ancora oggi in Italia persiste una mentalità patriarcale che ritiene legittimo questo retaggio culturale, che costituisce il movente di numerosi femminicidi. Molte femministe, facendo riferimento ai women’s studies parlano di “cultura dello stupro”4, una concezione della donna come soggetto passivo del desiderio maschile che si esprime da un lato nella normalità per gli uomini di apostrofare le donne anche sconosciute con ammiccamenti osceni, complimenti erotici, o con veri e propri comportamenti molesti sessualmente, e dall’altro consiste nella riproposizione da parte dei media di stereotipi che raffigurano le donne come disponibili sessualmente e lasciano intendere he la ritrosia della donna sia naturale, e dunque il diniego del rapporto sessuale vada vinto con la  forza. In breve, il concetto di “vis grata puellae”, già noto agli antichi.

I nostri Paesi sono accomunati dalla preoccupazione espressa dal Comitato CEDAW per “la persistenza e pervasività dell’atteggiamento patriarcale ed il profondo radicamento di stereotipi inerenti i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società”, che “sono all’origine della posizione di svantaggio occupata dalle donne”, “contribuiscono a che continui la violenza contro le donne” e “costituiscono un ostacolo alla piena attuazione della Convenzione, anche per quanto riguarda il lavoro, la salute e la partecipazione alla vita politica”5 .
Tali stereotipi sui ruoli tradizionali dell’uomo e della donna sono profondamente radicati a livello simbolico nell’immaginario collettivo, e vengono costantemente riprodotti dalla comunicazione televisiva, nella pubblicità, e spesso anche incredibilmente nei discorsi politici, legittimando socialmente una concezione ancora viva della donna come oggetto sessuale e dell’uomo come predatore, della moglie come suddita del marito e inadatta a ruoli di responsabilità o a mestieri tipicamente maschili.

Lo conferma una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato un sindacalista della polizia penitenziaria per aver rilasciato una intervista in cui criticava la recente nomina di una donna come direttrice del carcere affermando che per dirigere quel carcere era meglio un uomo. La Cassazione ha ritenuto che la critica rivolta alla direttrice, in quanto “riferita al solo fatto di essere una donna”, costituiva “gratuito apprezzamento contrario alla dignità della persona perché ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell'appartenenza all’uno o all’altro sesso”6.

Frasi umilianti come quella rivolta alla direttrice del carcere per molte donne italiane rappresentano spesso la quotidianità, in quanto chi le pronuncia non le percepisce come discriminatorie.

Altrettanto si può affermare per gli apprezzamenti sessuali e per le molestie sessuali, molto diffuse nella forma dei toccamenti soprattutto negli ambienti di lavoro, spesso considerate “scherzose” dagli autori, fino a quando la Cassazione non ha sancito che, qualora non consenzienti, anche semplici toccamenti costituiscono reato di violenza sessuale7.

Ma gli stereotipi più diffusi e che comportano le conseguenze più gravi sono proprio quelli relativi al ruolo della donna e dell’uomo nella relazione sentimentale.
E’ nell’ambito famigliare infatti che matura la maggior parte delle violenze sessuali, dei maltrattamenti e degli omicidi nei confronti delle donne.
In Italia è diffusa la tendenza ad attribuire agli “altri” la violenza sulle donne come segno di differenziazione innanzitutto con questi altri, con i diversi, siano essi i migranti e/o i disagiati psichici od economici.
Anche nella recente campagna pubblicitaria istituzionale promossa in occasione del G8, la violenza contro le donne veniva rappresentata come un “male oscuro”: il messaggio diceva chiaramente che “la violenza sulle donne è ignoranza e follia”8. Tuttavia, attribuendo all’essere disagiato mentale o appartenente a fasce deboli la causa della violenza, si veicolano falsi stereotipi, mistificando la realtà statistica dei dati e nascondendo la trasversalità della violenza sulle donne “in quanto donne”.

Anche i giornali spesso i giornali parlano di “raptus” e “follia omicida”, ingenerando nell’opinione pubblica la falsa idea che i femminicidi vengano perlopiù commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi di aggressività improvvisa. Al contrario, negli ultimi 5 anni meno del 10% di femminicidi è stato commesso a causa di patologie psichiatriche o altre forme di malattie9 e meno del 10% dei femminicidi è stato commesso per liti legate a problemi economici o lavorativi10.
Dunque, tali credenze che legano la violenza sulle donne a cause di sofferenza psichica o a vere e proprie malattie mentali risultano ampliamente smentite sia dai dati ufficiali raccolti dall’Eures nel 2006 e dal Ministero dell’Interno nel Rapporto sulla criminalità in Italia, sia dalle ricerche sul femminicidio eseguite a partire dai casi riportati dalla stampa da parte della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, un centro antiviolenza parte della rete nazionale “Donne in rete contro la violenza”.
In Italia, nel 1992 gli omicidi di donne rappresentavano il 15,3 % degli omicidi totali, mentre nel  2006 rappresentavano il 26,6 %11. Negli ultimi tre anni (periodo 2006-2009), le vittime (delle quali si è avuta notizia sulla stampa) di femmicidio in Italia sono state 439  12.

Solo una minima parte di queste uccisioni (-15%)13 è avvenuta per mano di sconosciuti. In più della metà dei casi il femmicidio è commesso nell’ambito di una relazione sentimentale, in essere o appena terminata, per mano del coniuge, convivente, fidanzato o ex. Nella restante parte dei casi avviene per mano di altro parente della vittima o comunque di persona conosciuta.14

E’ interessante notare che i delitti commessi da uomini italiani su donne italiane vengono identificati dalla stampa come “delitti passionali”, mentre ai delitti commessi da stranieri sulle loro mogli o sulle loro figlie ci si riferisce individuandoli come “delitti d’onore”.
Tale classificazione è indubbiamente discriminatoria in quanto sottende l’idea che commettere atti criminali per motivi di onore sia una peculiarità delle comunità straniere, con tradizioni diverse, dimenticando che identiche tradizioni “d’onore” (giuridicamente configurate come attenuanti o scriminanti per i reati) hanno caratterizzato la società italiana fino a pochi decenni or sono, come detto poc’anzi.
Anche i dati statistici confermano che è sempre il sentimento di orgoglio ferito, di gelosia, di rabbia, di volontà di vendetta e punizione nei confronti di una donna che ha trasgredito a un modello comportamentale tradizionale a spingere l’uomo ad uccidere: sia che si tratti di una figlia pachistana che disonora il padre pachistano perché va vestita all’occidentale, sia che si tratti di una figlia italiana che disonora il padre italiano perché frequenta un tossicodipendente, sia che si tratti della moglie che disonora il marito perché lo tradisce o lo vuole lasciare per un altro.
L’unica differenza sensibile che si può individuare tra le due ipotesi di femminicidio, sta nel fatto che indubbiamente nei delitti di genere maturati nell’ambito delle comunità straniere residenti in Italia, il concorso morale dei membri della comunità al fatto criminoso è significativamente più marcato.
Tale dato va tenuto in considerazione ai fini della valutazione del rischio di femminicidio per le ragazze che, sfuggendo alla comunità, cerchino protezione all’esterno, in quanto, in caso di mediazione e di rientro in famiglia, aumenta esponenzialmente il rischio che la ragazza possa subire gravissime forme di violenza fisica e psicologica.

Un dato significativo è che la maggior parte dei femminicidi in Italia si compie nella casa della vittima15 e che, su dieci uccisioni di donne, 7,5 sono precedute da maltrattamenti o da altre forme di violenza fisica o psicologica nei confronti della donna16.

Ma anche escludendo le ipotesi di femminicidio che culminano nell’uccisione della donna, i dati sulla vittimizzazione delle donne non si rivelano migliori: un’indagine ISTAT del 2004 rivela che il 55,2% del totale delle donne italiane con un età tra i 14 e i 59 anni ha subito una molestia sessuale nel corso della vita17.

Per quanto riguarda invece le violenze sessuali, è più difficile fornire un quadro della situazione perché secondo l’ISTAT soltanto il 7,4% delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto: vi è quindi un sommerso altissimo che sfugge dalle statistiche ufficiali, soprattutto per quanto riguarda gli stupri in famiglia18.

La violenza maschile sulle donne avviene tra le mura domestiche e nell’ambito delle relazioni coniugali perché in Italia come in altri paesi europei, nonostante l’evoluzione normativa, è ancora forte l’idea che la donna debba essere legata al ruolo di madre e di moglie, di cura della famiglia, di oggetto sessuale e riproduttivo.
Nel momento in cui la donna sceglie invece di autodeterminarsi e di allontanarsi da situazioni di denigrazione, di controllo, aumenta la violenza fisica, inizia lo stalking. Nel momento in cui nasce un conflitto della coppia questo conflitto si trasforma in forme di controllo economico, di violenza psicologica, di violenza fisica, che arriva fino all’uccisione della donna.

Il problema, come rimarcato dalle osservazioni del Comitato CEDAW, è di carattere culturale: per prevenire il femminicidio è necessario in primo luogo sradicare la mentalità patriarcale che vuole la donna ancora legata ai ruoli tradizionali, sia nel quotidiano privato che nell’immaginario erotico di corpo a disposizione del marito, svestita, e della comunità, coperta per pudore o prostituita. In ogni caso "posseduta".
Non si accetta che nella coppia questa relazione di controllo possa avere una fine, decisa dalla donna: lo stereotipo dell'amore "per sempre" uccide.

Questo immaginario attraversa tutte le culture e impedisce l’effettiva protezione delle donne dalla violenza perché sovente è condiviso da quegli stessi operatori che dovrebbero applicare le leggi antidiscriminatorie approvate dagli Stati in ottemperanza ai principi della CEDAW.

Infatti, anche quando a livello normativo vengano predisposti eccellenti strumenti di contrasto alla violenza di genere, come le misure civili e penali di allontanamento del coniuge o del familiare violento, introdotte in Italia con la legge 154 del 2001, accade che queste misure non vengono applicate perché le donne e gli stessi legali non ne hanno conoscenza, o perché i magistrati chiamati ad applicarle, talvolta sulla base di una mentalità ancora fortemente patriarcale, le interpretano in maniera estremamente restrittiva richiedendo che per l’applicazione necessariamente debba essere già avvenuto un fatto grave di violenza fisica, o comunque   integrante  reato, in danno della donna. Il risultato è che statisticamente gli ordini di protezione in molte zone d’Italia vengono chiesti in percentuali bassissime e concessi solo in casi eclatanti di violenza, invece, là dove i centri antiviolenza hanno formato gli operatori, aperto un confronto con la magistratura e promosso numerosi ricorsi, le misure vengono adottate con maggiore frequenza e in tempi velocissimi, riuscendo davvero a svolgere la funzione di salvaguardare con efficacia la donna dal rischio di ulteriori aggressioni.

La formazione degli operatori sociali, sanitari, dell’avvocatura, della magistratura e delle forze dell’ordine svolge un ruolo cruciale nelle politiche di contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere. Molto spesso la vita della donna dipende dalla capacità dell’operatore di pronto soccorso, dell’avvocato, o dell’agente di saper valutare il rischio di rivittimizzazione della donna che gli chiede supporto, o dalla sua capacità di indirizzare con prontezza la donna ai centri antiviolenza presenti sul territorio e di informarla sugli strumenti giuridici a disposizione per uscire da quella situazione. Quando noi esperte formiamo gli operatori, evidenziamo sempre che la fase di ascolto della donna che per la prima volta chiede aiuto è un momento cruciale per la sua protezione e per garantire la buona riuscita delle azioni successive di prevenzione e contrasto alla violenza.

In Italia sono stati avviati numerosi progetti di formazione professionale, tuttavia sono ancora insufficienti. Essi infatti dovrebbero essere affiancati dall’inserimento di gender studies all’interno delle principali lauree nelle discipline mediche, giuridiche e psicologiche, nonché da una formazione capillare a partire dalla scuola dell’obbligo per la decostruzione degli stereotipi legati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella società e nella famiglia, così come raccomandato dal Comitato CEDAW all’Italia.

A tal proposito il Comitato CEDAW nella Raccomandazione n. 19 del 2005 all’Italia, segnalava la necessità di addivenire a una definizione di discriminazione di genere che rispecchiasse quella proposta dall’art. 1 della Convenzione, essendo il Comitato “preoccupato dal fatto che la mancata previsione di tale specifica disposizione possa contribuire a far ritenere di limitata applicazione il concetto di parità sostanziale, come evidente nello Stato membro, anche tra i pubblici funzionari e a magistratura”.

Attualmente l’unica definizione di discriminazione di genere presente nella normativa italiana, è quella adottata in attuazione della direttiva UE direttiva 2002/73/CE, ma applicabile esclusivamente nell’ambito delle discriminazioni sul lavoro.

Invero, l’introduzione di una definizione di discriminazione di genere in una fonte di rango costituzionale, come suggerito dal Comitato nella Raccomandazione n. 20, avrebbe una notevole efficacia simbolica poiché effettivamente, leggendo numerosi dibattiti parlamentari, è riscontrabile che l’assenza nella legislazione di una definizione specifica di discriminazione e violenza di genere, fa sì che molto spesso, sulla base di argomentazioni etiche o di matrice religiosa, venga messa in discussione la validità stessa del concetto di genere, disancorandolo da una analisi in termini di diritti umani e riducendolo ad espressione di una visione parziale della realtà.

Indubbiamente, l’incapacità di riconoscere la specificità della discriminazione e della violenza basata sul sesso e sull’orientamento sessuale, costituisce ancora oggi in Italia il principale ostacolo alla comprensione da parte di politici e degli operatori giuridici del significato e della portata delle politiche e delle normative di pari opportunità.

Non sempre infatti le politiche e le norme in materia di pari opportunità vengono orientate ai principi sanciti dalla CEDAW, dal diritto umanitario o dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, ma accade alle volte che si modifichino a seconda dei valori morali di riferimento della parte politica di volta in volta al Governo, venendo inquinate da considerazioni etiche.

Né è un chiaro esempio la L. 40 del 2004 in materia di fecondazione assistita, che, sulla base di considerazioni etico religiose riconducibili ai dogmi cattolici, prevedeva all’art. 14, commi 2 e 3, il divieto di congelazione degli embrioni e la possibilità di impianto di massimo tre embrioni e tutti in una sola volta. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 151/2009 ha ritenuto illegittima questa norma ritenendo che comporta una eccessiva tutela per l’embrione ledendo il diritto alla salute della donna.

Un altro esempio è costituito dalla legge 7 del 2006, che criminalizza le mutilazioni genitali femminili. Il disegno di legge originario, accanto all’introduzione della sanzione penale per chi commetteva tali atti in Italia, prevedeva anche la possibilità per le donne migranti e per le loro figlie di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale se nel Paese di origine tale pratica non era criminalizzata o comunque lo Stato di provenienza non fosse stato in grado di proteggerle perché si trattava di una tradizione fortemente diffusa e socialmente tollerata. Nel testo definitivo, l’articolo che faceva riferimento alla protezione internazionale non è stato approvato, e ancora oggi in Italia è estremamente difficile ottenere la protezione internazionale per le donne che, rientrando nel Paese di origine, rischiano di essere mutilate. La Cassazione19 infatti, contrariamente a quanto sancito a livello internazionale dall’ONU e dall’ UNHCR (Alto Commissariato ONU per i rifugiati), ha ritenuto che le mutilazioni genitali femminili non costituiscono una forma di persecuzione basata sul genere ma una forma di “sudditanza” cui le donne sono soggette in numerosi paesi del mondo, come tale non meritevole di protezione internazionale.

E’ evidente dunque che molto ancora può e deve essere fatto per assicurare in concreto il  godimento dei diritti fondamentali da parte delle donne, non solo sul piano culturale ma anche in termini di modifiche legislative.

In particolare, per evitare di incorrere in violazioni della Convenzione, le azioni di pari opportunità dovrebbero essere messo al riparo da ingerenze di carattere etico o religioso per garantire l’effettivo godimento da parte delle donne dei diritti riproduttivi previsti dalla L. 194/1990 (legge sull’interruzione volontaria di gravidanza)20.

L’azione di contrasto alla violenza ed alle discriminazioni deve inoltre essere più incisiva per quanto riguarda le donne che subiscono molteplici discriminazioni: in quanto lesbiche, in quanto donne e disabili, in quanto donne e migranti o appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche.

Analogamente, dovrebbe essere assicurato un capillare monitoraggio delle condizioni di trattenimento delle donne private di libertà in carcere, nei CIE (centri di identificazione ed espulsione), negli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari) per garantire loro l’effettivo godimento dei diritti fondamentali, ed in particolare una detenzione sicura da discriminazioni e violenze di genere.

Il Comitato CEDAW con la Raccomandazione n. 36 del 2005 ha sollecitato l’Italia ad adottare “misure concrete per l’eliminazione della discriminazione contro quei gruppi di donne maggiormente vulnerabili, tra cui le ROM e le immigrate”, e a promuovere “il rispetto nei riguardi dei loro diritti umani con tutti i mezzi disponibili, comprese misure speciali temporanee”.

Si pone dunque come obbiettivo prioritario una riforma del T.U. sull’Immigrazione che riconosca la pecificità di genere nella migrazione e nel diritto d’asilo politico.
Andrebbe, innanzitutto, prevista la protezione internazionale (asilo politico) per le donne vittime di violenza di genere all’interno delle famiglie o delle comunità di appartenenza (matrimoni forzati, mutilazioni sessuali, violenza all’interno della famiglia con atteggiamento complice e/o omertoso da parte delle comunità di appartenenza, ecc.), dalle quali i Paesi di origine non siano stai in grado di proteggerle, come previsto dalle linee guida dell’UNHCR (Alto Commissariato ONU per i Rifugiati)21e come già avviene in numerosi Paesi europei.
Altresì, in ogni caso, andrebbe codificata una estensione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari oltre che per le vittime di tratta anche per le potenziali vittime di matrimoni forzati o di altri delitti di genere, e comunque per tutte le situazioni nelle quali le donne straniere siano destinatarie di violenze, non necessariamente fisiche, all’interno della famiglia, con possibilità di deroga alle disposizioni normative vigente in materia di immigrazione, al fine di favorire una effettiva emancipazione delle donne maltrattate rispetto alle famiglie.

Andrebbero inoltre riviste le recenti modifiche riguardanti i minori non accompagnati22, che, destinando le giovani donne straniere arrivate in Italia quasi maggiorenni alla clandestinità nel momento del compimento della maggiore età, le espongono ad un alto rischio di diventare vittime di tratta o di altre organizzazioni criminali per essere impiegate nel lavoro nero o come schiave del sesso.

Va inoltre evidenziato che l’introduzione del reato di clandestinità comporta una maggiore difficoltà per le donne straniere nell’accesso ai servizi sociali e sanitari, e le espone ad una maggiore accettazione delle violenze subite perché sono consapevoli che, presentando la denuncia-querela, rischiano di essere identificate e a loro volta denunciate per clandestinità, poiché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo giuridico di denunciare tutte le notizie di reato di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni23.

Tali argomenti, in questa sede soltanto brevemente accennati, costituiscono solo alcuni dei più significativi esempi di come un’analisi di genere delle modifiche normative e delle politiche nazionali che a primo impatto possono sembrare “neutre” di fatto si rivelino discriminatorie nei confronti delle donne e adottate in violazione della Convenzione (CEDAW).

Poiché l’Italia ha aderito senza riserve anche al Protocollo opzionale, la Convenzione per noi, giuriste e attiviste per i diritti umani rappresenta un mezzo efficacissimo per richiamare lo Stato al rispetto dell’obbligo di diligenza (due diligence obligation).

E’ possibile agire non solo politicamente, ma anche giuridicamente, su più livelli. Da un lato i principi sanciti dalla CEDAW possono fungere come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità interno, dall’altro è comunque possibile attivare il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla Convenzione.

L’obbligazione di “utilizzare tutti i mezzi possibili per prevenire qualsiasi violazione dei diritti umani delle donne"(Punto 4, Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne) è stata assunta dallo Stato italiano non solo a livello internazionale attraverso la ratifica della CEDAW, ma anche a livello comunitario.

Il Consiglio Europeo infatti ha sottolineato in molteplici occasioni la necessità di "riconoscere che lo Stato ha l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, investigare, e punire gli atti di violenza, sia che siano esercitati dallo Stato sia che siano perpetrati da privati cittadini, e di provvedere alla protezione delle vittime" (Council of Europe, Recommendation 5/2002 of the Committee of Minister to member states on the protection of women against violence , II ).

Per la sua specificità di genere, la CEDAW costituisce anche un importante strumento di lobby per richiamare le Istituzioni, nazionali e locali, ad una corretta gestione delle risorse riservate alle politiche di pari opportunità, e per verificare che gli obbiettivi delle politiche e delle riforme normative in materia di pari opportunità rispondano alle linee guida indicate periodicamente dal Comitato per l’applicazione della CEDAW.

Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali, si sono assunti un obbligo ben preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Il che implica per lo Stato l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, riconoscendo che la libertà di scelta della donna, la sua integrità psico-fisica, sono valori assoluti, che vanno riconosciuti senza lasciar spazio a compromessi di tipo morale o religioso.

La sfida è superare la ritrosia dello Stato a diffondere il contenuto della Convenzione e delle Raccomandazioni, a coinvolgere le ONG nella preparazione e nella stesura del Rapporto, e ad utilizzare la CEDAW come punto di partenza per colmare il divario ad oggi sussistente tra leggi, politiche, e aspirazioni di uguaglianza da un lato, e dall’altro la realtà di discriminazione e violenza vissuta quotidianamente da donne e bambine.

Chiediamo quindi alle Istituzioni di accogliere questa sfida (ma prima ancora richiamiamo la responsabilità di ogni singola/o ad attivarsi in prima persona per rivendicare la necessità di tali azioni), perché è necessario che il cambiamento coinvolga tutti gli attori sociali interessati: attraverso l’ apertura di un dibattito serio e partecipato sulle questioni di genere, attraverso la traduzione e la diffusione capillare dei dati europei in materia, dei principali atti europei, delle risoluzioni, delle raccomandazioni, al fine di coinvolgere tutti gli attori sociali e le ONG operanti in tale ambito, anche attraverso la creazione di un organismo avente le medesime funzioni che l’UNAR assolve per le discriminazioni razziali.

Il lavoro delle ONG e delle associazioni impegnate contro la discriminazione e la violenza per la promozione dei diritti delle donne è tuttora un lavoro fondamentale anche per la raccolta delle informazioni, l'identificazione delle problematiche e di eventuali vuoti normativi, la condivisione e la diffusione di buone pratiche.

In Italia nel novembre scorso una piattaforma di organizzazioni ha dato vita ad una campagna di sensibilizzazione e informazione sulla CEDAW per celebrare significativamente il 30 anniversario della Convenzione24. La rete continua a lavorare e si prepara alla redazione del Rapporto Ombra da sottoporre al Comitato nel luglio del 2011 quando il VI rapporto periodico presentato dall'Italia sarà analizzato dal Comitato CEDAW".

L’Associazione Italiana dei Giuristi Democratici, che oggi qui rappresento, fa parte di questa rete25.
Ma già nel 2006, in occasione del 25 novembre, la giornata mondiale di contrasto al femminicidio, per i G.D. tradussi in Italiano le Raccomandazioni del Comitato CEDAW riferite all'ultimo rapporto, e promuovemmo una interrogazione parlamentare a risposta scritta (On. Deiana, Dioguardi, De Simone, n. 4-02065 del 2006) per chiedere perché le Raccomandazioni provenienti dal Comitato non fossero state né tradotte, né diffuse, né poste alla base dei lavori parlamentari in materia.

Ad oggi, quella interrogazione parlamentare non ha mai trovato risposta (VERGOGNA!!!).
Ad oggi (VERGOGNA!!!), il Governo non ha ancora nè tradotto nè diffuso non solo le Raccomandazioni del 2005, ma neanche il testo della Convenzione, e tantomeno il Rapporto Periodico che ha consegnato al Comitato CEDAW a dicembre 2009 (Il materiale è consultabile qui: http://gdcedaw.blogspot.com/  ).

Noi, ONG, assolvendo un compito che spettava agli organi istituzionalmente deputati, abbiamo  ribadito che per eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza occorre la volontà politica di mettersi in gioco: da parte delle Istituzioni, in primo luogo urge stanziare i fondi necessari per assicurare la possibilità di elaborare progetti a lungo termine e consentire la creazione di una rete organizzativa locale che possa attuare in maniera coordinata il Piano di Azione, in concertazione con le associazioni di donne e con gli operatori sociali che per l'autodeterminazione delle donne lavorano da sempre.

Credere che un cambiamento sia possibile importa una grande spendita di energie, mezzi, risorse.
Implica soprattutto volgere lo sguardo al futuro, poiché "un futuro democratico alternativo si costruisce giorno per giorno su pratiche democratiche", anche per le donne.

NOTE

1 Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza nei confronti delle donne, 20.12.1993.

2 RUSSELL Diana- RADFORD Jill, (1992) Femicide, the politics of woman killing, New York, Twayne Gale Group; RUSSELL Diana - HARMES A. Roberta, (2001), Femicide in global perspective, New York, Athena series; LAGARDE Y DE LOS RIOS Marcela, (2004 e 2006) Por la vida y la libertad de las mujeres: Fin al feminicidio. MONARREZ FRAGOSO J.,Elementos de analisis del feminicidio sexual sistemico en Ciudad Juarez para su viabilidad juridica, in “Femminicidio, Justicia y Derecho”, LIX Legislatura, COMISION ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS FEMINICIDIOS EN LA REPUBLICA MEXICANA Y A LA PROCURACION DE JUSTICIA VINCULADA, Messico, novembre 2005; NADERA SHALOUB – KEVORKIAN, (2003) Reexamining femicide: breaking the silence and crossing scientific borders, in “Signs”, Chicago, Winter 2003, volume. 28, Iss. 2, pg. 581. GIURISTI DEMOCRATICI - SPINELLI Barbara, a cura di, Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio.Spunti di riflessione per affrontare a livello globale il problema della violenza sulle donne con una prospettiva di genere, Bologna, 2006. www.giuristidemocratici.it; SPINELLI Barbara (2008) Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, FrancoAngeli, Milano; SPINELLI Barbara (2008) , “Femicide e feminicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche” nella rivista criminologica “Questione criminale”, Carocci, novembre 2008. In particolare, Nadera Shaloub Kevorkian, criminologa palestinese, definisce femminicidio “ogni metodo sociale di egemonia maschile usato per distruggere i diritti, le potenzialità, le abilità, delle donne e il potere di vivere in sicurezza. È una forma di abuso, attacco, invasività, molestia, che degrada e subordina la donna. Conduce a uno stato di paura perenne, frustrazione, isolamento, esclusione, e pregiudica la possibilità femminile di essere padrone della propria vita. (…) Con questa nuova definizione (…) si mostra come relazioni di dominio ingiuste creano crimini che non sono stati neanche catalogati come tali dalla ricerca criminologica o vittimologica. […] Il femminicidio si può capire meglio attraverso la voce delle vittime, l’analisi delle istituzioni sociali, delle strutture organizzative sociali, e gli schemi relazionali costruiti sulla tradizione. [...] Accettare una più ampia definizione di femminicidio è solo un passo nello spiegare e lottare contro il sessismo femminicida e il lungo, sfibrante processo che conduce alla morte fisica o interiore. Più studiamo il femminicidio più scopriamo quanto sia un fenomeno enigmatico, per noi che non oltrepassiamo i limiti, dar voce a ciò che prima non aveva voce, o sollevare il velo del rifiuto lì dove da sempre l’atmosfera è statica.” (Nadera Shaloub Kevorkian).

3 Nadera Shaloub Kevorkian sostiene che si possono avere molte ragioni culturali diverse per giustificare la punizione di una donna attraverso il femminicidio, tuttavia “è possibile racchiudere centinaia di pratiche culturali proprie di diverse culture sotto un unico titolo: Come mantenere lo stato di subordinazione delle donne”3. L’assassinio per motivi di genere, cioè il femmicidio (femicide) rappresenta solo l’atto ultimo di controllo della donna, la punizione finale per non aver rispettato il ruolo impostole dalla società patriarcale “in quanto donna”. NADERA SHALOUB – KEVORKIAN, (2006). Violence in the name of honor: theoretical and political challenges, (reviewed by), in “Canadian Women Studies”, Winter 2006, 25, pg. 202.

4 http://femminicidio.blogspot.com/2009/02/contro-la-cultura-dello-stupro.html
   http://femminismo-asud.noblogs.org/post/2009/05/24/in-italia-la-cultura-dello-stupro-protegge-i-maschi-bianchi-ricchi-e-famosi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_dello_stupro .

5 (Racc. 25 all’Italia; Racc. 29 alla Turchia, 15.02.2005).

6 Cass. sentenza n. 10164/2010

7 Si vedano le più recenti Cass. n. 39718/2009 e n. 12101/2009.

8 Campagna campagna di comunicazione "Respect women Respect the world", promossa dalla Presidenza italiana del G8 per promuovere la conferenza contro la violenza sulle donne tenutasi a Roma il 9 settembre 2009.

9 Dalla stampa, nel 2006 il 3,9 % dei femicidi risulta commesso per problemi psichici; nel 2007 il 5,5% vengono attribuiti a problemi psichici e il 6,3% a raptus o follia; nel 2008 il 4,4% dei casi sono ricondotti a problemi psichici e il 3,5% a raptus o follia, nel 2009 il 18% dei casi è ascritto a raptus, follia o problemi psichici (i dati sono qui raccolti congiuntamente). Le fonti dei dati riportati sono le ricerche effettuate sulla stampa dalla Casa delle donne per non subire violenza e pubblicate sul sito http://www.casadonne.it/ nella sezione “materiali pubblicati”e rispettivamente “Femminicidi in Italia nel corso del 2006: indagine sulla stampa italiana” di C.Karadole; “La mattanza: Femminicidi in Italia nel corso del 2007, indagine sulla stampa” di Sonia Giari; “Donne uccise dai loro cari: indagine sul femminicidio in Italia nel 2008” di C.Verucci, C.Pasinetti, F.Urso, M.Venturini; “Feminicidi nel 2009: un’indagine sulla stampa italiana” di S.Giari, C.Karadole, C. Verucci, C. Pasinetti

10 Nel 2006 il 3,9%; nel 2007 il 6,3%; nel 2008 l’11,5% nel 2009 l’8%; fonte: ricerche in http://www.casadonne.it/  cit. nella nota 9.

11 Rapporto sulla criminalità in Italia – Ministero dell’Interno.

12 Fonte: ricerche in http://www.casadonne.it/  cit.

13 Nel 2006 il 7,9% delle uccisioni avviene per mano di un non parente, nel 2007 il 12% nel 2008 il 12,4% e nel 2009 il 6%; fonte: vedi nota precedente.

14 Nel 2006 il 7,9% delle uccisioni avviene per mano di un non parente, nel 2007 il 12% nel 2008 il 12,4% e nel 2009 il 6%; fonte: vedi nota precedente.

15 Questa informazione, stando alle ricerche citate in pecedeenza è disponibile solo per gli anni 2008 e 2009 e risulta che nel 2008 il 70,8% dei femicidi è avvenuto nell’abitazione della donna e nel 2009 nel 71% nell’abitazione della donna o di altri parenti o dello stesso autore.

16 Dati Eures-Ansa.

17 Rapporto Istat 2004.

18 Rapporto Istat 2006 “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia.

19 Cass. civ. n.24906/2008

20 Non ultima, andrebbe garantita la disponibilità effettiva della pillola RU486 in tutte le Regioni, specialmente in quelle dove il numero dei medici obbiettori di coscienza supera il 90% del totale o dove comunque si sono registrate posizione politiche contrarie alla diffusione di tale farmaco.

21 http://www.unhcr.org/refworld/women.html

22 Introdotte con la legge n. 94/2009.

23 Art. 331 comma 4 c.p.p.

24 http://www.womenin.net/web/cedaw/home

25 L’associazione G.D. in collaborazione con D.i.RE, donne in rete contro la violenza (la rete nazionale dei centri antiviolenza), nell’ambito di queste celebrazioni, nel gennaio 2010 ha invitato in Italia la Special Rapporteur ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo, che ha presenziato a vari eventi informativi